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Document 22015A0804(02)
Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Iceland, of the other part, concerning Iceland's participation in the joint fulfilment of the commitments of the European Union, its Member States and Iceland for the second commitment period of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
OJ L 207, 4.8.2015, p. 17–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/1340/oj
4.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/17 |
ACCORDO
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
L'UNIONE EUROPEA,
(in prosieguo anche l'«Unione»),
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
da una parte,
nonché L'ISLANDA,
dall'altra,
(in prosieguo «le parti»).
RAMMENTANDO CHE:
La dichiarazione congiunta resa a Doha l'8 dicembre 2012 afferma che gli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni per l'Unione, i suoi Stati membri, la Croazia e l'Islanda per il secondo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto si fondano sul presupposto che tali impegni siano soddisfatti congiuntamente a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto, che l'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto sarà applicato alla quantità assegnata congiuntamente a norma dell'accordo di adempimento congiunto da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri, della Croazia e dell'Islanda, e che non sarà applicato individualmente agli Stati membri, alla Croazia o all'Islanda,
in tale dichiarazione l'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno dichiarato che depositeranno simultaneamente i loro strumenti di accettazione, come è avvenuto per il protocollo di Kyoto, al fine di garantirne l'entrata in vigore simultanea per l'Unione, i suoi 27 Stati membri, la Croazia e l'Islanda;
l'Islanda sta partecipando al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013, nonché al gruppo di lavoro I nell'ambito del comitato sui cambiamenti climatici,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:
Articolo 1
Obiettivo dell'accordo
L'obiettivo del presente accordo è stabilire i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e consentire un'attuazione efficace di tale partecipazione, compreso il contributo dell'Islanda all'adempimento degli obblighi dell'Unione in materia di comunicazione, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «protocollo di Kyoto»: il protocollo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), modificato dall'emendamento di Doha dello stesso protocollo, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha;
b) «emendamento di Doha»: l'emendamento del protocollo di Kyoto della UNFCCC, convenuto l'8 dicembre 2012 a Doha, che istituisce il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto a partire dal 1o gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2020;
c) «termini dell'adempimento congiunto»: i criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo;
d) «direttiva ETS»: la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, modificata.
Articolo 3
Adempimento congiunto
1. Le parti convengono di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, per il secondo periodo di impegno, indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, a norma dei termini dell'adempimento congiunto.
2 A tal fine, l'Islanda adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che le sue emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, nel secondo periodo di impegno dei gas a effetto serra indicati nell'allegato A del protocollo di Kyoto prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi disciplinati dal protocollo di Kyoto, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, non superino la quantità assegnata stabilita nei termini per l'adempimento congiunto.
3. Fatto salvo l'articolo 8 del presente accordo, alla fine del secondo periodo di impegno, a norma della decisione n. 1/CMP.8 e di altre decisioni pertinenti degli organi della UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché dei termini dell'adempimento congiunto, l'Islanda ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti alle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e dagli assorbimenti tramite pozzi coperti dalle quantità assegnate.
Articolo 4
Applicazione della pertinente legislazione unionale
1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda.
2. L'allegato 1 del presente accordo può essere modificato con una decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall'articolo 6 del presente accordo.
3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facoltà di decidere circa ulteriori modalità tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo.
4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.
5. È particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato 1 del presente accordo.
Articolo 5
Relazioni
1. Entro il 15 aprile 2015 l'Islanda presenta al segretariato della UNFCCC una relazione per facilitare il calcolo delle quote a essa assegnate, conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.
2. L'Unione redige una relazione intesa a facilitare il calcolo della quantità assegnata all'Unione e una relazione intesa a facilitare il calcolo delle quote assegnate congiuntamente all'Unione, ai suoi Stati membri e all'Islanda («le quote assegnate congiuntamente»), conformemente al presente accordo, alle disposizioni del protocollo di Kyoto, all'emendamento di Doha e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti. L'Unione presenta tali relazioni al segretariato della UNFCCC entro il 15 aprile 2015.
Articolo 6
Comitato per l'adempimento congiunto
1. È istituito un comitato per l'adempimento congiunto, composto da rappresentanti delle parti.
2. Il comitato per l'adempimento congiunto garantisce l'attuazione e la gestione effettive del presente accordo. A tal fine, esso adotta le decisioni di cui all'articolo 4 del presente accordo e procede a scambi di opinioni e di informazioni relative all'attuazione dei termini dell'adempimento congiunto. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta le proprie decisioni per consenso.
3. Il comitato per l'adempimento congiunto si riunisce su richiesta di una o più parti o su iniziativa dell'Unione. Tale richiesta è presentata all'Unione.
