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Document 22015D2263
Decision No 3/2014 of the EU-Georgia Association Council of 17 November 2014 on the delegation of certain powers by the Association Council to the Association Committee in Trade configuration [2015/2263]
Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263]
Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263]
OJ L 321, 5.12.2015, p. 72–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/72 |
DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE–GEORGIA
del 17 novembre 2014
relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 406, paragrafo 3, e l'articolo 408, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014. |
(2) |
A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. |
(4) |
A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. |
(5) |
Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C dell'accordo) e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.