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Document 32013D0189

Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l’azione comune 2008/550/PESC

OJ L 112, 24.4.2013, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 229 - 236

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrogato da 32016D2382

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/189(1)/oj

24.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/22


DECISIONE 2013/189/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l’azione comune 2008/550/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 42, paragrafo 4 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/575/PESC, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (1). Tale azione comune è stata sostituita dall’azione comune 2008/550/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) (2).

(2)

Il 1o dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 13 dell’azione comune 2008/550/PESC, il comitato direttivo dell’AESD («comitato») ha approvato delle raccomandazioni sulle future prospettive dell’AESD.

(3)

Il Consiglio, nelle conclusioni dell’8 dicembre 2008, ha approvato le raccomandazioni del comitato. L’azione comune 2008/550/PESC dovrebbe essere pertanto sostituita da un nuovo atto giuridico che rifletta tali raccomandazioni.

(4)

Le attività di formazione nel quadro dell’AESD dovrebbero essere effettuate nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), anche in materia di stabilizzazione e di risoluzione dei conflitti.

(5)

È opportuno che, nel corso del periodo contemplato dalla presente decisione, l’AESD si avvalga unicamente di personale distaccato.

(6)

A norma della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (3) (SEAE), il SEAE deve prestare all’AESD l’assistenza precedentemente fornita dal segretariato generale del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

ISTITUZIONE, MISSIONE, OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione

È istituita l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).

Articolo 2

Missione

L’AESD offre formazione a livello strategico nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione (PSDC) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PSDC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere, attraverso le attività di formazione («attività di formazione AESD»), le migliori prassi in relazione a vari temi PSDC.

Articolo 3

Obiettivi

L’AESD persegue i seguenti obiettivi:

a)

sviluppare ulteriormente la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nel contesto PSDC;

b)

promuovere una migliore comprensione della PSDC quale componente essenziale della PESC;

c)

fornire alle istanze dell’Unione personale qualificato capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC;

d)

mettere a disposizione delle amministrazioni e dei servizi degli Stati membri personale qualificato, che abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell’Unione in ambito PESC;

e)

sostenere i partenariati dell’Unione nel settore della PSDC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni PSDC;

f)

contribuire a favorire le relazioni e i contatti professionali tra i partecipanti alle attività di formazione dell’AESD («partecipanti»).

Ove opportuno, si presta attenzione a che sia garantita la coerenza con altre attività dell’Unione.

Articolo 4

Compiti

1.   In linea con la missione e gli obiettivi perseguiti, i compiti principali dell’AESD sono l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione dell’AESD nel settore della PSDC.

2.   Le attività di formazione dell’AESD comprendono:

a)

il corso di alto livello sulla PSDC;

b)

i corsi di orientamento sulla PSDC;

c)

i corsi sulla PSDC per un pubblico specializzato o con un taglio specifico.

In funzione delle decisioni prese dal comitato direttivo si avviano altre attività formative di cui all’articolo 8 («comitato»).

3.   Oltre alle attività di cui al paragrafo 2, l’AESD svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

fornisce assistenza per le relazioni da instaurare tra gli istituti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, partecipanti alla rete di cui a tale paragrafo («rete»);

b)

provvede al funzionamento e all’ulteriore sviluppo del sistema di teledidattica via Internet (Internet-Based Distance Learning — IDL), per fornire assistenza alle attività di formazione nel settore della PSDC;

c)

elabora e sviluppa materiale didattico per la formazione dell’Unione nel settore della PSDC, anche sulla base di materiale già esistente;

d)

promuove una rete di ex studenti tra gli ex partecipanti;

e)

sostiene programmi di scambio nel campo della PSDC tra istituti di formazione degli Stati membri;

f)

contribuisce al programma di formazione annuale dell’Unione in materia di PSDC;

g)

sostiene la gestione della formazione nel settore della prevenzione dei conflitti e della gestione civile delle crisi;

h)

organizza e svolge una conferenza annuale di collegamento in rete destinata a riunire esperti in materia di formazione sui temi PSDC civili e militari degli istituti di formazione e dei ministeri degli Stati membri e, ove opportuno, pertinenti operatori esterni nel settore della formazione; e

i)

rivede annualmente i propri risultati in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 3.

