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Document 32012D0049

2012/49/UE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2012 , che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 323] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 26, 28.1.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; abrog. impl. da 32017D1218

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/49(1)/oj

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2012

che modifica le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 323]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/49/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (2). Il marchio Ecolabel UE non può essere neanche assegnato a prodotti contenenti sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (3). A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, qualora non sia tecnicamente fattibile sostituire i prodotti suddetti in quanto tali ovvero mediante l’uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga all’articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regolamento.

(2)

La Commissione ha adottato la decisione 2011/263/UE, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (4), e la decisione 2011/264/UE, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (5). Successivamente all’adozione di queste decisioni un enzima importante, la subtilisina, utilizzata nei detersivi per bucato e nei detersivi per lavastoviglie, ha ottenuto la classificazione R50 (Altamente tossico per gli organismi acquatici) conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (6), e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008; tale classificazione esclude i suddetti detersivi per bucato e detersivi per lavastoviglie dall’assegnazione dell’Ecolabel UE.

(3)

Si tratta di un’informazione nuova di cui non si era tenuto conto nella revisione dei criteri per l’attribuzione dell’Ecolabel UE ai detersivi per bucato e ai detersivi per lavastoviglie né nelle considerazioni relative alle deroghe applicabili agli enzimi. Le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE devono pertanto essere modificate per tener conto degli sviluppi nella classificazione degli enzimi conformemente all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(4)

È necessario stabilire un periodo di transizione per concedere ai produttori i cui prodotti hanno ricevuto l’Ecolabel per i detersivi per bucato e i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri stabiliti nelle decisioni 2003/31/CE (7) e 2003/200/CE (8) della Commissione un tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti in modo da renderli conformi ai criteri e ai requisiti riveduti, nonché a titolo compensativo della sospensione derivante da tale modifica.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2011/263/UE e 2011/264/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2011/263/UE è modificato come stabilito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L’allegato alla decisione 2011/264/UE è modificato come stabilito dall’allegato alla presente decisione.

Articolo 3

I marchi Ecolabel attribuiti sulla base di una domanda valutata secondo i criteri stabiliti nelle decisioni 2003/31/CE e 2003/200/CE possono essere utilizzati fino al 28 settembre 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22.

(5)  GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34.

(6)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(7)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

(8)  GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.


ALLEGATO

1.

All’allegato della decisione 2011/263/UE, criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la seguente sostanza è aggiunta alla tabella delle deroghe:

«Subtilisina

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50»

2.

All’allegato della decisione 2011/264/UE, criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la seguente sostanza è aggiunta alla tabella delle deroghe:

«Subtilisina

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50»


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