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Document 32016R0625

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/625 della Commissione, del 21 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

OJ L 106, 22.4.2016, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/625/oj

22.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/625 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 aprile 2016 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016 e per il periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(in kg)

1

09.4211

0,309177

2

09.4212

0,620355

4A

09.4214

0,378357

09.4251

0,417811

09.4252

85,287552

6A

09.4216

0,314557

09.4260

0,354233

7

09.4217

11 340 400

8

09.4218

3 478 800


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2016 — 30 giugno 2017

(%)

3

09.4213

0,89206

4B

09.4253

6B

09.4261

09.4262

09.4263

0,034733

09.4264

09.4265

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

(in kg)

5A

09.4215

0,532298

09.4254

0,7215

09.4255

3,267973

09.4256

41,305372


Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo 1o luglio 2016 — 30 giugno 2017

(%)

5B

09.4257

09.4258

09.4259


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