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Document 32016R1014

Regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 153–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1014/oj

29.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/153


REGOLAMENTO (UE) 2016/1014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) esenta dai requisiti in materia di grandi esposizioni e in materia di fondi propri le imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (6) («negoziatori per conto proprio di merci»). Tali esenzioni si applicano fino al 31 dicembre 2017.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone inoltre alla Commissione di preparare, entro il 31 dicembre 2015, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale dei negoziatori per conto proprio di merci. Lo stesso regolamento stabilisce altresì che la Commissione rediga, entro la stessa data, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in genere. Se del caso, tali relazioni devono essere seguite da proposte legislative.

(3)

Un riesame del trattamento prudenziale delle imprese di investimento («riesame delle imprese di investimento»), che concerne anche i negoziatori per conto proprio di merci, è attualmente in corso, ma non è ancora stato completato. Il completamento di tale riesame e l'adozione della nuova normativa che si renda eventualmente necessaria alla luce di tale riesame si concluderanno solo dopo il 31 dicembre 2017.

(4)

Secondo il regime vigente, dopo il 31 dicembre 2017 i negoziatori per conto proprio di merci saranno soggetti ai requisiti in materia di grandi esposizioni e in materia di fondi propri. Ciò potrebbe costringerli ad aumentare in misura significativa l'importo dei fondi propri che devono avere per proseguire le proprie attività e potrebbe pertanto aumentare i costi inerenti allo svolgimento di tali attività.

(5)

Una decisione di applicare i requisiti in materia di grandi esposizioni e in materia di fondi propri ai negoziatori per conto proprio di merci non dovrebbe derivare dalla scadenza dell'esenzione. Al contrario, tale decisione dovrebbe essere accuratamente motivata, basata sulle conclusioni del riesame delle imprese d'investimento e dovrebbe essere chiaramente espressa nella legislazione.

(6)

È quindi necessario stabilire una nuova data fino alla quale dovrebbero continuare ad applicarsi le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 493, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;

2)

all'articolo 498, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  GU C 130 del 13.4.2016, pag. 1.

(2)  Parere del 27 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2016.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27).


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