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Document 32014R1353

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

OJ L 365, 19.12.2014, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrog. impl. da 32015R2378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1353/oj

19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1353/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/16/UE dispone che lo scambio di informazioni nel settore fiscale è effettuato utilizzando formulari e formati elettronici tipo.

(2)

I formulari tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio spontaneo di informazioni, le notifiche e le informazioni di riscontro devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione (2).

(3)

Per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per alcune categorie specifiche di reddito e di capitale a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3) deve essere utilizzato un formato elettronico basato su un formato elettronico esistente.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1156/2012.

(5)

Le modifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'entrata in vigore negli Stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della direttiva relativo allo scambio automatico obbligatorio di informazioni.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1156/2012 è così modificato:

(1)

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento.»

(2)

È aggiunto l'allegato V del regolamento (CE) n. 1156/2012, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione, del 6 dicembre 2012, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 335 del 7.12.2012, pag. 42).

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Formato elettronico di cui all'articolo 1 bis

Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene le classi di elementi (1) che seguono.

a)

Per quanto riguarda il messaggio generale:

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b)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro o compensi per dirigenti:

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c)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sulle pensioni:

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d)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni sui prodotti di assicurazione sulla vita:

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e)

Per quanto riguarda la matrice per comunicare informazioni su proprietà e redditi immobiliari:

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f)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio da utilizzare qualora non vi sia nessuna informazione da comunicare in relazione a una categoria specifica:

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g)

Per quanto riguarda il corpo del messaggio per confermare il ricevimento delle informazioni per una categoria specifica:

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(1)  Solo i campi effettivamente disponibili per un determinato caso e ad esso applicabili devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.


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