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Document 32016D0448

Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2016) 1697] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1697

OJ L 78, 24.3.2016, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/448/oj

24.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/78


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/448 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2016

che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2016) 1697]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4 e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

La decisione 2003/467/CE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri elencati nell'allegato I, capitolo 1 e nell'allegato II, capitolo 1, siano dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi, rispettivamente, per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)

Malta ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Pertanto, Malta dovrebbe figurare negli allegati I e II della decisione 2003/467/CE quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4)

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

FR

Francia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»;

2)

nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

FR

Francia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia».


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