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Document 32012D0448

2012/448/UE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2012 , che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale [notificata con il numero C(2012) 4693] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 202, 28.7.2012, p. 26–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 24 - 35

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2019; abrogato da 32019D0070

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/448/oj

28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale

[notificata con il numero C(2012) 4693]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/448/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Poiché la produzione di carta da giornale comporta un consumo considerevole di energia, legno e sostanze chimiche e può causare danni ambientali o comportare rischi legati all’uso delle risorse naturali, è opportuno fissare dei criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «carta da giornale».

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «carta da giornale» comprende carta ricavata da pasta da carta e utilizzata per la stampa di giornali e di altri prodotti stampati.

2.   Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta per copia e la carta grafica, la carta termosensibile, la carta fotografica e autocopiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«carta da giornale», la carta utilizzata principalmente per la stampa di giornali e ottenuta da pasta da carta e/o da carta recuperata di peso compreso tra 40 e 65 g/m2;

2)

«fibre recuperate», le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione oppure le fibre generate da insediamenti domestici o commerciali, industriali e istituzionali quali utilizzatori finali del prodotto, che non possono più essere utilizzate per lo scopo previsto.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di carta da giornale deve rientrare nel gruppo di prodotti «carta da giornale» definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «carta da giornale» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «carta da giornale» per scopi amministrativi è «037».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI

Finalità dei criteri

I criteri sono intesi, in particolare, a promuovere l’efficienza delle risorse promuovendo il riciclaggio di carta, riducendo il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti e attenuando i danni o i rischi ambientali connessi con l’uso dell’energia (surriscaldamento del pianeta, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e delle relative emissioni nell’atmosfera. Essi sono altresì volti a ridurre i danni o i rischi ambientali legati all’uso di sostanze chimiche pericolose, nonché all’applicazione di principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste.

CRITERI

Tali criteri sono stabiliti per ognuno dei seguenti aspetti:

1.

Emissioni nell’acqua e nell’aria

2.

Consumo energetico

3.

Fibre: gestione sostenibile delle foreste

4.

Sostanze chimiche pericolose

5.

Gestione dei rifiuti

6.

Idoneità all’uso

7.

Informazioni riportate sull’Ecolabel.

I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi, dal punto in cui la fibra vergine/materia prima recuperata entra nel sito di produzione fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di produzione della carta, i criteri ecologici si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta recuperata) all’avvolgimento della carta in rotoli.

I criteri suddetti non si applicano alle seguenti attività:

1.

trasporto e imballaggio della polpa, della carta o delle materie prime;

2.

conversione della carta.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la richiesta.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL’UNIONE EUROPEA

Criterio 1 —   Emissioni nell’acqua e nell’aria

a)   COD, zolfo (S), NOX, fosforo (P)

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell’aria e/o nell’acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (PCOD, PS, PNOx, PP) secondo le modalità indicate qui di seguito.

Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, PNOx, PP deve superare 1,5.

Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + PS + PNOx + PP) non deve superare 4,0.

Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le seguenti modalità (PS, PNox e PP devono essere calcolati esattamente nello stesso modo).

Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate (COD pasta,i espresso in kg/tonnellata essiccata all’aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «i» per una tonnellata di pasta essiccata all’aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD (COD totale).

Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD (COD riftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue:

Formula

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di pasta e dalla fabbricazione di carta

Tipo di pasta/carta

Emissioni (kg/ADT)

CODriferimento

Sriferimento

NOX, riferimento

Priferimento

Pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al solfito)

18,0

0,6

1,6

0,045

Pasta chimica sbiancata (al solfito)

25,0

0,6

1,6

0,045

Pasta chimica non sbiancata

10,0

0,6

1,6

0,04

Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)

15,0

0,2

0,3

0,01

Pasta ottenuta con preparazione termo-meccanica (TMP)/pasta di sfilacciamento

3,0

0,2

0,3

0,01

Pasta a base di fibre recuperate

2,0

0,2

0,3

0,01

Carta (cartiere non integrate che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate)

1

0,3

0,8

0,01

Carta (altre cartiere)

1

0,3

0,7

0,01

Un’esenzione per il valore Priferimento della pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al solfito) indicato nella tabella 1 è concessa, fino a un livello di 0,1, quando si dimostra che il livello maggiore di P è dovuto al P presente naturalmente nella pasta di legno.

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione:

[2 × MWh(elettricità)]/[2 × MWh(elettricità) + MWh(calore)]

Nel calcolo l’elettricità si riferisce a quella prodotta nell’impianto di cogenerazione.

Il calore è il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi seguenti: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A; tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754; tenore di S nel carbone: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono essere incluse inoltre tutte le emissioni di S e NOx provocate dalla fabbricazione della pasta di carta e della carta, ivi compreso il vapore prodotto all’esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (solfuro di metile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno e emissioni analoghe). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.

