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Document 32014R1396

Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 , che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico

OJ L 370, 30.12.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1396/oj

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 370/40


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1396/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (2), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.

(4)

Per il Mar Baltico, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 alle catture di specie soggette a limiti di cattura effettuate nella pesca di piccoli pelagici, vale a dire aringa e spratto, e nella pesca a fini industriali praticate nel Mar Baltico. Tale obbligo dovrebbe anche applicarsi a tali catture nella pesca del salmone al più tardi a decorrere da tale data. Il merluzzo bianco è considerato una specie che definisce talune attività di pesca nel Mar Baltico. La passera di mare è pescata principalmente come cattura accessoria in taluni tipi di pesca del merluzzo bianco ed è soggetta a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe quindi applicarsi al merluzzo bianco al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e alla passera di mare al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017. In conformità della raccomandazione comune, il presente piano in materia di rigetti dovrebbe pertanto comprendere tutte le catture di aringa, spratto, salmone, merluzzo bianco e passera di mare effettuate nella pesca nel Mar Baltico a decorrere dal 1o gennaio 2015 o dal 1o gennaio 2017, a seconda dei casi.

(5)

La raccomandazione comune prevede un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone e il merluzzo bianco catturati con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa. Tale esenzione è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) e verificate dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP osserva che la maggior parte delle informazioni necessarie per giustificare tali esenzioni è inclusa nella raccomandazione comune del forum BALTFISH (3). Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che anche la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa (generalmente inferiore al 10 %). Il comitato raccomanda comunque di svolgere ulteriori lavori per verificare la validità di tale ipotesi, le pratiche di manipolazione e le condizioni ambientali esistenti. L'esenzione in questione dovrebbe pertanto essere inserita nel presente regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di assicurare la protezione del novellame si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione. Attualmente il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (4) stabilisce una taglia minima di 38 cm per il merluzzo bianco. Le prove scientifiche esaminate dallo CSTEP giustificano la fissazione della taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco a 35 cm. In particolare, lo CSTEP ha concluso che, ai fini della riduzione degli attuali livelli di rigetti, possono esservi validi motivi dal punto di vista biologico per ridurre l'attuale taglia minima di 38 cm. Secondo lo CSTEP, tenuto conto dell'obbligo di sbarco, la fissazione di una taglia minima di riferimento per il merluzzo bianco a 35 cm ridurrebbe il livello di catture che non possono essere vendute per il consumo umano; inoltre non è stata presentata alcuna argomentazione relativa alla prima riproduzione che giustifichi una taglia minima di riferimento di 38 cm nel Baltico. Pertanto, è opportuno fissare la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico a 35 cm.

(7)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015 al fine di rispettare il calendario definito all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel Mar Baltico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento:

a)

a decorrere dal 1o gennaio 2015 per la pesca dell'aringa, dello spratto, del salmone e del merluzzo bianco,

b)

a decorrere dal 1o gennaio 2017 per la pesca della passera di mare in tutte le attività di pesca.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di merluzzo bianco e di salmone nella pesca con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa. Tali catture di merluzzo bianco e di salmone possono essere quindi rilasciate in mare.

Articolo 3

Taglia minima di riferimento per la conservazione

La taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo bianco nel Mar Baltico è fissata a 35 cm.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di piano in materia di rigetti per il Mar Baltico, trasmessa il 27 maggio 2014.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf

(4)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


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