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Document 32013D0471

2013/471/UE: Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013 , relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti

OJ L 253, 25.9.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/471/oj

25.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2013

relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo nonché ai supplenti

(2013/471/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 301, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 81/121/CEE del Consiglio (1) ha stabilito norme relative alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale europeo (il «Comitato»), nonché ai supplenti e agli esperti.

(2)

Nella risoluzione del 10 maggio 2012 (2) il Parlamento europeo ha rilevato che l’Ufficio di presidenza del Comitato si è impegnato a riformare il sistema di rimborso delle spese dei membri e dei supplenti del Comitato.

(3)

Il 12 ottobre 2012 il Comitato ha chiesto al Consiglio di adottare una nuova decisione relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato nonché ai supplenti, che abroga e sostituisce la decisione 81/121/CEE.

(4)

È opportuno adattare gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri e ai supplenti del Comitato. Dovrebbe inoltre essere previsto un sistema di rimborso delle spese di trasporto sulla base delle spese effettive nonché delle indennità che compensino il tempo destinato da detti membri e dai loro supplenti all’esercizio delle loro funzioni e le spese amministrative afferenti.

(5)

Se del caso, norme dettagliate relative alla concessione delle indennità, al rimborso delle spese di viaggio e alla fissazione dei massimali di rimborso per le spese di viaggio, dovrebbero essere stabilite a livello del Comitato.

(6)

Al fine di garantire un adeguato livello di continuità per i membri e i supplenti del Comitato è opportuno prevedere norme transitorie.

(7)

È opportuno pertanto abrogare la decisione 81/121/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I membri del Comitato economico e sociale europeo (il «Comitato») e i loro supplenti (i «beneficiari») hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera per le giornate di riunione, al rimborso delle loro spese di viaggio e alle indennità di distanza e di durata a norma della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano alle riunioni è fissata a 290 EUR.

Il Comitato può decidere di aumentare l’indennità giornaliera fino a un massimo del 50 %:

a)

quando un beneficiario, debitamente invitato a una o più riunioni, è obbligato a pagare il pernottamento nel luogo della riunione prima della prima riunione e dopo l’ultima; o

b)

quando, per le missioni fuori Bruxelles, i prezzi degli alberghi scelti per il pernottamento superano i 150 EUR a notte.

2.   L’indennità giornaliera può essere concessa ai beneficiari per un massimo di due giorni per colmare il periodo di tempo tra due riunioni se tale indennità è inferiore al rimborso delle spese di viaggio che il beneficiario dovrebbe altrimenti sostenere nel fare un viaggio di andata e ritorno tra quelle riunioni.

Articolo 3

Le spese di viaggio dei beneficiari sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Il Comitato fissa i massimali di rimborso adeguati al fine di garantire che le sue spese di viaggio non superino il livello contenuto nell’ambito del suo bilancio annuale adottato.

Articolo 4

I beneficiari hanno diritto a ricevere indennità di distanza e di durata. In caso di tragitti tra il luogo di residenza del beneficiario e Bruxelles, il beneficiario ha diritto a ricevere indennità riguardo a un tragitto di andata e ritorno da Bruxelles per ogni settimana di lavoro al Comitato.

Articolo 5

Il Comitato adotta disposizioni dettagliate che attuano gli articoli 2, 3 e 4 entro il 16 gennaio 2014.

Articolo 6

L’indennità di distanza di cui all’articolo 4 è calcolata come segue:

a)

per un tragitto tra 0 e 50 km: 15 EUR;

b)

per un tragitto tra 51 e 500 km: 0,08 EUR/km;

c)

per un tragitto tra 501 e 1 000 km: 0,04 EUR/km;

d)

per un tragitto tra 1 001 e 3 000 km: 0,02 EUR/km;

e)

per un tragitto superiore a 3 000 km: nessuna indennità.

Articolo 7

L’indennità di distanza di cui all’articolo 4 è calcolata come segue:

a)

per un viaggio di una durata complessiva da 2 a 4 ore: un importo equivalente a un ottavo dell’indennità giornaliera prevista all’articolo 2;

b)

per un viaggio di una durata complessiva da 4 a 6 ore: un importo equivalente a un quarto dell’indennità giornaliera prevista all’articolo 2;

c)

per un viaggio di una durata complessiva superiore a 6 ore e che non richieda un pernottamento: un importo equivalente alla metà dell’indennità giornaliera prevista all’articolo 2;

d)

per un viaggio di una durata complessiva superiore a 6 ore e che richieda un pernottamento: un importo equivalente all’indennità giornaliera prevista all’articolo 2, su presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 8

1.   A titolo di misura transitoria e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i beneficiari possono chiedere che la decisione 81/121/CEE continui a essere loro applicata fino alla fine del loro mandato che termina il 20 settembre 2015.

2.   Quando applica il paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato può decidere di applicare una riduzione agli importi fissati nella decisione 81/121/CEE.

Articolo 9

Il 30 aprile di ogni anno il Comitato presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul rimborso delle spese di viaggio e delle indennità concesse ai beneficiari nell’anno precedente. Tale relazione specifica il numero di beneficiari, il numero di viaggi, le destinazioni, la classe di viaggio e le spese di viaggio sostenute e rimborsate, nonché le indennità concesse.

Articolo 10

Entro il 16 ottobre 2015 il Comitato presenta al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione della presente decisione e, in particolare, sulla sua incidenza sul bilancio.

Tale relazione di valutazione include gli elementi che consentiranno al Consiglio di determinare, se del caso, le indennità dei beneficiari.

Articolo 11

Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, la decisione 81/121/CEE è abrogata con effetto dal 15 ottobre 2013.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Decisione 81/121/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, relativa alla concessione delle indennità giornaliere e al rimborso delle spese di viaggio ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti e agli esperti (GU L 67 del 12.3.1981, pag. 29).

(2)  GU L 286 del 17.10.2012, pag. 110.


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