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Document 32012D0634
Council Decision 2012/634/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
Decisione 2012/634/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
OJ L 282, 16.10.2012, p. 50–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogato da 32012D0739
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/50 |
DECISIONE 2012/634/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/782/PESC (1). |
(2) |
Data la gravità della situazione in Siria, è opportuno imporre misure restrittive supplementari. |
(3) |
È opportuno vietare l’acquisto, l’importazione o il trasporto di armi dalla Siria, nonché la fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi. |
(4) |
Inoltre è opportuno che ai voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines non sia consentito l’accesso agli aeroporti degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale. |
(5) |
È opportuno precisare che il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche alla Syrian Arab Airlines non si applica ad atti o transazioni effettuati per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria. |
(6) |
Inoltre altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC. In particolare, è opportuno designare tutti i ministri del governo siriano, data la loro responsabilità collettiva per la repressione violenta contro la popolazione civile in Siria. |
(7) |
Dovrebbero essere mantenute le misure restrittive nei confronti di ex ministri del governo siriano, poiché si possono ancora considerare associati al regime e alla sua repressione violenta contro la popolazione civile. Le voci relative a tali persone dovrebbero essere quindi modificate. |
(8) |
Inoltre, due persone e un’entità dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(9) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/782/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/782/PESC è così modificata:
1) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all’acquisto, all’importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.»; |
2) |
l’articolo 17 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 17 bis 1. Gli Stati membri, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare dei pertinenti accordi per l’aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l’accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e di tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines. 2. Il paragrafo 1 non si applica all’accesso agli aeroporti sotto la giurisdizione degli Stati membri dei voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines necessari per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.»; |
3) |
all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente: «11. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ad atti o transazioni effettuati in relazione alla Syrian Arab Airlines per il solo scopo di evacuare i cittadini dell’Unione e i loro familiari dalla Siria.» |
Articolo 2
L’allegato I della decisione 2011/782/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.
ALLEGATO
I. |
Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC. A. Persone
B. Entità
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II. |
Le voci relative alle persone e alle entità riportate nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
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III. |
Le persone e le entità elencate in appresso sono soppresse dall’elenco delle persone ed entità riportato nell’allegato I della decisione 2011/782/PESC.
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