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Document 22014A0430(01)

Accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione Europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

OJ L 128, 30.4.2014, p. 17–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/239/oj

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30.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/17


ACCORDO

di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione Europea e la Repubblica dell'Azerbaigian

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,

e

LA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN, in appresso denominata «Azerbaigian».

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare,

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e dal relativo protocollo del 31 gennaio 1967,

CONSIDERANDO che, in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Irlanda non partecipano al presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte conformemente al detto protocollo,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito d'applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«riammissione», il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l'ammissione da parte dello Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l'ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni del presente accordo;

b)

«parti contraenti», l'Azerbaigian e l'Unione;

c)

«Stato membro», ciascuno Stato membro dell'Unione vincolato dal presente accordo;

d)

«cittadino dell'Azerbaigian», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza azera in conformità con la legislazione della Repubblica dell'Azerbaigian;

e)

«cittadino di uno Stato membro», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita a fini dell'Unione;

f)

«cittadino di paese terzo», chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella dell'Azerbaigian o di uno degli Stati membri;

g)

«apolide», qualsiasi persona priva di cittadinanza;

h)

«permesso di soggiorno», certificato di qualunque tipo, rilasciato dall'Azerbaigian o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei per restare nel suo territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

i)

«visto», l'autorizzazione rilasciata o la decisione adottata dall'Azerbaigian o da uno degli Stati membri, necessaria per l'ingresso o per il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

j)

«Stato richiedente», lo Stato (Azerbaigian o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;

k)

«Stato richiesto», lo Stato (Azerbaigian o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8, oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo;

l)

«autorità competente», qualsiasi autorità nazionale dell'Azerbaigian o di uno Stato membro incaricata dell'attuazione del presente accordo conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a);

m)

«transito», il passaggio di un cittadino di paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

Articolo 2

Principi fondamentali

Pur intensificando la cooperazione in materia di prevenzione dell'immigrazione irregolare e di lotta contro la medesima, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente garantiscono, nell'applicare il presente accordo alle persone che rientrano nel suo campo di applicazione, il rispetto per i diritti dell'uomo e per gli obblighi e le responsabilità che incombono loro in virtù dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare:

a dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948;

la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e relativi protocolli;

il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966;

la convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura;

la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967.

Lo Stato richiesto garantisce in particolare, secondo gli obblighi che gli incombono in forza degli strumenti internazionali sopra elencati, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo territorio.

Lo Stato richiedente dà la preferenza al rimpatrio volontario rispetto a quello forzato laddove non vi siano ragioni per ritenere che tale modalità possa compromettere il ritorno di una persona allo Stato richiesto.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'AZERBAIGIAN

Articolo 3

Riammissione dei propri cittadini

1.   L'Azerbaigian riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona sia cittadino dell'Azerbaigian.

2.   L'Azerbaigian riammette inoltre:

a)

figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro;

b)

i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa o apolide, purché abbiano o ottengano il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro.

3.   L'Azerbaigian riammette anche le persone presenti o soggiornanti illegalmente nello Stato membro richiedente e che hanno rinunciato alla cittadinanza dell'Azerbaigian secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo, dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da uno Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che l'Azerbaigian ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido per il medesimo periodo. Ove l'Azerbaigian non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento (allegato 7) (1).

5.   Se, per motivi di fatto o di diritto, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro cinque giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare azera competente rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per una durata di 150 giorni. Ove l'Azerbaigian non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il nuovo documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento (allegato 7) (2).

Articolo 4

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   L'Azerbaigian riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:

a)

possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o permesso di soggiorno valido rilasciato dall'Azerbaigian; oppure

b)

è entrata illegalmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dell'Azerbaigian.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale dell'Azerbaigian;

b)

il cittadino di paese terzo o l'apolide è potuto entrare senza visto nel territorio dello Stato membro richiedente.

3.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, dopo che l'Azerbaigian ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento (allegato 7) (3).

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELL'UNIONE

Articolo 5

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette sul suo territorio, su istanza dell'Azerbaigian e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian, qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona è cittadino di detto Stato membro.

2.   Lo Stato membro riammette inoltre:

a)

i figli minorenni non coniugati della persona di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Azerbaigian;

b)

il coniuge della persona di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Azerbaigian.

3.   Lo Stato membro riammette inoltre le persone presenti o soggiornanti illegalmente in Azerbaigian e che, dopo essere entrate nel territorio dell'Azerbaigian, sono state private della cittadinanza o hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dall'Azerbaigian, la promessa di essere naturalizzate.

4.   Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente e non oltre cinque giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido 150 giorni. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Azerbaigian per l'allontanamento (allegato 8).

5.   Se, per motivi di fatto o di diritto, l'interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro cinque giorni lavorativi la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato membro rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la medesima durata. Ove lo Stato membro richiesto non abbia provveduto, entro cinque giorni lavorativi, a rilasciare il documento di viaggio, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'Azerbaigian per l'allontanamento (allegato 8).