4. I membri del comitato per l'adempimento congiunto che rappresentano l'Unione e i suoi Stati membri sono inizialmente i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri che partecipano anche al comitato sui cambiamenti climatici dell'Unione europea, che è stato istituito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il rappresentante dell'Islanda è nominato dal corrispondente ministero per l'ambiente e le risorse naturali. Le riunioni del comitato per l'adempimento congiunto sono organizzate, ogniqualvolta possibile, in prossimità delle riunioni del comitato sui cambiamenti climatici.
5. Il comitato per l'adempimento congiunto adotta il proprio regolamento interno per consenso.
Articolo 7
Riserve
Il presente accordo non può essere oggetto di riserve.
Articolo 8
Durata e conformità
1. Il presente accordo è concluso per il periodo che giunge fino al termine del periodo supplementare per adempiere gli impegni previsti dal secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, oppure fino alla risoluzione di eventuali questioni di attuazione relative a talune parti del protocollo di Kyoto, connesse al periodo di impegno o all'adempimento congiunto, a seconda di quale data sia posteriore. Il presente accordo non può essere denunciato anticipatamente.
2. L'Islanda notifica al comitato per l'adempimento congiunto eventuali inadempimenti delle disposizioni del presente accordo, già avvenuti o imminenti. Eventuali inadempimenti devono essere giustificati in modo ritenuto soddisfacente dai membri del comitato entro 30 giorni dalla sua notifica. In caso contrario, la mancata applicazione delle disposizioni del presente accordo ne costituisce una violazione.
3. In caso di violazione del presente accordo o di un'obiezione sollevata dall'Islanda alla modifica del suo allegato 1 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, l'Islanda contabilizza le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente-diossido di carbonio, prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in Islanda, quali contemplate dal protocollo di Kyoto nel corso del secondo periodo d'impegno, comprese le emissioni da fonti disciplinate dal sistema dell'Unione europea per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, rispetto ai suoi impegni quantificati di riduzione delle emissioni indicati nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto e, alla fine del secondo periodo di impegno, ritira dal proprio registro nazionale le unità AAU, CER, ERU, RMU, tCER o lCER equivalenti a tali emissioni.
Articolo 9
Depositario
Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, e ciascuna di queste facente ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 10
Deposito degli strumenti di ratifica
1. Il presente accordo è ratificato dalle parti conformemente alle rispettive disposizioni nazionali. Le parti depositano i rispettivi strumenti di ratifica presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, prima o contemporaneamente al deposito dei rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite.
2. L'Islanda deposita il proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, entro la data di deposito dell'ultimo strumento di accettazione da parte dell'Unione o dei suoi Stati membri.
3. All'atto del deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento di Doha, l'Islanda notifica altresì i termini dell'adempimento congiunto, a proprio nome, al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il
Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.
V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.
Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.
V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.
Gjört í Brussel hinn 1. apríl 2015.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sveriges
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Fyrir hönd Íslands
(1) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
ALLEGATO 1
(Elenco di cui all'articolo 4)
1. |
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione e che abroga la decisione n. 280/2004/CE («Regolamento 525/2013»), fatti salvi l'articolo 4, l'articolo 7, lettera f), gli articoli da 15 a 20 e l'articolo 22. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni dell'articolo 21. |
2. |
Atti delegati e di esecuzione vigenti e futuri basati sul regolamento (UE) n. 525/2013. |
ALLEGATO 2
Notifica dei termini dell'accordo per adempiere congiuntamente gli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, a doha, mediante la decisione 1/cmp.8, a norma dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto
1. Parti dell'accordo
L'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Islanda, che sono ciascuno parti del protocollo di Kyoto, sono parti del presente accordo («le parti»). Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente:
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
L'Islanda è una parte del presente accordo a norma dell'accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda concernente la partecipazione di quest'ultima all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
2. Adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3 del protocollo per il secondo periodo d'impegno del protocollo di Kyoto
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, le parti adempiono agli impegni assunti a norma dell'articolo 3 di tale protocollo nel modo seguente:
— |
le parti garantiranno che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo di Kyoto, negli Stati membri e in Islanda la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti-biossido di carbonio, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato A del protocollo di Kyoto non superi la quantità loro assegnata congiuntamente; |
— |
l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto, alle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti aerei e marittimi per gli Stati membri e l'Islanda si basa sulla strategia seguita dalla convenzione di considerare, negli obiettivi delle parti, unicamente le emissioni prodotte dai voli e dai trasporti marittimi nazionali. L'approccio dell'Unione europea nel quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto rimarrà lo stesso di quello applicato per il primo periodo di impegno, data l'assenza di progressi dalla decisione 2/CP.3 nell'assegnazione di tali emissioni agli obiettivi delle parti. Ciò tuttavia non incide sul rigore degli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito del pacchetto clima ed energia, che rimangono invariati. Sussiste inoltre la necessità di adottare misure concernenti le emissioni di tali gas generati dai combustibili utilizzati nel trasporto aereo e marittimo; |
