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Document 32013L0063
Commission Implementing Directive 2013/63/EU of 17 December 2013 amending Annexes I and II to Council Directive 2002/56/EC as regards minimum conditions to be satisfied by seed potatoes and lots of seed potatoes Text with EEA relevance
Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013 , recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013 , recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 341, 18.12.2013, p. 52–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/52 |
DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/63/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2013
recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 24,
considerando quanto segue:
(1) |
Successivamente all’adozione della direttiva 2002/56/CE sono stati sviluppati nuovi metodi di selezione delle patate e vi sono stati progressi negli strumenti diagnostici per l’individuazione degli organismi nocivi e nelle pratiche agronomiche di lotta alla diffusione di tali organismi. |
(2) |
Grazie a questi sviluppi tecnici la produzione di tuberi-seme di patata può essere assoggettata a prescrizioni più rigorose di quelle dettate dagli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE. Allo stesso tempo si è avuta conoscenza di nuovi agenti patogeni, mentre la comprensione delle malattie esistenti ha progredito, indicando che alcune malattie impongono misure più rigorose. |
(3) |
In tale contesto le norme della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate sono state adeguate per tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici menzionati (2). |
(4) |
In considerazione di questi sviluppi vanno aggiornate determinate condizioni minime e tolleranze esposte negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE; nell’allegato II vanno inoltre aggiunte restrizioni relative a croste nere dei tuberi di patata, scabbia pulverulenta della patata e tuberi-seme eccessivamente disidratati e raggrinziti. |
(5) |
Successivamente all’adozione della direttiva 2002/56/CE vi sono stati progressi nella conoscenza scientifica del rapporto tra il numero di generazioni e il livello di presenza di organismi nocivi per i tuberi-seme. Limitare il numero di generazioni è un procedimento obbligato per ridurre il rischio fitosanitario rappresentato dagli organismi nocivi in forma latente. Tale limitazione è necessaria per ridurre il rischio e non sono disponibili misure diverse, meno rigorose, atte a sostituirla. Il limite massimo di sette generazioni per i tuberi-seme di patate pre-base e di base costituisce un buon compromesso tra la necessità di moltiplicare quantitativi sufficienti di tuberi-seme per la produzione di tuberi-seme certificati e la tutela del loro stato sanitario. |
(6) |
Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. vanno escluse dall’allegato I in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 69/464/CEE del Consiglio (3). Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. and Burkh., al quale è stato successivamente attribuito il nome di Clavibacter michiganensis sottospecie sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., vanno escluse dagli allegati I e II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 93/85/CEE del Consiglio (4). Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Heterodera rostochiensis Woll., al quale è stato successivamente attribuito il nome di Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, vanno escluse dall’allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 2007/33/CE del Consiglio (5). Le prescrizioni per quanto riguarda l’organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, al quale è stato successivamente attribuito il nome di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., vanno escluse dall’allegato II in quanto la sua presenza nei tuberi-seme di patate è regolata dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio (6). |
(7) |
È quindi necessario modificare in conformità gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2002/56/CE
Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(2) UNECE STANDARD S-1 concerning the marketing and commercial quality control of seed potatoes (norme in materia di commercializzazione e controllo della qualità commerciale dei tuberi-seme di patate), edizione 2011, New York.
(3) Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1).
(4) Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).
(5) Direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12).
(6) Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ DEI LOTTI DEI TUBERI-SEME DI PATATE Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
Totale delle tolleranze per i punti da 2 a 7: 6,0 % in massa per i tuberi-seme di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.» |