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Document 32012D0364

2012/364/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2012 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

OJ L 177, 7.7.2012, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/364/oj

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

(2012/364/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, l’articolo 114, paragrafo 1, e l’articolo 207, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (2).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (3).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (4).

(4)

La decisione n. 768/2008/CE stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento per la futura normativa sull’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e costituisce un testo di riferimento per la normativa esistente.

(5)

Il regolamento (CE) n. 764/2008 abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d’informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità (5), che è integrata nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto del regolamento (CE) n. 764/2008.

(6)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (6), che è integrato nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto del regolamento (CE) n. 765/2008.

(7)

La decisione n. 768/2008/CE abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (7), che è integrata nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto della decisione n. 768/2008/CE.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE.

(9)

La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla proposta modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(5)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

(6)  GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1.

(7)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (3).

(4)

La decisione n. 768/2008/CE stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento per la futura normativa sull’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e costituisce un testo di riferimento per la normativa esistente.

(5)

Il regolamento (CE) n. 764/2008 abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d’informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all’interno della Comunità (4), che è integrata nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto del regolamento (CE) n. 764/2008.

(6)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (5), che è integrato nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto del regolamento (CE) n. 765/2008.

(7)

La decisione n. 768/2008/CE abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (6), che è integrata nell’accordo SEE. Occorre pertanto modificare l’accordo SEE per tener conto della decisione n. 768/2008/CE.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«32008 R 0765: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

alla fine dell’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«Il Liechtenstein ricorre inoltre all’organismo nazionale di accreditamento della Svizzera per i settori dei prodotti contemplati dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e per i quali i requisiti dell’UE e della Svizzera siano considerati equivalenti a norma dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’accordo;»

b)

I prodotti esportati dal Liechtenstein nelle altre parti contraenti possono essere oggetto di controlli alle frontiere a norma degli articoli da 27 a 29.»

2.

Il testo del punto 3d (decisione 93/465/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32008 D 0768: Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).»

3.

Il testo del punto 3f (decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32008 R 0764: Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il regolamento si applica soltanto ai prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo.

Il regolamento non si applica al Liechtenstein per quanto riguarda i prodotti di cui all’allegato I, ai capitoli XII e XXVII dell’allegato II e al protocollo 47 dell’accordo fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein.»

4.

Al punto 3 h (direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32008 R 0765: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 764/2008 e (CE) n. 765/2008 e della decisione n. 768/2008/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(4)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1.

(6)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(7)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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