La misurazione delle emissioni nell’acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta.

b)   AOX (organici alogenati adsorbibili)

Fino al 31 marzo 2013 le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,20 kg/ADT.

Dal 1o aprile 2013 e fino alla fine della validità dei criteri fissati nella presente decisione le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo AOX ISO 9562 corredati di calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Tali documenti devono indicare la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

c)   CO2

Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1 000 kg per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1 100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e della carta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Il richiedente deve fornire i dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, in cui siano incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

Tabella 2

Combustibile

Emissioni di CO2 fossile

Unità

Carbone

96

g CO2 fossile/MJ

Oli greggi

73

g CO2 fossile/MJ

Olio combustibile 1

74

g CO2 fossile/MJ

Olio combustibile 2-5

81

g CO2 fossile/MJ

GPL

66

g CO2 fossile/MJ

Metano

56

g CO2 fossile/MJ

Elettricità di rete

400

g CO2 fossile/kWh

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

Per quanto riguarda l’elettricità di rete, devono essere utilizzati i valori riportati nella tabella (media europea) a meno che il richiedente presenti una documentazione che indichi i valori medi per i suoi fornitori di elettricità (fornitore o media nazionale), nel qual caso può utilizzare questo valore medio anziché il valore che figura nella tabella.

Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO2 la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili (1) acquistata e usata per i processi di produzione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è effettivamente usata nella cartiera o è acquistata all’esterno.

Criterio 2 —   Consumo energetico

a)   Elettricità

Il consumo di elettricità legato alla produzione di pasta di carta e di carta è espresso in termini di punti (PE) come illustrato qui di seguito.

Il numero di punti PE, deve essere inferiore o uguale a 1,5.

PE sarà calcolato come segue.

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta «i» utilizzata, il consumo di elettricità corrispondente (Epasta,i espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Epasta, i = elettricità prodotta all’interno + elettricità acquistata - elettricità venduta

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo energetico legato alla fabbricazione di carta (Ecarta) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Ecarta = elettricità prodotta a livello interno + elettricità acquistata - elettricità venduta

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PE) secondo le modalità seguenti:

Formula

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per il consumo energetico legato alla produzione di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per l’elettricità consumata per produrre la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia la produzione di pasta che di carta.

b)   Combustibile (energia termica)

Il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di pasta da carta e di carta è espresso in termini di punti (PF) come illustrato qui di seguito.

Il numero di punti PF, deve essere inferiore o uguale a 1,5.

PF sarà calcolato come segue.

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta da carta «i» utilizzata, il consumo di combustibile corrispondente (Fpasta, i espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Fpasta, i = combustibile prodotto a livello interno + combustibile acquistato - combustibile venduto - 1,25 × elettricità prodotta a livello interno

Nota:

1.

il valore Fpasta, i (e il suo contributo a PF, pasta) non deve essere calcolato per la pasta meccanica a meno che non si tratti di pasta meccanica commerciale essiccata all’aria contenente almeno il 90 % di materia secca.

2.

Nella formula precedente, la quantità di combustibile usata per produrre il calore venduto va aggiunta al termine «combustibile venduto».

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di carta (Fcarta, espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

Fcarta = combustibile prodotto a livello interno + combustibile acquistato - combustibile venduto - 1,25 × elettricità prodotta a livello interno

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (PF) secondo le modalità seguenti:

Formula

Tabella 3

Valori di riferimento per l’elettricità e il combustibile

Tipo di pasta

Combustibile kWh/ADT

Friferimento

Elettricità kWh/ADT

Eriferimento

Non admp

admp

Non admp

admp

Pasta chimica

4 000

5 000

800

800

Pasta termomeccanica (TMP)

0

900

2 200

2 200

Pasta di sfilacciamento (anche pressurizzata)

0

900

2 000

2 000

Polpa chemitermomeccanica (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Pasta a base di fibre recuperate

300

1 300

450

550

Tipo di carta

Carburante

kWh/tonnellata

 

Elettricità

kWh/tonnellata

Carta da giornale

 

1 800

 

700

Admp

=

pasta commerciale essiccata all’aria

Valutazione e verifica [per a) e b)]: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi correlati. Le informazioni comunicate comprendono pertanto il consumo totale di energia elettrica e di combustibili.

Il richiedente deve calcolare tutti gli input energetici, divisi in calore/combustibili ed energia elettrica, utilizzati nella fabbricazione di pasta e di carta, inclusa l’energia utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia per la produzione di carta recuperata. L’energia utilizzata per il trasporto delle materie prime, la trasformazione e l’imballaggio non è compresa nel calcolo del consumo di energia.

