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Document 32013D0673

2013/673/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2013 , relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione al programma di controllo delle attività di pesca della Croazia per il 2013 [notificata con il numero C(2013) 6606]

OJ L 315, 26.11.2013, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/673/oj

26.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/78


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2013

relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione al programma di controllo delle attività di pesca della Croazia per il 2013

[notificata con il numero C(2013) 6606]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

(2013/673/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione europea.

(2)

In conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, la Croazia ha presentato alla Commissione un programma di controllo delle attività di pesca per il 2013, accompagnato dalla domanda di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.

(3)

Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento dell’Unione.

(4)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(5)

In conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, la Croazia è stata invitata a presentare un programma per il finanziamento di progetti nei settori prioritari definiti dalla Commissione nella sua lettera del 25 gennaio 2013, vale a dire progetti intesi ad attuare il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2) in materia di controllo, misurazione della potenza motrice e tracciabilità dei prodotti della pesca. I requisiti previsti per gli operatori e/o gli Stati membri che effettuano investimenti destinati a progetti di tracciabilità sono stati definiti dalla Commissione nella sua lettera del 14 maggio 2012.

(6)

Su tale base e dati i vincoli di bilancio, sono state respinte in quanto non dedicate ai settori prioritari summenzionati le domande di finanziamento dell’Unione presentate nell’ambito di programmi relativi ad azioni non prioritarie, quali l’installazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo dei pescherecci e i progetti di formazione non correlati ai miglioramenti da apportare ai sistemi di controllo degli Stati membri.

(7)

Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, è importante garantire che vengano elaborati sulla base di norme internazionalmente riconosciute, secondo quanto richiesto dall’articolo 67, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (3).

(8)

La domanda di finanziamento unionale presentata dalla Croazia deve essere valutata in relazione alla sua conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (4).

(9)

Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari accolte per la presente decisione di finanziamento beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(10)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i dispositivi automatici di localizzazione siano conformi ai requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(11)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione è necessario che i dispositivi di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2013, una partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute dalla Croazia per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dalla Croazia entro il 30 giugno 2017. I pagamenti effettuati successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza motrice, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Il progetto HR/13/05 di cui all’allegato I, relativo all’acquisizione di strumenti di misurazione e bilance, beneficia di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 2 500 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione (5).

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 3 000 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Articolo 7

Partecipazione massima totale dell’Unione per la Croazia

La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per la Croazia sono riepilogate come segue:

(EUR)

Stato membro

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

Croazia

817 000

618 000

522 600

Totale

817 000

618 000

522 600

Articolo 8

Destinatario

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2013

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(5)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

HR/13/05

84 000

84 000

42 000

HR/13/07

100 000

100 000

90 000

Totale

184 000

184 000

132 000


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

HR/13/01

192 000

192 000

172 800

HR/13/02

192 000

0

0

Totale

384 000

192 000

172 800


ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

HR/13/04

50 000

50 000

45 000

Totale

50 000

50 000

45 000


ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(EUR)

Codice progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

HR/13/03

192 000

192 000

172 800

Totale

192 000

192 000

172 800


ALLEGATO V

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(EUR)

Codice progetto

Spesa prevista dai programmi nazionali di controllo della pesca

Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione

Partecipazione massima dell’Unione

HR/13/06

7 000

0

0

Totale

7 000

0

0


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