4.   Le attività di formazione dell’AESD si svolgono attraverso la rete.

5.   L’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS), che fa parte della rete, fornisce assistenza alle attività di formazione dell’AESD, in particolare attraverso le sue pubblicazioni e le conferenze date dai suoi ricercatori, fornendo inoltre contributi al sistema di teledidattica via Internet dell’AESD.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Rete

1.   L’AESD è costituita in forma di rete che riunisce istituti, scuole, accademie, università, istituzioni e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all’interno dell’Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri nonché l’IUESS («istituti») per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione nel settore della PSDC.

2.   L’AESD stabilisce stretti collegamenti con le istituzioni dell’Unione e le pertinenti agenzie dell’Unione, in particolare con l’Accademia europea di polizia (CEPOL).

3.   L’AESD opera sotto la responsabilità generale dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza («Alto rappresentante»).

Articolo 6

Capacità giuridica

1.   L’AESD dispone della capacità giuridica necessaria per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi, per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento, compreso per il distacco di personale, per acquistare attrezzature, in particolare materiale pedagogico, per detenere conti bancari e per stare in giudizio.

2.   L’eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall’AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli articoli 14, 15 e 16.

Articolo 7

Struttura

È istituita la struttura seguente nell’ambito dell’AESD:

a)

il comitato incaricato del coordinamento e della direzione generali delle attività di formazione dell’AESD;

b)

un consiglio accademico esecutivo («consiglio accademico») incaricato di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione;

c)

il capo dell’AESD, responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell’AESD, che assiste il comitato e il consiglio accademico nell’organizzazione e nella gestione delle attività dell’AESD;

d)

un segretariato dell’AESD («segretariato»), che assiste il capo dell’AESD nell’assolvimento dei suoi compiti.

Articolo 8

Comitato direttivo

1.   Il comitato, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l’organo decisionale dell’AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente.

2.   I membri del comitato possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato.

3.   Il comitato è presieduto da un rappresentante dell’alto rappresentante adeguatamente esperto. Esso si riunisce almeno due volte all’anno.

4.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione all’Unione possono assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

5.   Il capo dell’AESD, il presidente del consiglio accademico e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

6.   Il comitato:

a)

stabilisce il programma accademico annuale dell’AESD, sulla base del concetto di formazione dell’AESD;

b)

fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio accademico;

c)

approva e sottopone a riesame periodico il concetto di formazione dell’AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione dell’AESD;

d)

sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione dell’AESD e gli istituti che le svolgono;

e)

elabora e stabilisce i programmi generali di studio per tutte le attività formative dell’AESD;

f)

prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi e approva una relazione generale annuale sulle attività di formazione dell’AESD, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio;

g)

nomina i presidenti del consiglio accademico e delle sue diverse configurazioni per un periodo di almeno due anni accademici;

h)

prende i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell’AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi;

i)

approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo dell’AESD;

j)

approva i conti annuali e dà scarico al capo dell’AESD;

k)

approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall’AESD;

l)

approva eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all’esecuzione delle spese dell’AESD;

m)

approva le disposizioni applicabili al personale distaccato presso l’AESD;

n)

decide in merito all’apertura di specifiche attività di formazione dell’AESD alla partecipazione di paesi terzi nell’ambito politico generale stabilito dal Comitato politico e di sicurezza.

7.   Il comitato approva il suo regolamento interno.

8.   Il comitato delibera a maggioranza qualificata, quale definita al titolo II del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 9

Consiglio accademico

1.   Il consiglio accademico è composto dai rappresentanti senior degli istituti civili e militari ed altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione dell’AESD. Ove vi siano più rappresentanti di uno Stato membro, essi formano insieme un’unica delegazione.