L’energia termica totale comprende tutti i combustibili acquistati. Include inoltre l’energia termica recuperata dall’incinerazione delle soluzioni e dei rifiuti derivanti da processi in situ [residui di legno, segatura, soluzioni (liquors), carta straccia, scarti di carta], come pure il calore recuperato dalla produzione interna di elettricità — tuttavia, nel calcolare l’energia termica totale, il richiedente deve tener conto solo dell’80 % dell’energia termica proveniente da tali fonti.

Per energia elettrica si intende l’energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di elettricità misurata come energia elettrica. Non si deve tenere conto dell’elettricità utilizzata per trattare le acque reflue.

Nel caso della produzione di vapore con l’uso di elettricità come fonte di calore, si calcola il valore termico del vapore, lo si divide per 0,8 e lo si aggiunge al consumo complessivo di combustibili.

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell’ottenere valori distinti per il combustibile (il calore) impiegato nella produzione di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per il combustibile (il calore) impiegato nella produzione della pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia la produzione di pasta che di carta.

Criterio 3 —   Fibre

Almeno il 70 % (peso/peso) delle fibre totali utilizzate per la carta da giornale deve essere costituito da fibre recuperate.

Le fibre non recuperate devono essere fibre vergini dotate di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l’FSC, il PEFC e simili.

Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati e non in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non dovrà superare il 50 % della quantità complessiva di fibre vergini utilizzate. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia dovranno essere accreditati/riconosciuti dai sistemi di certificazione.

Ai fini del calcolo del contenuto di fibre recuperate è escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo e che possono essere recuperati nello stesso processo che li ha generati (scarti di fabbricazione — prodotti in loco o acquistati).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione indicante tipi, quantità e origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta.

Qualora vengano usate fibre vergini, il prodotto deve possedere certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l’FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, va dimostrato che quest’ultimo è inferiore al 50 % e che deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

La percentuale di fibre recuperate deve essere calcolata come rapporto tra l’apporto di fibre recuperate e la produzione finale di carta. Qualora vengano usate fibre recuperate, il richiedente deve fornire una dichiarazione in cui viene indicata la quantità media dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 (2) o equivalente. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati) ai fini del calcolo della percentuale di carta recuperata.

Criterio 4 —   Sostanze e miscele escluse o limitate

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da carta e di carta, nonché la documentazione necessaria (quali schede informative in materia di sicurezza). L’elenco deve includere la quantità, la funzione e i fornitori di tutte le sostanze utilizzate nel processo di produzione.

a)   Sostanze e miscele pericolose

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto non deve contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), né le sostanze o le miscele che rispondono ai criteri di classificazione delle seguenti classi o categorie di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o della direttiva 67/548/CEE (5).

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio

Indicazione di pericolo (6)

Frase di rischio (7)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25/24/23

H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sulla pasta e sulla carta non è consentito l’utilizzo di alcuna formulazione colorante, di coloranti, prodotti di finissaggio di superfici, ausiliari o materiali da rivestimento a cui si applichi, o possa applicarsi, al momento della domanda, l’indicazione di pericolo H317: può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) in modo tale che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui si applichino, o possano applicarsi, le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui sopra, o che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di cui sopra, nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera d), e) o f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,1 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare la conformità a tali requisiti fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata essiccata all’aria di carta prodotta) delle sostanze utilizzate e attestando che le sostanze di cui ai suddetti requisiti non sono presenti nel prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

b)   Sostanze elencate in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell’elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda.

Il richiedente deve dimostrare la conformità a tale requisito fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata essiccata all’aria di carta prodotta) delle sostanze utilizzate e attestando che le sostanze di cui al suddetto requisito non sono presenti nel prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

c)   Cloro

Il cloro gassoso o altri composti clorurati non devono essere usati come agenti sbiancanti. Tale prescrizione non si applica al gas di cloro relativo alla produzione e all’uso del biossido di cloro.

Valutazione e verifica: Il richiedente deve fornire una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro o altri composti clorurati. Nota: benché tale prescrizione si applichi anche allo sbiancamento di fibre recuperate, sono ammesse le fibre sbiancate con gas di cloro e altri composti clorurati nel loro precedente ciclo di vita.

d)   APEO

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti detergenti, alle sostanze di deinchiostrazione, agli agenti antischiuma e ai disperdenti. I derivati di alchilfenolo sono definiti come sostanze che, degradandosi, producono alchilfenoli.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del suo o dei suoi fornitori di sostanze chimiche che certifichi che dette sostanze non contengono alchilfenoletossilati o altri derivati di alchilfenolo.

e)   Monomeri residui

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale di monomeri residui (ad eccezione dell’acrillamide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida):

Indicazione di pericolo (8)

Frase di rischio (9)

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50/50-53

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici

R53

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm.

