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Document 32016D0448
Commission Implementing Decision (EU) 2016/448 of 23 March 2016 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC in relation to the official tuberculosis-free and brucellosis-free status of Malta as regards bovine herds (notified under document C(2016) 1697) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2016) 1697] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/448 della Commissione, del 23 marzo 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2016) 1697] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1697
OJ L 78, 24.3.2016, p. 78–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620
24.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 78/78 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/448 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2016
che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di Malta quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini
[notificata con il numero C(2016) 1697]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4 e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(2) |
La decisione 2003/467/CE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri elencati nell'allegato I, capitolo 1 e nell'allegato II, capitolo 1, siano dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi, rispettivamente, per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(3) |
Malta ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Pertanto, Malta dovrebbe figurare negli allegati I e II della decisione 2003/467/CE quale Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(4) |
Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
(2) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:
1) |
nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi
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2) |
nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
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