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Document 32011D0871

Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 35–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 129 - 147

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/03/2015; abrogato da 32015D0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/871/oj

23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/35


DECISIONE 2011/871/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2 e l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie a una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall’UE, di schierare nell’arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l’insieme dei compiti di Petersberg».

(2)

Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall’UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

(3)

Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.

(4)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell’Unione europea.

(5)

Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l’Unione europea dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell’UE.

(6)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (1). La decisione è stata in seguito modificata e sostituita più volte, da ultimo dalla decisione 2008/975/PESC (2).

(7)

L’Unione europea è capace di condurre operazioni di reazione militare rapida secondo il concetto definito dal Comitato militare dell’UE. L’Unione europea è capace di schierare gruppi tattici secondo il concetto definito dal Comitato militare dell’UE.

(8)

Il sistema di prefinanziamento è riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.

(9)

Le esercitazioni a livello politico e strategico-militare delle strutture e procedure di comando e controllo nell’ambito di operazioni militari dell’UE, attraverso esercitazioni dei comandi UE approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS), contribuiscono a migliorare la prontezza operativa generale dell’Unione.

(10)

Il Consiglio decide, caso per caso, se un’operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l’articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea («TUE»).

(11)

L’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell’operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.

(12)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa alla presente decisione e non partecipa pertanto al finanziamento del meccanismo.

(13)

In virtù dell’articolo 44 della decisione 2008/975/PESC, il Consiglio ha riveduto detta decisione e ha convenuto di apportarvi delle modifiche.

(14)

A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2008/975/PESC e sostituirla con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell’Unione europea, eccetto la Danimarca;

b)

«Stati contributori», gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione militare in questione, in virtù dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l’Unione europea;

c)

«operazioni», le operazioni dell’UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

d)

«azioni di sostegno militare», le operazioni dell’UE, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un’organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell’Unione europea.

CAPO 1

MECCANISMO

Articolo 2

Istituzione del meccanismo

1.   È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.

2.   Il meccanismo è denominato ATHENA.

3.   ATHENA opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori.

Articolo 3

Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell’UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ATHENA dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. ATHENA non ha scopo di lucro.

Articolo 4

Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all’assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell’Unione europea, ATHENA coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell’Unione e le organizzazioni internazionali.

CAPO 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 5

Organi di gestione e personale

1.   ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale:

a)

dall’amministratore;

b)

dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione affidatagli («comandante dell’operazione»);

c)

dal contabile.

2.   ATHENA utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell’Unione. ATHENA fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell’Unione o distaccato dagli Stati membri.

3.   Il segretario generale del Consiglio può affiancare all’amministratore e al contabile il personale necessario all’esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

4.   Gli organi e il personale di ATHENA sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

Articolo 6

Comitato speciale

1.   È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante.

I rappresentanti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2.   ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale.

3.   Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

a)

il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;

b)

i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;

c)

il comandante dell’operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

4.   La presidenza del Consiglio convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore. Quest’ultimo elabora il verbale sull’esito delle deliberazioni del comitato. L’amministratore non partecipa alle votazioni del comitato.

5.   Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6.   Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell’amministratore o del comandante dell’operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni.

7.   L’amministratore informa adeguatamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione relativa ad ATHENA.

8.   Il comitato speciale delibera all’unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

9.   Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze a norma della presente decisione.

10.   Il comitato speciale è informato dall’amministratore, dal comandante dell’operazione e dal contabile a norma della presente decisione.

11.   Il testo degli atti approvati dal comitato speciale a norma della presente decisione è firmato, all’atto della loro approvazione, dal presidente del comitato speciale in carica e dall’amministratore.

Articolo 7

Amministratore

1.   Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l’amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.

2.   L’amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA.

3.   L’amministratore:

a)

stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese», relativa a un’operazione, è stabilita su proposta del comandante dell’operazione;

b)

sottoscrive i bilanci previa approvazione del comitato speciale;

c)

assume la qualità di ordinatore per le parti «entrate», «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e «costi comuni operativi» insorti al di fuori della fase attiva dell’operazione;

d)

attua, per quanto concerne le entrate, le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell’UE;

e)

apre uno o più conti bancari a nome di ATHENA.

4.   L’amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull’attuazione delle decisioni del comitato speciale.

5.   L’amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa il comitato speciale.

6.   L’amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell’UE. L’amministratore rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

7.   L’amministratore risponde al comitato speciale.

Articolo 8

Comandante dell’operazione

1.   Il comandante dell’operazione esercita a nome di ATHENA le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell’operazione affidatagli.

2.   Il comandante dell’operazione, ai fini dell’operazione affidatagli:

a)

fa pervenire all’amministratore le sue proposte per la parte «spese-costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;

b)

esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese di cui all’articolo 28; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di ATHENA; apre un conto bancario a nome di ATHENA per l’operazione affidatagli.

3.   Il comandante dell’operazione è autorizzato ad adottare, per l’operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.

4.   Salvo casi debitamente giustificati approvati dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, il comandante dell’operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone ATHENA. L’amministratore informa in anticipo il comitato speciale qualora ritenga che sussista un simile caso.

