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Document 32015R0175

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, del 5 febbraio 2015 , che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 30, 6.2.2015, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/175/oj

6.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/175 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2015

che stabilisce condizioni particolari applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Per tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello di Unione misure urgenti per mangimi e alimenti importati da un paese terzo, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Nel luglio 2007 sono stati riscontrati nell'Unione elevati livelli di pentaclorofenolo (PCP) e diossine in alcune partite di gomma di guar originaria o proveniente dall'India. Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica all'interno dell'Unione, se non si adottano misure per evitare la presenza di pentaclorofenolo e diossine nella gomma di guar.

(3)

A causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, la decisione 2008/352/CE della Commissione (2), successivamente sostituita dal regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione (3), ha pertanto stabilito condizioni particolari relative all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India.

(4)

Per dar seguito agli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea (UAV), effettuati nel 2007 e nel 2009, un altro audit ha avuto luogo nell'ottobre 2011 onde valutare i sistemi in funzione per il controllo della contaminazione da PCP e diossina nella gomma di guar originaria o proveniente dall'India e destinata all'esportazione nell'Unione.

(5)

Nel corso dell'audit svoltosi nell'ottobre 2011 l'UAV ha osservato che l'autorità competente dell'India ha posto in essere una procedura per garantire che il campionamento sia effettuato da uno dei due enti designati per il campionamento, in linea con le disposizioni sul campionamento in vigore nell'Unione stabilite dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione (4), e che tutti i lotti esportati siano accompagnati da un certificato e da un rapporto di analisi di un laboratorio riconosciuto conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti. L'UAV ha rilevato che, grazie a tale procedura, i lotti contaminati non sono esportati nell'Unione.

(6)

Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti ha condotto uno studio sulla correlazione tra i PCP e le diossine nella gomma di guar contaminata proveniente dall'India. Tale studio ha consentito di concludere che la gomma di guar contenente un livello di PCP inferiore al limite massimo di residui (LMR) pari a 0,01 mg/kg non contiene livelli inaccettabili di diossine. La conformità all'LMR relativo al PCP garantisce pertanto, in questo caso specifico, anche un livello elevato di protezione della salute umana per quanto riguarda le diossine.

(7)

Il laboratorio continua a rilevare livelli elevati di PCP nella gomma di guar in polvere destinata all'esportazione da utilizzare negli alimenti. Dato che in India lo status giuridico del PCP per uso industriale rimane poco chiaro, che non vi sono prove in merito alla fonte di contaminazione e che non sono state intraprese indagini sulla fonte di contaminazione dei lotti non conformi, continua a sussistere il potenziale rischio di contaminazione dei lotti.

(8)

Da tali risultanze emerge che la contaminazione della gomma di guar da PCP non può essere considerata come un incidente isolato e che soltanto l'efficace analisi effettuata dal laboratorio riconosciuto ha impedito che il prodotto contaminato fosse ancora esportato nell'Unione.

(9)

Poiché la fonte della contaminazione non è stata ancora eliminata, è opportuno mantenere in vigore condizioni di importazione particolari. È tuttavia auspicabile allineare le misure di controllo all'importazione alle esistenti misure di controllo all'importazione applicabili a determinati alimenti e mangimi di origine non animale. Dato che tale allineamento comporta diverse modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 258/2010 e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle spedizioni di gomma di guar classificata al codice NC ex 1302 32 90, suddivisione TARIC 10 e 19, originaria o proveniente dall'India e destinata al consumo animale o umano.

2.   Il presente regolamento si applica anche alle spedizioni di mangimi e alimenti composti contenenti la gomma di guar di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

3.   Il presente regolamento non si applica alle spedizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, destinate ad un privato solo per consumo e uso personali. In caso di dubbi sulla destinazione della spedizione, l'onere della prova incombe al relativo destinatario.

4.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7).

Ai fini del presente regolamento, una spedizione corrisponde a una partita di cui alla direttiva 2002/63/CE della Commissione.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

1.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere importate nell'Unione unicamente in conformità alle procedure stabilite dal presente regolamento.

2.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 4

Rapporto di analisi

1.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate da un rapporto di analisi rilasciato da un laboratorio riconosciuto conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi del PCP nei mangimi e negli alimenti, a dimostrazione del fatto che il prodotto importato non contiene più di 0,01 mg/kg di pentaclorofenolo (PCP).