— |
ciascuna parte può aumentare il proprio livello di ambizione trasferendo unità di quantità assegnate, unità di riduzione delle emissioni o unità di riduzione certificata delle emissioni in un conto delle cancellazioni istituito nel proprio registro nazionale. Le parti presenteranno congiuntamente le informazioni richieste dal paragrafo 9 della decisione 1/CMP.8 e le proposte ai fini dell'articolo 3, paragrafi 1 ter e 1 quater, del protocollo di Kyoto; |
— |
le parti continueranno a applicare l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto e le decisioni adottate individualmente a norma di tale strumento; |
— |
il totale delle emissioni dell'anno di riferimento delle parti sarà uguale alla somma delle emissioni di ciascuno Stato membro e dell'Islanda per i loro rispettivi anni di riferimento; |
— |
se la destinazione dei suoli, i cambiamenti della destinazione dei suoli e la silvicoltura costituivano nel 1990 una fonte netta di emissioni di gas a effetto serra per uno Stato membro o l'Islanda, la parte in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto, include nelle proprie emissioni corrispondenti all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate prodotte da fonti, espresse in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite tramite pozzi nell'anno o periodo di riferimento derivanti dalla destinazione dei suoli, dai cambiamenti della destinazione dei suoli e dalla silvicoltura ai fini del calcolo della quantità assegnata congiuntamente delle parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto; |
— |
il calcolo effettuato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 ter, del protocollo di Kyoto si applica alla quantità assegnata congiuntamente del secondo periodo di impegno per le parti, determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto e alla somma delle emissioni medie annue delle parti per i primi tre anni del primo periodo di impegno moltiplicato per otto; |
— |
a norma della decisione 1/CMP.8, le unità nel conto di riserva di unità eccedentarie del periodo precedente di una parte possono essere utilizzate per il ritiro durante il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni del secondo periodo di impegno, fino al livello di cui le emissioni di tale parte durante il secondo periodo di impegno superano la rispettiva quantità assegnata per quel periodo di impegno, come definito nella presente notifica. |
3. Livelli di emissioni rispettivi assegnati alle parti dell'accordo
Gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni per le parti ripresi nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto, sono pari all'80 %. La quantità assegnata congiuntamente alle parti per il secondo periodo di impegno sarà determinata a norma dell'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto, e il suo calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata dall'Unione europea ai sensi del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8.
I rispettivi livelli di emissione delle parti sono:
— |
Il livello delle emissioni per l'Unione europea è la differenza tra la quantità assegnata congiuntamente delle parti e la somma dei livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda. Il calcolo sarà facilitato dalla relazione presentata a norma del paragrafo 2 della decisione 2/CMP.8. |
— |
I rispettivi livelli delle emissioni degli Stati membri e dell'Islanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del protocollo di Kyoto sono la somma dei rispettivi quantitativi indicati nella tabella 1 e dei risultati dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis, del protocollo di Kyoto per lo Stato membro in questione o l'Islanda. |
Le quantità assegnate delle parti sono pari ai rispettivi livelli di emissioni.
La quantità assegnata dell'Unione europea sarà calcolata rispetto alle emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti nell'ambito del regime europeo di scambio delle emissioni, cui partecipano i suoi Stati membri e l'Islanda, nella misura in cui tali emissioni sono coperte dal protocollo di Kyoto. Le rispettive quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda coprono le emissioni di gas a effetto serra prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi in ciascuno Stato membro o in Islanda prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi non coperti dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Ciò comprende tutte le emissioni prodotte da fonti e assorbite tramite pozzi, disciplinati dall'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, come pure tutte le emissioni di trifluoruro di azoto (NF3) nel quadro del protocollo di Kyoto.
Le parti dell'accordo notificano separatamente informazioni sulle emissioni dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi, coperti dalle rispettive quantità assegnate.
Tabella 1:
Livelli di emissioni degli Stati membri e dell'Islanda (prima dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7 bis) in termini di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
Belgio |
584 228 513 |
Bulgaria |
222 945 983 |
Repubblica ceca |
520 515 203 |
Danimarca |
269 321 526 |
Germania |
3 592 699 888 |
Estonia |
51 056 976 |
Irlanda |
343 467 221 |
Grecia |
480 791 166 |
Spagna |
1 766 877 232 |
Francia |
3 014 714 832 |
Croazia |
162 271 086 |
Italia |
2 410 291 421 |
Cipro |
47 450 128 |
Lettonia |
76 633 439 |
Lituania |
113 600 821 |
Lussemburgo |
70 736 832 |
Ungheria |
434 486 280 |
Malta |
9 299 769 |
Paesi Bassi |
919 963 374 |
Austria |
405 712 317 |
Polonia |
1 583 938 824 |
Portogallo |
402 210 711 |
Romania |
656 059 490 |
Slovenia |
99 425 782 |
Slovacchia |
202 268 939 |
Finlandia |
240 544 599 |
Svezia |
315 554 578 |
Regno Unito |
2 743 362 625 |
Islanda |
15 327 217 |