2.   Il presidente del consiglio accademico è nominato dal comitato tra i membri del consiglio stesso.

3.   Alle riunioni del consiglio accademico sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE.

4.   Alle riunioni del consiglio accademico possono essere invitati ad assistere esperti accademici e alti funzionari di istituzioni nazionali e dell’Unione.

5.   Il consiglio accademico:

a)

fornisce al comitato consulenze e raccomandazioni di carattere accademico;

b)

applica tramite la rete il programma accademico annuale convenuto;

c)

supervisiona l’IDL;

d)

elabora i programmi di studio specifici per tutte le attività di formazione dell’AESD, sulla base dei programmi generali convenuti;

e)

assicura il coordinamento generale delle attività formative dell’AESD tra tutti gli istituti;

f)

passa in rassegna il livello delle attività di formazione dell’AESD svolte nell’anno accademico precedente;

g)

presenta al comitato proposte di attività di formazione dell’AESD per l’anno accademico successivo;

h)

assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione dell’AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi;

i)

contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell’AESD.

6.   Per svolgere i suoi compiti il consiglio accademico può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il consiglio accademico definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni e le sottopone all’approvazione del comitato.

7.   Il regolamento interno del consiglio accademico è adottato dal comitato.

Articolo 10

Capo dell’AESD

1.   Il capo dell’AESD è responsabile dell’organizzazione e della gestione delle attività di formazione dell’AESD. Il capo dell’AESD sostiene i lavori del comitato e del consiglio accademico in questo settore e funge da rappresentante dell’AESD per le attività di formazione dell’AESD all’interno e all’esterno della rete. Il capo dell’AESD, in particolare:

a)

prende tutti i provvedimenti necessari all’efficace svolgimento delle attività dell’AESD, compresa l’adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;

b)

redige il progetto preliminare di relazione annuale dell’AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato sulla base delle proposte presentate dal consiglio accademico;

c)

coordina l’attuazione del programma di lavoro dell’AESD;

d)

mantiene i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;

e)

mantiene i contatti con i soggetti formativi esterni pertinenti nel settore della PSDC;

f)

conclude, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione dell’AESD con le autorità e i soggetti formativi pertinenti nel settore della PSDC;

g)

esegue qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato.

2.   Il capo dell’AESD è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell’AESD, in particolare:

a)

stabilisce e presenta al comitato qualsiasi progetto di bilancio;

b)

adotta i bilanci previa approvazione del comitato;

c)

assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell’AESD;

d)

apre uno o più conti bancari a nome dell’AESD;

e)

negozia, sottopone al comitato e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all’esecuzione delle spese dell’AESD;

f)

negozia e firma a nome dell’AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l’AESD;

g)

in generale, rappresenta l’AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;

h)

sottopone al comitato i conti annuali dell’AESD.

3.   Il capo dell’AESD è nominato dall’Alto rappresentante, previa consultazione del comitato. Il capo dell’AESD è nominato quale membro del SEAE per la durata del suo mandato. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo dell’AESD e il personale delle istituzioni dell’Unione e del SEAE possono presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.

4.   Il capo dell’AESD è responsabile delle sue attività dinanzi al comitato.

Articolo 11

Segretariato dell’AESD

1.   Il segretariato assiste il capo dell’AESD nell’assolvimento dei suoi compiti.

2.   Il capo dell’AESD, assistito da una commissione di selezione, è responsabile della scelta del personale del segretariato.

3.   Il segretariato sostiene il comitato, il consiglio accademico e gli istituti nell’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

4.   Ciascun istituto designa un punto di contatto con il segretariato per le questioni organizzative e amministrative connesse all’organizzazione delle attività di formazione dell’AESD.

5.   Il segretariato opera in stretta collaborazione con la Commissione e il SEAE.

Articolo 12

Personale dell’AESD

1.   Il personale dell’AESD è costituito da:

a)

personale distaccato presso l’AESD dalle istituzioni dell’Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell’Unione;

b)

esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri.

