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Document 32013D0243

2013/243/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 maggio 2013 , recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi [notificata con il numero C(2013) 2906]

OJ L 141, 28.5.2013, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 255 - 257

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/243/oj

28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/54


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2013

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi

[notificata con il numero C(2013) 2906]

(2013/243/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2012 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2012/213/UE (2) recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi.

(2)

Il 28 febbraio 2013 lo Swaziland ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per due anni, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. La richiesta riguarda un quantitativo complessivo di 780 tonnellate di pesche, pere e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta dei codici NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 ed ex 2008 97 98.

(3)

Lo Swaziland ha segnalato di non essere in grado di soddisfare la norma d’origine specifica per il prodotto di cui all’allegato II, appendice 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che impone, tra l’altro, di classificare tutti i materiali utilizzati in una voce diversa da quella del prodotto finale. Non producendo localmente né pesche né pere su scala industriale, lo Swaziland attinge al limitrofo Sud Africa per pesche e pere non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e 2008 40 90 ai fini della fabbricazione del prodotto finale. A norma dell’allegato II, articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1528/2007, i prodotti sono altresì esclusi dal cumulo con il Sud Africa. Il prodotto finale non è quindi conforme alle norme di detto allegato.

(4)

L’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 prevede che la Comunità accolga tutte le richieste degli Stati ACP che sono debitamente giustificate ai sensi di tale articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio ad un’industria comunitaria già stabilita.

(5)

A norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007, lo Swaziland chiede più tempo per potersi conformare alle norme d’origine, in quanto gli operatori economici stanno sperimentando l’impiego di pesche e/o pere sudafricane fresche, sbucciate, tagliate e confezionate in fusti di acqua fredda, trasportate refrigerate nello Swaziland per esservi sottoposte ad ulteriore lavorazione. L’impiego di tale materia prima, classificata nel capitolo 8 del sistema armonizzato, potrebbe assicurare la conformità del prodotto finale fabbricato nello Swaziland alla citata norma.

(6)

Lo Swaziland ha fatto presente la necessità di soddisfare la domanda degli acquirenti europei di una gamma di prodotti in scatola, tra cui quantitativi limitati di pesche e pere non coltivate sul suo territorio. Se i rivenditori europei non possono acquistare l’intera gamma di prodotti dal loro fornitore swazi, ne può derivare per lo Swaziland la perdita del settore delle gelatine e dei miscugli di ananassi e agrumi con succo di frutta.

(7)

Poiché lo Swaziland necessita di più tempo per potersi conformare alle norme d’origine, occorre concedere una deroga temporanea. Ai sensi dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, la deroga temporanea dev’essere limitata al periodo di tempo necessario all’impresa beneficiaria per conformarsi alle norme.

(8)

Affinché lo Swaziland possa sfruttare a pieno i quantitativi concessi e in considerazione del fatto che il paese ha potuto valersi della deroga precedentemente concessa soltanto nel secondo semestre del 2012, è opportuno prevedere la retroattività della deroga temporanea al 1o gennaio 2013.

(9)

In conformità all’allegato II, articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1528/2007, la deroga temporanea alle norme di origine non arrecherà grave pregiudizio a un’industria già stabilita dell’Unione, purché siano rispettate talune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

(10)

Sono pertanto debitamente giustificati l’accoglimento della richiesta dello Swaziland e la concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(11)

Stando alle informazioni comunicate dallo Swaziland, nel periodo da luglio a dicembre 2012 le esportazioni in deroga di prodotti della voce 2008 del sistema armonizzato si sono aggirate sulle 250 tonnellate. Occorre che per il 2013 e il 2014 siano assegnati quantitativi coerenti con tale dato. È opportuno prevedere 500 tonnellate l’anno, quantitativo che rispecchia la capacità dell’industria esistente di continuare ad esportare verso l’Unione.

(12)

Occorre pertanto concedere allo Swaziland una deroga temporanea della durata di due anni per un quantitativo annuo di 500 tonnellate di pesche, pere e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta dei codici NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 ed ex 2008 97 98.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3) stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità dello Swaziland, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

(14)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità dello Swaziland comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del medesimo allegato, le pesche, pere e i miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta dei codici NC ex 2008 70 98, 2008 40 90 e ex 2008 97 98, nella cui produzione sono impiegate pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 70 92 e pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC 2008 40 90, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commissione l’elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Implementing Decision 2013/243/EU».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 113 del 25.4.2012, pag. 12.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo complessivo annuo

(in t)

09.1628

2008 40 90

Preparazioni a base di pere

1.1.2013 - 31.12.2013

500

ex 2008 70 98

Preparazioni a base di pesche

ex 2008 97 98

Preparazioni a base di frutta; miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi con succo di frutta

1.1.2014 - 31.12.2014

500


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