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Document 22015D2263

Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE–Georgia, del 17 novembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263]

OJ L 321, 5.12.2015, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2263/oj

5.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/72


DECISIONE N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE–GEORGIA

del 17 novembre 2014

relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/2263]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 406, paragrafo 3, e l'articolo 408, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 408, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(4)

A norma dell'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione deve riunirsi in una configurazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(5)

Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito, il Consiglio di associazione dovrebbe delegare il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione delega il potere di aggiornare o modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 (allegato XV-C dell'accordo) e 8 del titolo IV (Scambi-questioni commerciali) dell'accordo al Comitato di associazione nella formazione Commercio di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo, nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


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