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Document 32015R2304
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2304 of 10 December 2015 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 as a feed additive for turkeys for fattening and for breeding (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.) (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 326, 11.12.2015, p. 39–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2304 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2015
relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis IMI CC 378536 e Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tutte le specie avicole maggiori e minori da ingrasso, ovaiole e da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L'impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione (2). |
(5) |
Nel suo parere del 28 aprile 2015 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da Talaromyces versatilis IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o sull'ambiente e migliora significativamente il rapporto tra mangime e incremento ponderale dei tacchini da ingrasso. Tale conclusione si estende anche ai tacchini da riproduzione. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Dalla valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2014; 13(5):4106.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||||
4a22 |
Adisseo France S.A.S. |
Endo-1,4-beta-xylanasi EC 3.2.1.8 e Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 |
Composizione dell'additivo: Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo- 1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 con un'attività minima di:
Caratterizzazione della sostanza attiva: Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi:
Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi:
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Tacchini da ingrasso Tacchini da riproduzione |
— |
Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 100 UV Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 760 UV |
— |
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31 dicembre 2025 |
(1) 1 UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente beta-glucano d'orzo e arabinoxilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione, in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C con pH 5,5.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports