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Document 32014R0568

Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014 , recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

OJ L 157, 27.5.2014, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj

27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/76


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2014

recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 305/2011 la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali vanno effettuate conformemente ai sistemi di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

(2)

L'allegato V dovrebbe venire adeguato in seguito ai progressi tecnici, al fine di regolamentare il caso specifico dei prodotti per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, nonché allo scopo di migliorare la chiarezza, la precisione e la coerenza delle descrizioni e dei termini ivi usati, tenendo conto dell'esperienza pratica acquisita nel corso dell'applicazione dell'allegato V.

(3)

Tale adeguamento faciliterebbe l'attività dei fabbricanti e degli organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, ridurrebbe gli oneri amministrativi e migliorerebbe la chiarezza in merito all'interpretazione del regolamento (UE) n. 305/2011, esercitando quindi un impatto positivo sulla competitività del settore delle costruzioni nell'insieme.

(4)

Il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce implicitamente che spetta al fabbricante la responsabilità di determinare il prodotto-tipo per qualsiasi prodotto che egli intenda immettere sul mercato. Nello stesso contesto la logica sottostante al regolamento (UE) n. 305/2011 non implica l'esistenza della certificazione del prodotto, in quanto gli organismi notificati sono responsabili solo di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione, la costanza della quale va successivamente certificata. Tale ripartizione delle competenze tra il fabbricante e gli organismi notificati dovrebbe trovare migliore espressione nell'allegato V, senza comportare alcuna modifica della responsabilità degli operatori indicati.

(5)

Poiché una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica ad opera degli organismi notificati non è in realtà possibile e non viene esercitata nella pratica, si dovrebbe piuttosto fare menzione della natura continuativa della sorveglianza.

(6)

Per i prodotti da costruzione che non rientrano o non rientrano pienamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la valutazione tecnica europea (ETA) può essere rilasciata da un organismo di valutazione tecnica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 305/2011 tale ETA contiene già una valutazione della prestazione del prodotto in questione in relazione alle sue caratteristiche essenziali. Ulteriori controlli successivi della correttezza di tale processo di valutazione non apporterebbero alcun valore aggiunto ma comporterebbero unicamente costi inutili a carico dei fabbricanti. Le imprese hanno già presentato richieste di ETA e necessitano di certezza del diritto in rapporto ai compiti di parte terza da eseguire nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione di tali prodotti da costruzione.

(7)

Allo scopo di rispecchiare più accuratamente le pratiche vigenti, andrebbero adeguati i nomi dei tipi di organismi notificati e la descrizione dei rispettivi compiti.

(8)

È necessario un adeguamento tecnico in relazione al termine «assorbimento del rumore» che figura nell'allegato V, sezione 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, per conseguire una descrizione più accurata delle caratteristiche essenziali da valutare e maggiore coerenza con la terminologia usata nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

(9)

Al fine di assicurare ai fabbricanti una transizione graduale, dovrebbe essere loro consentito continuare ad usare certificati e altri documenti rilasciati dagli organismi notificati in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I certificati e altri documenti rilasciati dagli organismi notificati in conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

1.   SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate in base ai sistemi che seguono:

1.1.   Sistema 1+

a)

Il fabbricante effettua:

i)

il controllo della produzione in fabbrica;

ii)

altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b)

l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii)

sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;

iv)

prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

1.2.   Sistema 1

a)

Il fabbricante effettua:

i)

il controllo della produzione in fabbrica;

ii)

altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b)

l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

iii)

sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

1.3.   Sistema 2+

a)

Il fabbricante effettua:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

il controllo della produzione in fabbrica;

iii)

altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

b)

l'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i)

ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii)

sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

1.4.   Sistema 3

a)

Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;

b)

il laboratorio notificato valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5.   Sistema 4

a)

Il fabbricante effettua:

i)

una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

ii)

il controllo della produzione in fabbrica;

b)

nessuno di tali compiti richiede l'intervento di organismi notificati.

1.6.   Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione tecnica europea

Gli organismi certificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1 e 3, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti non effettuano quindi, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di cui ai punti 1.1, lettera b), punto i), 1.2, lettera b), punto i), 1.3, lettera a), punto i), 1.4., lettera b), e 1.5, lettera a), punto i).

2.   ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

1)

organismo di certificazione del prodotto: un organismo notificato ai sensi del capo VII per certificare la costanza della prestazione;

2)

organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato ai sensi del Capo VII per certificare il controllo della produzione in fabbrica;

3)

laboratorio: un organismo notificato ai sensi del capo VII incaricato di misurare, esaminare, sottoporre a prove e a calcoli o valutare in altro modo la prestazione dei prodotti da costruzione.

3.   NOTIFICHE ORIZZONTALI: CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON È RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE

1.

reazione al fuoco;

2.

resistenza al fuoco;

3.

comportamento in caso di incendio esterno;

4.

prestazioni acustiche;

5.

emissioni di sostanze pericolose.»


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