Articolo 6

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dell'Azerbaigian e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell'Azerbaigian, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona:

a)

possiede, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato membro richiesto; oppure

b)

è entrata illegalmente e direttamente nel territorio dell'Azerbaigian dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato membro richiesto.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale in un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, oppure

b)

il cittadino di paese terzo o l'apolide è potuto entrare senza visto nel territorio dell'Azerbaigian.

3.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di tali documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese terzo o l'apolide in questione.

4.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, dopo che lo Stato membro interessato ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, l'Azerbaigian rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata il documento di viaggio necessario per il suo ritorno (allegato 8).

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 7

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio in corso di validità e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, anche di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione e, nel caso di un cittadino dello Stato richiesto, senza presentare la notifica scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato richiesto.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, se una persona è stata fermata in un perimetro massimo di 15 chilometri dai porti marittimi e dagli aeroporti internazionali, comprese le rispettive aree e incluse le zone doganali, dello Stato richiedente, dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro due giorni lavorativi a decorrere dal fermo di tale persona (procedura accelerata).

Articolo 8

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a)

gli estremi della persona da riammettere (ad esempio: nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non sposati;

b)

nel caso dei propri cittadini, i mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2;

c)

nel caso di cittadini di paesi terzi e di apolidi, i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni di riammissione di dette persone, indicati rispettivamente negli allegati 3 e 4;

d)

una fotografia della persona da riammettere.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene inoltre:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell'allegato 5 del presente accordo.

4.   La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

Articolo 9

Prove della cittadinanza

1.   La cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere dimostrata, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1, ivi compresi i documenti scaduti da non più di 6 mesi. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e l'Azerbaigian riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi.

2.   La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere fornita, in particolare, mediante i documenti elencati all'allegato, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e l'Azerbaigian riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi.

3.   Ove non sia possibile presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, oppure ove detti documenti siano insufficienti in ragione di giustificati motivi, su istanza dello Stato richiedente come indicato sulla domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto sente senza indugio, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

4.   La procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli di attuazione di cui all'articolo 20.

Articolo 10

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3; tale prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Gli Stati membri e l'Azerbaigian riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

2.   La prova prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, è fornita, in particolare, mediante i mezzi di prova elencati nell'allegato 4; tale prova non può essere fornita mediante documenti falsi. Se viene addotta la prova prima facie, gli Stati membri e l'Azerbaigian ritengono accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell'interessato, che siano privi di visto o altro necessario permesso di soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari.

Articolo 11

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro il termine massimo di 6 mesi dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza del fatto che un cittadino di paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno in vigore. Qualora, per motivi di diritto o di fatto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, ma solo fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro:

a)

due giorni lavorativi, se la domanda è introdotta secondo la procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 3);

b)

quindici giorni di calendario in tutti gli altri casi.

Il termine decorre dalla data di ricevimento confermato della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

3.   Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.

4.   Una volta autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 12

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

2.   Il trasporto può essere effettuato con qualunque mezzo, incluso il trasporto aereo o marittimo. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo non è subordinato all'uso di vettori nazionali dell'Azerbaigian o degli Stati membri e può avvenire con voli di linea o voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dall'Azerbaigian o da uno Stato membro.

3.   Se il trasferimento avviene per mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto.

Articolo 13

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di sei mesi dal trasferimento dell'interessato o di dodici mesi nel caso di cittadini di paesi terzi o apolidi, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l'identità e la cittadinanza effettive dell'interessato.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 14

Principi

1.   Gli Stati membri e l'Azerbaigian cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione.

2.   L'Azerbaigian autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza dell'Azerbaigian, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri potenziali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

3.   L'Azerbaigian o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di paese terzo o l'apolide corre il rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito; oppure

b)

se il cittadino di paese terzo o l'apolide dovrà subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure

c)

per motivi di sanità pubblica, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

4.   L'Azerbaigian o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri potenziali Stati di transito o la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paese terzo o l'apolide.

Articolo 15

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a)

il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre), altri potenziali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b)

gli estremi dell'interessato (ad esempio: nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, data del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Il modulo comune per le domande di transito figura all'allegato 6.

La domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

2.   Lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l'ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In mancanza di risposta entro cinque giorni lavorativi, il transito si considera accettato.

La risposta a una domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.).

3.   In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

5.   Il transito avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l'accettazione della domanda, salvo ove concordato diversamente.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 16

Costi di trasporto e di transito

Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito, ai sensi del presente accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall'interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E RAPPORTO CON ALTRI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Articolo 17

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l'attuazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Azerbaigian o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale dell'Azerbaigian ovvero, quando il responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della legislazione nazionale adottata in conformità alla direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (ad esempio cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti);

il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio);

gli scali e gli itinerari;

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se del caso, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati, e non oltre;

f)

sia l'autorità che comunica i dati che l'autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero quando risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;

i)

l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

Articolo 18

Rapporto con altri obblighi internazionali

1.   Il presente accordo fa salvi i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri e dell'Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti elencati all'articolo 2, nonché:

dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo presentate;

dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito;

dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri, quale la convenzione sull'aviazione civile internazionale.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o informali.