2.   L’AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.

3.   Il comitato, su proposta dell’Alto rappresentante, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.

4.   La decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 marzo 2011, che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l’azione esterna (4), si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri.

CAPO III

FINANZIAMENTO

Articolo 13

Contributi in natura alle attività di formazione dell’AESD

1.   Ogni Stato membro, istituzione dell’Unione, agenzia dell’Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione dell’AESD.

2.   Ogni partecipante sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.

Articolo 14

Supporto da parte del SEAE

1.   Il SEAE si fa carico di tutte le spese derivanti dall’ospitare il capo dell’AESD e il segretariato nei propri locali, compresi i costi delle tecnologie dell’informazione, il distacco del capo dell’AESD e il distacco di un membro del suo personale come assistente presso il segretariato.

2.   Il SEAE fornisce all’AESD il supporto amministrativo necessario per l’assunzione e la gestione del personale e l’esecuzione del bilancio.

3.   Un accordo tecnico con il SEAE relativo al supporto fornito è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.

Articolo 15

Contributi volontari

1.   Per finanziare attività specifiche, l’AESD può ricevere contributi volontari dagli Stati membri e dagli istituti o altri donatori. Tali contributi sono gestiti dall’AESD come entrate con destinazione specifica.

2.   Un accordo tecnico relativo ai contributi di cui al paragrafo 1 è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.

Articolo 16

Contributo dal bilancio dell’Unione

1.   L’AESD riceve un contributo annuale dal bilancio generale dell’Unione. Tale contributo può coprire in particolare i costi relativi al supporto delle attività di formazione dell’AESD e agli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’AESD.

2.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR. Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell’AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio.

3.   A seguito della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 2, un accordo di finanziamento con la Commissione è negoziato dal capo dell’AESD e approvato dal comitato.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie che figurano nell’allegato si applicano alle spese finanziate dall’AESD e al finanziamento di tali spese.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 18

Partecipazione alle attività di formazione dell’AESD

1.   Tutte le attività di formazione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e degli Stati in via di adesione. Gli istituti che le organizzano e le svolgono assicurano che tale principio si applichi senza eccezioni.

Le attività di formazione dell’AESD sono anche aperte, in linea di massima, alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all’adesione all’Unione e, nel caso, di altri paesi terzi.

2.   Alle attività di formazione partecipano il personale civile e militare che si occupa degli aspetti strategici nel settore della PSDC e gli esperti da inviare nelle missioni e operazioni PSDC.

Possono essere invitati a partecipare alle attività di formazione dell’AESD rappresentanti, tra l’altro, di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, istituti accademici, dei media e dell’imprenditoria.

3.   I partecipanti che hanno completato un corso dell’AESD ricevono un certificato firmato dall’Alto rappresentante. Le modalità di rilascio del certificato sono riesaminate periodicamente dal comitato. Il certificato è riconosciuto dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione.

Articolo 19

Collaborazione

L’AESD collabora con organizzazioni internazionali e altri soggetti pertinenti, quali istituti internazionali di formazione di paesi terzi, avvalendosi delle loro conoscenze specialistiche.

Articolo 20

Norme di sicurezza

All’AESD si applica la decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (5).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Continuità

Le norme e i regolamenti adottati per l’attuazione dell’azione comune 2008/550/PESC restano in vigore ai fini dell’attuazione della presente decisione a condizione che siano compatibili con la presente decisione e finché non sono modificati o abrogati.

Articolo 22

Abrogazione

L’azione comune 2008/550/PESC è abrogata.

Articolo 23

Riesame, entrata in vigore e cessazione

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2013, è sottoposta a riesame ove opportuno e, in ogni caso, al più tardi sei mesi prima della sua scadenza.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti quattro anni dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 194 del 26.7.2005, pag. 15.

(2)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 20.

(3)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(4)  GU C 12 del 14.1.2012, pag. 8.

