EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0167
2013/167/EU: Commission Implementing Decision of 3 April 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised (notified under document C(2013) 1794) Text with EEA relevance
2013/167/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2013 , che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2013) 1794] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/167/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2013 , che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2013) 1794] Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 95, 5.4.2013, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 218 - 219
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
5.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 95/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2013
che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina
[notificata con il numero C(2013) 1794]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/167/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi, in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 19, frase introduttiva, e l’articolo 19, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell’Unione, tra l’altro, di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere perlomeno equivalenti alle condizioni applicabili agli scambi tra Stati membri. |
(2) |
La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di equidi vivi. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da due anni da encefalomielite equina venezuelana. |
(3) |
La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (3), contiene l’elenco dei paesi terzi, o delle loro parti laddove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell’allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(4) |
Dall’elenco dell’allegato I della decisione 2004/211/CE risulta che l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione e le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina sono autorizzati dal Messico, tranne dagli Stati del Chiapas, di Oaxaca, Tabasco e Veracruz. |
(5) |
Nel settembre 2012 la Commissione ha pubblicato la relazione finale di un audit effettuato in Messico dal 17 al 27 aprile 2012 al fine di valutare i controlli di polizia sanitaria e le procedure di certificazione applicabili alle esportazioni nell’Unione europea di equidi vivi e del loro sperma (4). In tale relazione sono state accertate gravi carenze per quanto riguarda i controlli sui movimenti di equidi all’interno di tale paese terzo e, quindi, la conformità alla regionalizzazione stabilita, le garanzie per la stomatite vescicolare e l’anemia infettiva equina, nonché il riconoscimento e la sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma equino. In risposta alle raccomandazioni formulate dalla Commissione nella relazione di audit e nelle conseguenti azioni, le autorità messicane competenti non hanno rimediato sufficientemente a tali carenze. |
(6) |
Tale situazione può rappresentare un rischio per la salute della popolazione equina dell’Unione; di conseguenza, non è opportuno autorizzare le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina provenienti dal Messico. |
(7) |
Occorre pertanto modificare la voce relativa a detto paese terzo nell’allegato I della decisione 2004/211/CE. |
(8) |
La decisione 2004/211/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:
«MX |
Messico |
Mx-0 |
Tutto il paese |
D |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
—» |
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.
(4) http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2948