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Document 32013R0656

Regolamento (UE) n. 656/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013 , che istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 190, 11.7.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/656/oj

11.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/35


REGOLAMENTO (UE) N. 656/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2013

che istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1) si applica, tra l’altro, ai movimenti negli Stati membri degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I in provenienza dai paesi terzi. I cani e i gatti figurano nella parte A e i furetti nella parte B di detto allegato.

(2)

La sezione 2 della parte B dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 contiene un elenco dei paesi e territori, compresa la Croazia, che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di tali animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento stesso.

(3)

Di conseguenza, gatti, cani e furetti in provenienza da tali paesi e territori e introdotti negli Stati membri possono essere accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nell’allegato I della decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (2) e ai requisiti supplementari di cui all’allegato II di tale decisione, alla cui copertina siano stati apportati i necessari adattamenti.

(4)

A decorrere dalla data di adesione della Croazia, i movimenti di cani, gatti e furetti in provenienza dalla Croazia verso un altro Stato membro saranno autorizzati solo se accompagnati da un passaporto conforme al modello figurante nell’allegato I della decisione 2003/803/CE e ai requisiti supplementari di cui all’allegato II di tale decisione.

(5)

Tuttavia, è possibile che, dopo l’adesione della Croazia, esistano ancora passaporti in bianco stampati dalle autorità croate competenti o passaporti distribuiti ai veterinari autorizzati della Croazia prima di tale data, ma non ancora rilasciati.

(6)

È inoltre opportuno che i passaporti rilasciati prima della data di adesione continuino ad essere accettati, a determinate condizioni, per un periodo transitorio di tre anni, onde limitare l’onere amministrativo e finanziario per i proprietari di animali da compagnia.

(7)

Pertanto, al fine di facilitare la transizione dal sistema esistente a quello che entrerà in vigore a decorrere dalla data di adesione della Croazia, è opportuno stabilire misure transitorie relative ai movimenti degli animali da compagnia in provenienza dalla Croazia verso altri Stati membri.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano sui loro territori i movimenti in provenienza dalla Croazia degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parti A e B, del regolamento (CE) n. 998/2003, se muniti di un passaporto rilasciato entro il 30 giugno 2014 da un veterinario abilitato in Croazia e conforme ai seguenti requisiti:

a)

è redatto secondo il modello di cui all’allegato I della decisione 2003/803/CE e i requisiti supplementari di cui alle lettere A, B, punti 2 a) e 2 c), e C dell’allegato II di detta decisione e

b)

reca, in deroga all’allegato II, lettera B, punti 1 e 2 b), della decisione 2003/803/CE, l’emblema croato stampato nel quarto superiore della copertina, al di sopra dell’iscrizione «Republika Hrvatska» su sfondo blu (PANTONE REFLEX BLUE).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Esso si applica fino al 30 giugno 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(2)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.


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