Articolo 9

Contabile

1.   Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di tre anni.

2.   Il contabile esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA

3.   Il contabile è incaricato:

a)

della corretta esecuzione dei pagamenti, dell’incasso delle entrate e del recupero dei crediti accertati;

b)

della preparazione annuale dello stato finanziario di ATHENA e, al termine di ogni operazione, dei conti dell’operazione;

c)

di prestare assistenza all’amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un’operazione al comitato speciale per approvazione;

d)

di tenere la contabilità di ATHENA;

e)

di definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

f)

di definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

g)

di conservare i documenti giustificativi;

h)

di provvedere, congiuntamente con l’amministratore, alla gestione della tesoreria.

4.   L’amministratore e il comandante dell’operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all’elaborazione dei conti che restituiscono un quadro fedele degli attivi di ATHENA e dell’esecuzione del bilancio amministrato da ATHENA. Essi ne garantiscono l’affidabilità.

5.   Il contabile risponde al comitato speciale.

Articolo 10

Disposizioni generali applicabili all’amministratore, al contabile e al personale di ATHENA

1.   Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall’altro, non sono compatibili tra di loro.

2.   L’amministratore aggiunto agisce sotto l’autorità dell’amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l’autorità del contabile.

3.   L’amministratore aggiunto sostituisce l’amministratore in caso di assenza di quest’ultimo. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile in caso di assenza di quest’ultimo.

4.   I funzionari e altri agenti dell’Unione europea, nell’esercizio delle loro funzioni a nome di ATHENA, rimangono soggetti e alle norme e ai regolamenti loro applicabili.

5.   Il personale messo a disposizione di ATHENA dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l’istituzione dell’Unione o ATHENA.

6.   Il personale di ATHENA deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l’autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «Secret UE» detenute dal Consiglio, o un’autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.

7.   L’amministratore può negoziare e concludere con Stati membri o istituzioni dell’Unione accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di ATHENA.

CAPO 3

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTI QUADRO

Articolo 11

Disposizioni amministrative e contratti quadro

1.   Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell’Unione, Stati terzi e organizzazioni internazionali per facilitare l’approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.

2.   Tali disposizioni sono:

a)

sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri, istituzioni o organi dell’Unione;

b)

sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

3.   Tali disposizioni sono firmate dall’amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell’operazione, che agisce in nome di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.

4.   I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l’approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti sono sottoposti per approvazione al comitato speciale prima di essere firmati dall’amministratore e sono messi a disposizione degli Stati membri e dei comandanti dell’operazione qualora questi intendano ricorrervi. La presente disposizione non imporrà agli Stati membri l’obbligo di avvalersi di beni o servizi o di acquisirli in base a un contratto quadro.

Articolo 12

Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi

1.   Nel quadro degli accordi conclusi tra l’Unione europea e Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell’UE o quali contributori a una specifica operazione dell’UE, l’amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Le disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra ATHENA e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi.

2.   In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l’amministratore può prendere le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.

3.   L’amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste di cui al paragrafo 1 prima di firmarle a nome di ATHENA.

4.   Quando l’Unione avvia un’operazione militare, l’amministratore attua, per l’ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.

CAPO 4

CONTI BANCARI

Articolo 13

Apertura e destinazione

1.   I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine con sede in uno Stato membro e possono essere correnti o a breve termine in euro. In casi debitamente giustificati, e previa approvazione dell’amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede al di fuori degli Stati membri.

2.   In casi debitamente giustificati i conti possono essere aperti in moneta diverse dall’euro.

3.   I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti bancari. Essi sono destinati a coprire i costi amministrati da ATHENA e a mettere a disposizione del comandante dell’operazione gli anticipi necessari all’esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un’operazione militare.

Articolo 14

Gestione dei fondi

1.   I pagamenti effettuati a partire dal conto di ATHENA richiedono la firma congiunta dell’amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall’altro.

2.   Gli scoperti di conto non sono consentiti.

CAPO 5

COSTI COMUNI

Articolo 15

Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità

1.   Sono a carico di ATHENA i costi comuni elencati nell’allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Qualora siano inseriti in un articolo del bilancio relativo all’operazione a cui sono principalmente connessi essi sono considerati costi operativi dell’operazione in questione. Diversamente sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

2.   Inoltre, ATHENA si fa carico dei costi comuni operativi elencati nell’allegato II per il periodo che va dall’approvazione del concetto di gestione della crisi per l’operazione fino alla nomina del comandante dell’operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del CPS, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono a carico di ATHENA.

3.   Durante la fase attiva di un’operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell’operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di ATHENA, come costi comuni operativi:

a)

i costi comuni elencati nell’allegato III, parte A;

b)

i costi comuni elencati nell’allegato III, parte B, se il Consiglio decide in tal senso.

c)

i costi comuni elencati nell’allegato III, parte C, se richiesto dal comandante dell’operazione e approvato dal comitato speciale.

4.   Durante la fase attiva di un’azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di ATHENA come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all’allegato III.

5.   Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un’operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell’allegato IV.

Un’operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l’operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell’operazione.