(5)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


ALLEGATO

Disposizioni finanziarie applicabili alle spese finanziate dall’AESD e relativo finanziamento

Articolo 1

Principi di bilancio

1.   Il bilancio dell’AESD è l’atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate dell’AESD e delle spese finanziate dall’AESD.

2.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese finanziate dall’AESD possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.

Articolo 2

Adozione dei bilanci

1.   Ogni anno il capo dell’AESD stabilisce un progetto di bilancio per l’esercizio successivo, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto di bilancio include gli stanziamenti ritenuti necessari per coprire le spese che devono essere finanziate dall’AESD durante tale periodo e una previsione delle entrate previste per coprire dette spese.

2.   Gli stanziamenti sono classificati, per quanto occorra, a seconda della loro natura o della loro destinazione in capitoli e articoli. Il progetto include commenti dettagliati per articolo.

3.   Le entrate sono costituite dai contributi volontari degli Stati membri, dal contributo annuale dal bilancio dell’Unione europea e da entrate varie.

4.   Il capo dell’AESD sottopone una relazione dettagliata di bilancio sull’esercizio in corso e su quello precedente e propone il progetto di bilancio al comitato entro il 31 ottobre. Il comitato approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre.

5.   In caso di circostanze impreviste e necessità assoluta, il capo dell’AESD può proporre un bilancio rettificativo. I progetti di bilancio rettificativo e il bilancio relativo al primo anno successivo all’adozione della presente decisione sono proposti, approvati e adottati secondo la stessa procedura applicabile al bilancio annuale, salvo per il fatto che non si applicano i termini applicabili al bilancio annuale.

Articolo 3

Storni di stanziamenti

Il capo dell’AESD può effettuare storni di stanziamenti all’interno del bilancio con l’approvazione del comitato.

Articolo 4

Riporti di stanziamenti

1.   Gli stanziamenti necessari per onorare obblighi giuridici contratti entro il 31 dicembre di un esercizio sono riportati all’esercizio successivo.

2.   Il capo dell’AESD può riportare altri stanziamenti del bilancio all’esercizio successivo con l’approvazione del comitato.

3.   Altri stanziamenti sono annullati a fine esercizio.

Articolo 5

Esecuzione del bilancio e gestione del personale

Ai fini dell’esecuzione del bilancio e della gestione del personale, l’AESD utilizza quanto più possibile le strutture amministrative esistenti dell’Unione, in particolare il SEAE.

Articolo 6

Conti bancari dell’AESD

1.   I conti bancari dell’AESD sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine la cui sede si trovi in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro.

2.   Non sono consentiti scoperti sui conti dell’AESD.

Articolo 7

Pagamenti

I pagamenti effettuati a partire da un conto bancario dell’AESD richiedono la firma congiunta del capo dell’AESD e di un altro membro del personale dell’AESD.

Articolo 8

Contabilità

1.   Il capo dell’AESD provvede affinché la contabilità relativa alle entrate, alle spese e all’inventario dei beni dell’AESD sia tenuta conformemente alle norme contabili internazionalmente accettate per il settore pubblico.

2.   Il capo dell’AESD presenta al comitato i conti annuali relativi a un determinato esercizio entro il 31 marzo successivo.

3.   I servizi contabili necessari sono esternalizzati.

Articolo 9

Revisione dei conti

1.   Ogni anno è effettuata una revisione dei conti dell’AESD.

2.   I servizi di revisione contabile necessari sono esternalizzati.

3.   Su richiesta, le relazioni di revisione contabile sono messe a disposizione del comitato.

Articolo 10

Scarico

1.   Il comitato decide sulla base dei conti annuali e tenuto conto della relazione annuale di revisione contabile se dare scarico al capo dell’AESD sull’esecuzione del bilancio dell’AESD.

2.   Il capo dell’AESD adotta ogni provvedimento opportuno per assicurare al comitato che lo scarico può essere concesso e per dar seguito alle eventuali osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico.


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