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Document 22013D0055

Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2013, del 3 maggio 2013 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

OJ L 291, 31.10.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 5–5 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/55(1)/oj

31.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2013

del 3 maggio 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011, che rettifica il regolamento (UE) n. 208/2011 che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE. La parte della presente decisione riguardante il capitolo I dell’allegato I non si applica pertanto all’Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo SEE è modificato come segue:

1)

nel capitolo I, parte 1.1, punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], al sesto trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0880: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»;

2)

nel capitolo I, parte 3.2, punto 41 [regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione], al primo trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0880: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»;

3)

nel capitolo I, parte 4.2, punto 90 [regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione], al primo trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0880: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»;

4)

nel capitolo II, punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], al quarto trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0880: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»

Articolo 2

Nell’allegato II dell’accordo, capitolo XII, punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio], al quarto trattino [regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32011 R 0880: Regolamento (UE) n. 880/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 880/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 4 maggio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 228 del 3.9.2011, pag. 8.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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