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Document 22016A0520(02)

Accordo in forma di scambio di note diplomatiche con il Giappone conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) al fine di modificare la parte B dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei medicinali

OJ L 131, 20.5.2016, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/520/oj

20.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/34


ACCORDO

in forma di scambio di note diplomatiche con il Giappone conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) al fine di modificare la parte B dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei medicinali

Bruxelles, 22 aprile 2016

Signor ministro,

mi pregio proporre a nome del governo del Giappone di sostituire le sezioni I e II, della parte B, dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei prodotti medicinali dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001 (nel seguito «l'accordo», con le sezioni I e II, della parte B, allegate alla presente nota, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo.

Qualora l'Unione europea ritenga la proposta accettabile, mi pregio proporre altresì che la presente nota e la relativa risposta positiva siano considerate alla stregua di un accordo tra il governo del Giappone e l'Unione europea in tale materia, con entrata in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Keiichi KATAKAMI

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso l'Unione europea

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale

Direzione generale del Commercio Commissione europea

Bruxelles, 22 aprile 2016

Signor Ambasciatore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua nota che recita:

«Mi pregio proporre a nome del governo del Giappone di sostituire le sezioni I e II, della parte B, dell'allegato settoriale sulle buone pratiche di fabbricazione (BPF) dei prodotti medicinali dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001 (nel seguito “l'accordo”, con le sezioni I e II, della parte B, allegate alla presente nota, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo.

Qualora l'Unione europea ritenga la proposta accettabile, mi pregio proporre altresì che la presente nota e la relativa risposta positiva siano considerate alla stregua di un accordo tra il governo del Giappone e l'Unione europea in tale materia, con entrata in vigore alla data della Sua risposta.»

Ho l'onore d'informarla, a nome dell'Unione europea, che l'Unione europea accetta la proposta del governo del Giappone e conferma che la Sua nota e la presente risposta sono considerate alla stregua di un accordo tra il governo del Giappone e l'Unione europea in tale materia, con entrata in vigore alla data della presente risposta.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale

Direzione generale del Commercio Commissione europea

S.E.

Keiichi KATAKAMI

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone presso l'Unione europea


ALLEGATO

PARTE B

Sezione I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili che definiscono i medicinali, i requisiti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e i requisiti di verifica e conferma

Unione europea

Giappone

1.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)e relative modifiche

2.

Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 04 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34) e relative modifiche

3.

Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13) e relative modifiche

4.

Regolamento (CE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1) e relative modifiche

5.

Direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22) e relative modifiche

6.

Regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 1) e relative modifiche

7.

Versione attuale della guida alle buone prassi di fabbricazione contenuta in Rules governing medicinal products in the European Union (Norme che disciplinano i medicinali nell'Unione europea), volume IV, e della Raccolta di procedure dell'Unione europea sulle Ispezioni e sullo scambio di informazioni

1.

Legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (legge n. 145 del 1960) e relative modifiche

2.

Ordinanza governativa sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (Ordinanza governativa n. 11 del 1961) e relative modifiche

3.

Ordinanza sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (Ordinanza n. 1 del 1961, del ministero della Salute e del benessere) e relative modifiche

4.

Prodotti farmaceutici designati dal ministero della Salute, del lavoro e del benessere di cui alle disposizioni dell'articolo 20-1, commi 6 e 7, dell'ordinanza governativa sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, e alle disposizione dell'articolo 96, commi 6 e 7, dell'ordinanza sulla legge relativa alla garanzia della qualità, dell'efficacia e della sicurezza dei prodotti, compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici (comunicazione n. 431 del 2004, del ministero della Salute, del lavoro e del benessere) e relative modifiche

5.

Ordinanza relativa a strumenti e apparecchiature per farmacie ecc. (ordinanza n. 2 del 1961, del ministero della Salute e del benessere) e relative modifiche

6.

Ordinanza ministeriale relativa alle norme di controlli della fabbricazione e della qualità dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (ordinanza n. 179 del 2004, del ministero della Salute, del lavoro e del benessere) e relative modifiche

Sezione II

Autorità competenti

Unione europea

Giappone

Le autorità competenti dell'Unione europea sono le seguenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea o le autorità che ad esse succederanno:

 

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

 

Belgio

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et produits de santé

 

Bulgaria

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

 

Croazia

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

 

Cipro

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

 

Repubblica ceca

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL)

 

Danimarca

Lægemiddelstyrelsen

 

Estonia

Ravimiamet

 

Finlandia

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

 

Francia

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

 

Germania

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (solo per i prodotti biologici)

 

Grecia

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

 

Ungheria

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(OGYÉI)

 

Irlanda

Health Products Regulatory Authority (HPRA)

 

Italia

Agenzia Italiana del Farmaco

 

Lettonia

Zāļu valsts aģentūra

 

Lituania

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

 

Lussemburgo

Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

 

Malta

Medicines Authority — Autorità per i medicinali

 

Paesi Bassi

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

 

Polonia

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

 

Portogallo

INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

 

Romania

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Slovacchia

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SUKL)

 

Slovenia

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

 

Spagna

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários

 

Svezia

Läkemedelsverket

 

Regno Unito

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

 

Unione europea

Agenzia europea per i medicinali

Ministry of Health, Labour and Welfare (ministero della Salute, del lavoro e del benessere) o l'autorità che ad esso succederà


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