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Document 32013D0696

2013/696/PESC: Decisione EUTM Mali/2/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 12 novembre 2013 , relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

OJ L 320, 30.11.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/696/oj

30.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/31


DECISIONE EUTM MALI/2/2013 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 novembre 2013

relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

(2013/696/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).

(2)

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.

(3)

Il CdC dovrebbe costituire la sede di discussione di tutti i problemi, in relazione alla gestione di EUTM Mali, con gli Stati terzi contributori. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUTM Mali, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal CdC.

(4)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione e mandato

È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002.

Articolo 2

Composizione

1.   Il CdC è composto dai:

rappresentanti di tutti gli Stati membri;

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano a EUTM Mali e forniscono contributi significativi.

2.   Anche un rappresentante della Commissione può assistere alle riunioni del CdC.

Articolo 3

Informazioni dal comandante della missione dell'UE

Il CdC riceve informazioni dal comandante della missione dell'UE.

Articolo 4

Presidente

La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea o con un suo rappresentante.

Articolo 5

Riunioni

1.   Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CdC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   In conformità della decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013 (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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