SEZIONE VII

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 19

Comitato misto per la riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (in appresso «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l'applicazione del presente accordo;

b)

affrontare eventuali problemi sorti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo;

c)

stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo;

d)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e l'Azerbaigian a norma dell'articolo 20;

e)

suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi allegati.

2.   Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti contraenti.

3.   Il comitato è composto di rappresentanti dell'Unione e dell'Azerbaigian.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 20

Protocolli d'attuazione

1.   Fatta salva l'applicabilità diretta del presente accordo, su istanza di uno Stato membro o dell'Azerbaigian, l'Azerbaigian e lo Stato membro concludono un protocollo di attuazione riguardante, tra l'altro:

a)

la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi;

c)

i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo;

d)

le modalità di riammissione nell'ambito della procedura accelerata;

e)

la procedura applicabile alle audizioni.

2.   I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato di cui all'articolo 19.

3.   L'Azerbaigian è d'accordo ad applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di questi ultimi. Gli Stati membri sono d'accordo ad applicare qualsiasi disposizione di un protocollo di attuazione concluso da uno di loro con l'Azerbaigian, anche nelle loro relazioni con quest'ultimo, su richiesta di quest'ultimo e con riserva dell'applicabilità pratica ad altri Stati membri.

Articolo 21

Rapporti con accordi o intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposiziono del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente, in vigore o che potrebbe essere concluso, in virtù dell'articolo 20, tra i singoli Stati membri e l'Azerbaigian, nella misura in cui risulti incompatibile con il presente accordo.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al territorio dell'Azerbaigian.

2.   Il presente accordo si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell'Irlanda solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall'Unione europea all'Azerbaigian.

3.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 23

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte contraente notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all'Irlanda il primo giorno del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.   Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

5.   Ciascuna parte contraente può, dandone notifica ufficiale all'altra parte e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, temporaneamente sospendere, completamente o in parte, l'attuazione del presente accordo. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla suddetta notifica.

6.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 24

Modifiche all'accordo

Le parti contraenti possono, di comune accordo, modificare e integrare il presente accordo. Le eventuali modifiche e integrazioni sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente accordo ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 25

Allegati

Gli allegati da 1 a 8 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaquattordici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azera, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

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За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

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(1)  Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994, GU C 274 del 19.9.1996, pag. 18.

(2)  Ibidem.

(3)  Ibidem.


ALLEGATO 1

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova di cittadinanza (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1)

Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, ordinari, diplomatici, di servizio, ufficiali, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei minori);

lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto.

carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), ad eccezione dei documenti d'identità per marittimi.


ALLEGATO 2

Lista comune dei documenti la cui presentazione è considerata prova prima facie di cittadinanza (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2)

Documenti di cui all'allegato 1 scaduti da oltre sei mesi;

fotocopie di tutti i documenti elencati nell'allegato 1;

certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza;

patente di guida o relativa fotocopia;

certificato di nascita o relativa fotocopia;

tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;

foglio matricolare e carte d'identità militari;

registri navali e licenze di skipper e documenti d'identità per marittimi;

dichiarazioni di testimoni;

dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato;

le impronte digitali;

conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nel sistema d'informazione visti;

se lo Stato membro non si avvale del sistema d'informazione visti, accertamento dell'identità tramite i registri delle domande di visto dello Stato membro interessato;

conferma dell'identità risultante da ricerche effettuate nello IAMAS (sistema di ricerca automatizzato delle informazioni sugli ingressi, le uscite e la registrazione, della Repubblica dell'Azerbaigian).


ALLEGATO 3

Lista comune dei documenti considerati prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1)

Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto;

timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad esempio fotografiche);

carte d'identità rilasciate agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto;

lasciapassare rilasciati agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto.


ALLEGATO 4

Lista comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2)

Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l'interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo;

informazioni sull'identità e/o sul soggiorno dell'interessato fornite da un'organizzazione internazionale (ad esempio, ACNUR);

informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio ecc.;

documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi aerei, ferroviari, marittimi o con pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi;

dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato;

dichiarazioni ufficiali rilasciate dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;

dichiarazioni dell'interessato;

le impronte digitali.


ALLEGATO 5

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ALLEGATO 6

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ALLEGATO 7

Documento di viaggio standard dell'ue per l'allontanamento

(conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994) (1)


(1)  GU C 247 del 19.9.1996, pag. 18.


ALLEGATO 8

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DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'Articolo 3, paragrafo 3

Le parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaigian, i cittadini della Repubblica dell'Azerbaigian non possono essere privati della loro cittadinanza.

Le parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.


DICHIARAZIONE COMUNE

ai sensi degli Articoli 4 e 6

Le parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche d'ingresso, presenza e soggiorno nei rispettivi territori.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Danimarca

Le parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa all'Islanda e alla Norvegia

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Confederazione svizzera

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e la Confederazione svizzera, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 1o marzo 2008. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian concluda con la Confederazione svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato del Liechtenstein

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù dell'accordo sull'associazione di questo paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, entrato in vigore il 19 dicembre 2011. È pertanto opportuno che l'Azerbaigian concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.


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