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Document 32012R0201

Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2012 della Commissione, dell' 8 marzo 2012 , che modifica, relativamente alla sostanza nitroxinil, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 71, 9.3.2012, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 323 - 325

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/201/oj

9.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 201/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2012

che modifica, relativamente alla sostanza nitroxinil, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Attualmente il nitroxinil figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e ovini in rapporto a muscoli, grasso, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4)

L'Irlanda ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito alla cancellazione della voce esistente relativa al nitroxinil applicabile a latte vaccino e ovino.

(5)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di determinare un limite massimo di residui per il nitroxinil per il latte vaccino e ovino nonché di sopprimere la disposizione «Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano».

(6)

Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente relativa al nitroxinil nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere il LMR raccomandato per il latte vaccino e ovino e di sopprimere la disposizione «Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano».

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di prendere i provvedimenti del caso per conformarsi al nuovo LMR.

(8)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'8 maggio 2012.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa al nitroxinil nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni

[conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Nitroxinil

Nitroxinil

Bovini, ovini

400 μg/kg

Muscolo

 

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

200 μg/kg

Grasso

20 μg/kg

Fegato

400 μg/kg

Rene

20 μg/kg

Latte


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