EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0664

Decisione (PESC) 2015/664 del comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/1/2015)

OJ L 110, 29.4.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/664/oj

29.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/11


DECISIONE (PESC) 2015/664 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 aprile 2015

relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/1/2015)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2015/78 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2015/78, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sulla costituzione di un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA).

(2)

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione degli Stati terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.

(3)

Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione dell'EUMAM RCA, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMAM RCA, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC.

(4)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione e mandato

È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002.

Articolo 2

Composizione

1.   Il CdC è composto dai seguenti membri:

rappresentanti di tutti gli Stati membri,

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano all'EUMAM RCA e forniscono contributi significativi.

2.   Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni dal comandante della missione dell'Unione

Il CdC riceve informazioni dal comandante della missione dell'UE EUMAM RCA.

Articolo 4

Presidente

Il CdC è presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea o un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1.   Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   A norma della decisione 2013/488/UE del Consiglio (2), le norme di sicurezza che figurano nella suddetta decisione si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2015

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 13 del 20.1.2015, pag. 8.

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


Top