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Document 32014R0199

Regolamento di esecuzione (UE) n. 199/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 62, 4.3.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/199/oj

4.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 199/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2014

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto in forma di giraffa stilizzata (di circa 36 cm di altezza e 820 g di peso), composto di tessuto morbido all’esterno e imbottito di materiali vari. La testa è imbottita di materia tessile morbida, mentre il corpo e gli arti contengono un’imbottitura di miglio e lavanda sfusi (non estraibile per essere usata come cuscino separato).

Il prodotto si può riscaldare nel forno tradizionale o a microonde, nonché raffreddare in frigorifero o in congelatore, al fine di essere utilizzato come cuscino di riscaldamento o di raffreddamento.

 (1) Cfr. illustrazione.

9503 00 41

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 41.

Tenendo conto della sua progettazione e presentazione, il prodotto è essenzialmente destinato a divertire bambini e adulti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 95, considerazioni generali, e alla voce 9503, lettera D)). Qualsiasi altro uso basato sulla capacità di raffreddamento o di riscaldamento è considerato accessorio rispetto al valore di intrattenimento. Il prodotto deve quindi essere considerato un giocattolo di cui alla voce 9503. La classificazione in base ad uno dei materiali costitutivi (ad esempio, come miglio di cui alla voce 1008, oppure come altri manufatti confezionati della voce 6307) è pertanto esclusa.

Il prodotto deve pertanto essere classificato come un giocattolo imbottito che rappresenta un animale nel codice NC 9503 00 41.

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(1)  L’illustrazione ha carattere esclusivamente informativo.


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