L’organismo competente può esonerare il richiedente dal soddisfare questi requisiti per quanto riguarda le sostanze chimiche utilizzate per il trattamento esterno dell’acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al criterio in questione, oltre alla documentazione adeguata (come le schede di sicurezza).

f)   Tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione

Tutti i tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione devono essere biodegradabili a termine (cfr. i metodi di prova e le soglie elencati qui di seguito).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio e le relative schede di sicurezza, o i rapporti di prova per ciascun tensioattivo. Deve essere indicato il metodo di prova utilizzato, le soglie, e la conclusione. Il metodo di prova e la soglia saranno scelti tra le opzioni seguenti: OCSE 302 A-C (o norme ISO equivalenti) con una percentuale di degradazione (ivi compreso l’assorbimento) entro 28 giorni di almeno 70 % per 302 A e B e di almeno 60 % per 302 C.

g)   Biocidi

I componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici utilizzati per lottare contro gli organismi responsabili della formazione di depositi viscosi nei sistemi di circolazione dell’acqua che contengono fibre non devono dar luogo ad una bioaccumulazione. Un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è inferiore a 3,0 o se il BCF (fattore di bioconcentrazione) determinato per via sperimentale è uguale o inferiore a 100.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché le relative schede di sicurezza o i rapporti di prova corrispondenti indicando il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione, avvalendosi dei metodi di prova seguenti: OCSE 107, 117 o 305 A-E.

h)   Coloranti azoici

In conformità all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, non vanno utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

1.

4-aminobifenile

(92-67-1)

2.

benzidina

(92-87-5)

3.

4-cloro-o-toluidina

(95-69-2)

4.

2-naftilammina

(91-59-8)

5.

o-ammino-azotoluene

(97-56-3)

6.

2-ammino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

7.

p-cloroanilina

(106-47-8)

8.

2,4,-diamminoanisolo

(615-05-4)

9.

4,4’-diamminodifenilmetano

(101-77-9)

10.

3,3’-diclorobenzidina

(91-94-1)

11.

3,3’-dimetossibenzidina

(119-90-4)

12.

3,3’-dimetilbenzidina

(119-93-7)

13.

3,3’-dimetil-4,4’-diamminodifenilmetano

(838-88-0)

14.

p-cresidina

(120-71-8)

15.

4,4’-metilen-bis-(2 cloroanilina)

(101-14-4)

16.

4,4’-ossidianilina

(101-80-4)

17.

4,4’-tiodianilina

(139-65-1)

18.

o-toluidina

(95-53-4)

19.

2,4-diamminotoluene

(95-80-7)

20.

2,4,5-trimetilanilina

(137-17-7)

21.

4-amminoazobenzene

(60-09-3)

22.

o-anisidina

(90-04-0)

Valutazione e verifica: il richiedente dovrà fornire una dichiarazione di conformità a detto criterio.

i)   Coloranti o pigmenti con componenti metallici

È vietato utilizzare coloranti o pigmenti a base di piombo, rame, cromo, nickel o alluminio. I coloranti o i pigmenti a base di ftalocianina di rame sono invece autorizzati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

j)   Impurità ioniche nei coloranti

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i valori seguenti: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

Criterio 5 —   Gestione dei rifiuti

Tutti gli stabilimenti di produzione di pasta e di carta devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti (secondo la definizione dalle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione in questione) e dei prodotti residui risultanti dalla fabbricazione del prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti:

procedure per separare e utilizzare i materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti,

procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all’incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli,

procedure di trattamento dei rifiuti pericolosi (secondo la definizione delle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione di pasta e carta in questione).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione particolareggiata delle procedure adottate per la gestione dei rifiuti in ognuno dei siti in questione, nonché una dichiarazione di conformità al criterio.

Criterio 6 —   Idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un’adeguata documentazione attestante la conformità al campo di applicazione di detti criteri. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di stabilità dimensionale in conformità alle norme in vigore. Il manuale d’uso conterrà l’elenco delle norme e degli standard da utilizzare per la valutazione della stabilità dimensionale.

In alternativa all’uso dei metodi sopra descritti, i produttori devono garantire l’idoneità all’uso dei propri prodotti fornendo idonea documentazione che dimostri la qualità della carta, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17050-1:2004, che prevede criteri generali per la dichiarazione di conformità dei fornitori ai documenti normativi.

Criterio 7 —   Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Nella casella di testo del marchio facoltativo deve figurare la seguente dicitura:

«—

ridotto inquinamento dell’aria e dell’acqua

uso di fibre certificate E/O uso di fibre recuperate [a seconda dei casi]

uso limitato di sostanze pericolose»

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.


(1)  Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(2)  European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board, giugno 2002.

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(5)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(6)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(8)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(9)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.


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