EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0626
Commission Implementing Regulation (EU) No 626/2014 of 10 June 2014 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
OJ L 174, 13.6.2014, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 626/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2014
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento. |
(2) |
Vi sono pareri discordanti per quanto riguarda la classificazione (nei codici NC 2207 e 3824) delle miscele contenenti alcole etilico utilizzate come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore. |
(3) |
Ai fini della certezza del diritto, è pertanto necessario chiarire la portata della sottovoce NC 2207 20 per quanto riguarda l'alcole etilico denaturato. |
(4) |
La sottovoce NC 2207 20 dovrebbe comprendere l'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol., in particolare le miscele a base di alcole etilico utilizzate per la produzione di combustibile per veicoli a motore, denaturate aggiungendo alcune sostanze all'alcole etilico al fine di renderlo inadatto, in modo irreversibile, al consumo umano. |
(5) |
La norma europea EN 15376, intitolata «Combustibili per autotrazione — Etanolo come componente di miscelazione della benzina — Requisiti e metodi di prova» approvata il 24 dicembre 2010 dal Comitato europeo di normalizzazione, contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea con norme tecniche volontarie destinate a promuovere il libero scambio e a completare il mercato unico. Essa contiene, al punto 4.3, un elenco di denaturanti raccomandati che non danneggiano le apparecchiature dei veicoli. Le sostanze che figurano in tale elenco sono le seguenti: benzina per autoveicoli conforme alla norma EN 228, etil-t-butil-etere (ETBE), metil-t-butil-etere (MTBE), alcol t-butilico (TBA), 2-metil-1-propanolo (isobutanolo) e 2-propanolo (isopropanolo). Uno o più di tali denaturanti possono essere utilizzati nella miscela, tranne l'isobutanolo e l'isopropanolo, che sono facilmente separabili dalla miscela. Pertanto essi devono essere utilizzati sempre in combinazione con un altro denaturante. |
(6) |
Di conseguenza, per garantire l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione occorre aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata. |
(7) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare n. 12:
«12. |
La sottovoce 2207 20 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol. e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.