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Document 32012L0042

Direttiva 2012/42/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido cianidrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 327, 27.11.2012, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 227 - 229

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrog. impl. da 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/42/oj

27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/31


DIRETTIVA 2012/42/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido cianidrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l’acido cianidrico.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l’acido cianidrico è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini dell’uso nei tipi di prodotti seguenti, definiti nell’allegato V di detta direttiva: tipo di prodotto 8, preservanti del legno, tipo di prodotto 14, rodenticidi, e tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi.

(3)

Il 24 gennaio 2008 la Repubblica ceca, designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione tre relazioni dell’autorità competente corredate di raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 25 maggio 2012, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in tre relazioni di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalle valutazioni effettuate si può supporre che i biocidi utilizzati come preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti acido cianidrico soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l’acido cianidrico nell’allegato I di detta direttiva.

(6)

A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre i rischi rilevati a livelli accettabili.

(7)

In considerazione delle proprietà altamente tossiche e infiammabili del principio attivo e delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, è opportuno esigere che i prodotti siano autorizzati solo per essere usati da professionisti appositamente formati e che siano stabilite procedure operative sicure per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e l’aerazione, compresi i requisiti seguenti: i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi, ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas; è vietato il rientro nei locali sottoposti a fumigazione finché la concentrazione atmosferica non abbia raggiunto livelli sicuri per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze tramite la ventilazione; si evita, mediante una zona di esclusione, che l’esposizione durante e dopo la ventilazione superi i livelli di sicurezza per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze; prima della fumigazione, gli alimenti e gli elementi porosi che presentano un potenziale di assorbimento del principio attivo, salvo il legno da trattare, devono essere rimossi dai locali da sottoporre a fumigazione o protetti dall’assorbimento con mezzi adeguati; i suddetti locali sono protetti contro l’accensione accidentale.

(8)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell’Unione parità di trattamento dei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 contenenti il principio attivo acido cianidrico, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 dell’24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«60

cianuro di idrogeno

cianuro di idrogeno

Numero CE: 200-821-6

Numero CAS: 74-90-8

976 g/kg

1o ottobre 2014

30 settembre 2016

30 settembre 2024

8, 14 e 18

Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.

Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni dei prodotti che devono essere utilizzati come fumiganti siano subordinate alle seguenti condizioni:

1)

i prodotti sono forniti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi;

2)

sono definite procedure operative sicure per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e l’aerazione;

3)

i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas;

4)

è vietato il rientro nei locali sottoposti a fumigazione finché la concentrazione atmosferica non abbia raggiunto livelli sicuri per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze tramite la ventilazione;

5)

occorre evitare, mediante una zona di esclusione, che l’esposizione durante e dopo la ventilazione superi i livelli di sicurezza per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze;

6)

prima della fumigazione, gli alimenti e gli elementi porosi che presentano un potenziale di assorbimento del principio attivo, salvo il legno da trattare, devono essere rimossi dai locali da sottoporre a fumigazione o protetti dall’assorbimento con mezzi adeguati; i suddetti locali devono essere protetti contro l’accensione accidentale.»


(1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


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