2.   Il rapporto di analisi indica:

a)

i risultati del campionamento e dell'analisi per accertare la presenza di PCP, effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine;

b)

l'incertezza di misura del risultato dell'analisi;

c)

il limite di rilevazione (LOD) del metodo di analisi; e

d)

il limite di quantificazione (LOQ) del metodo di analisi.

3.   Il campionamento di cui al paragrafo 2 è effettuato conformemente alla direttiva 2002/63/CE.

4.   L'estrazione ai fini dell'analisi è effettuata mediante un solvente acidificato. L'analisi è eseguita in conformità alla versione modificata del metodo QuEChERS, come definito sul sito web dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari (8) o conformemente ad un metodo altrettanto affidabile.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Le spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al modello figurante nell'allegato.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine, il ministero indiano del Commercio e dell'industria, o del paese da cui proviene la spedizione, se diverso dal paese di origine.

3.   Il certificato sanitario è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

4.   Il certificato sanitario è valido per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio.

Articolo 6

Identificazione

A ciascuna spedizione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è attribuito un codice di identificazione. Tale codice è identico al codice di identificazione che figura nel rapporto di analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5.

Ciascun singolo sacchetto o imballaggio della spedizione è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle spedizioni

1.   Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi notificano preventivamente alle autorità competenti al PED:

a)

la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della spedizione; e

b)

la natura della spedizione.

2.   Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 e trasmettono tale documento all'autorità competente al PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo della spedizione.

3.   Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare e dei mangimi tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   L'autorità competente al PED effettua controlli documentali di ciascuna spedizione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, per garantire la conformità alle prescrizioni stabilite dagli articoli 4 e 5.

2.   I controlli materiali e di identità delle spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento sono effettuati, a una frequenza pari al 5 %, in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009.

3.   Al termine dei controlli, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati dei controlli espletati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

e)

fanno una copia del DCE firmato e timbrato e la conservano.

4.   Durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica, la spedizione è accompagnata dall'originale del CED, del certificato sanitario di cui all'articolo 5 e del rapporto di analisi di cui all'articolo 4.

In caso di autorizzazione al trasporto successivo della spedizione in attesa dei risultati dei controlli materiali previsti all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 669/2009, la spedizione è accompagnata da una copia autenticata del DCE originale in luogo dell'originale di tale documento.

Articolo 9

Frazionamento delle spedizioni

1.   Non è ammesso il frazionamento delle spedizioni fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

2.   In caso di successivo frazionamento di una spedizione, ciascuna frazione della stessa è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

1.   L'immissione in libera pratica delle spedizioni è soggetta alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali. Il DCE può essere presentato in formato cartaceo o elettronico.

2.   Le autorità doganali immettono in libera pratica la spedizione solo se una decisione favorevole dell'autorità competente è indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 11

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono intraprese le azioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

1.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che sintetizza i rapporti di analisi dei controlli ufficiali delle spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento. Tale relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

2.   La relazione contiene le seguenti informazioni:

a)

il numero di spedizioni importate;

b)

il numero di spedizioni oggetto di campionamento per l'analisi;

c)

i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 258/2010 è abrogato.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni delle spedizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate da un certificato sanitario previsto dal regolamento (UE) n. 258/2010.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2008/352/CE della Commissione, del 29 aprile 2008, che subordina a condizioni particolari la gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 42).

(3)  Regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 28).

(4)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(8)  http://www.eurl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf.


ALLEGATO

Certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di

 (1)

Codice spedizione Numero del certificato

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/175 della Commissione, che stabilisce condizioni speciali applicabili all'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il/la

[autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/175]

CERTIFICA che

[inserire i mangimi o gli alimenti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/175]

della presente spedizione così composta:

(descrizione della spedizione, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a (luogo di imbarco)

da (identificazione del trasportatore)

diretta a (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento

(nome e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti, selezionati, maneggiati, trasformati, confezionati e trasportati nel rispetto di corrette prassi igieniche.

Da questa spedizione sono stati prelevati campioni conformemente alla direttiva 2002/63/CE della Commissione il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il

(data) presso

(nome del laboratorio). Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi utilizzati e tutti i risultati.

Il presente certificato è valido fino al

Fatto a il

Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2.


(1)  Prodotto e paese di origine.


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