6.   Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale, indipendentemente dall’organizzazione di un’operazione, non sono ammissibili tra i costi comuni.

7.   Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell’allegato III, parte B, siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

8.   Se l’unanimità non può essere raggiunta in sede di comitato speciale, quest’ultimo, su iniziativa della presidenza, può sottoporre la questione al Consiglio.

Articolo 16

Esercitazioni

1.   I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione europea sono finanziati mediante ATHENA, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.

2.   Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’UE a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’esercitazione.

3.   I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

a)

acquisizioni in conto capitale comprese quelle relative agli edifici, all’infrastruttura e ai materiali;

b)

la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato speciale;

c)

il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

Articolo 17

Importo di riferimento

Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale il Consiglio decide di istituire o prolungare un’operazione militare dell’UE comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L’amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell’Unione e, se è in servizio, del comandante dell’operazione, l’importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L’amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo all’organo del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato speciale sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardo all’importo di riferimento.

CAPO 6

BILANCIO

Articolo 18

Principi di bilancio

1.   Il bilancio, stabilito in euro, è l’atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni di cui ATHENA ha l’amministrazione.

2.   Tutte le spese sono connesse a un’operazione specifica, a eccezione eventualmente dei costi elencati nell’allegato I.

3.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

4.   Nel bilancio, entrate e spese risultano in pareggio.

5.   La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese relative ai costi comuni sono effettuati mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell’articolo 32, paragrafo 5.

Articolo 19

Bilancio annuale

1.   L’amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l’esercizio successivo, con il concorso di ciascun comandante dell’operazione relativamente alla sua operazione.

2.   Il progetto riporta:

a)

gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;

b)

gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;

c)

gli stanziamenti accantonati di cui all’articolo 26;

d)

una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.

3.   Gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

4.   Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti accantonati». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

5.   Le entrate comprendono:

a)

contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;

b)

entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell’esecuzione dell’esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.

6.   L’amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L’amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati membri partecipanti e agli Stati terzi contributori.

Articolo 20

Bilanci rettificativi

1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, anche quando un’operazione è avviata durante l’anno finanziario, l’amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato speciale ne discute tenendo conto dell’urgenza.

2.   Qualora tale progetto di bilancio rettificativo sia conseguente all’avvio di una nuova operazione o a modifiche nel bilancio relativo a un’operazione in corso, l’amministratore informerà il comitato speciale dei costi totali previsti per l’operazione. Se detti costi superano sostanzialmente l’importo di riferimento pertinente, il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarli.

3.   Il progetto di bilancio rettificativo conseguente all’avvio di una nuova operazione è sottoposto al comitato speciale entro un termine di quattro mesi dall’approvazione dell’importo di riferimento, a meno che il comitato speciale non fissi un termine più lungo.

Articolo 21

Storni

1.   L’amministratore, se del caso su proposta del comandante dell’operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L’amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se i tempi lo consentono, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l’approvazione preliminare del comitato speciale allorché:

a)

lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un’operazione;

o

b)

gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l’esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell’esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.

2.   Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento dell’operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell’operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all’operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.

Articolo 22

Riporto degli stanziamenti

1.   Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima annullati alla fine dell’esercizio finanziario, se disposizione contraria prevista dal paragrafo 2.

2.   Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell’equipaggiamento amministrati da ATHENA possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l’impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari a un’operazione la cui liquidazione non è terminata.

3.   L’amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti non impegnati dell’esercizio precedente. Tali proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.

4.   Gli stanziamenti impegnati dell’esercizio precedente sono riportati e l’amministratore ne informa il comitato speciale entro il 15 febbraio.

Articolo 23

Esecuzione anticipata

Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.

CAPO 7

CONTRIBUTI E RIMBORSI

Articolo 24

Determinazione dei contributi

1.   Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.

2.   Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un’operazione sono coperti con i contributi degli Stati contributori.

3.   I contributi degli Stati membri contributori per un’operazione corrispondono all’importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell’operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell’articolo 12.

4.   La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all’articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3), o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

5.   I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorse proprie RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all’ultimo bilancio generale adottato dell’Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell’RNL (reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

Articolo 25

Calendario di pagamento dei contributi

1.   Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un’operazione militare dell’UE, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale diversa. L’amministratore richiede i contributi in funzione delle esigenze operative dell’operazione fino all’ammontare concordato.

2.   Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all’operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.

3.   Quando per un’operazione specifica è stato adottato un bilancio rettificativo gli Stati membri versano il saldo dei contributi dovuti per tale operazione in applicazione dell’articolo 24. Tuttavia, quando la durata prevista dell’operazione è superiore a sei mesi compresi in un esercizio, il saldo dei contributi è pagato in due rate. In tal caso la prima rata è versata entro 60 giorni dall’avvio dell’operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare alle disposizioni del presente paragrafo.

4.   L’amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi quando:

a)

il comitato speciale ha approvato un progetto di bilancio per un esercizio finanziario come previsto all’articolo 19. La prima richiesta di contributo copre le esigenze operative per otto mesi. La seconda richiesta di contributo copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell’esecuzione di bilancio dell’esercizio precedente se il comitato speciale ha deciso di iscrivere tale saldo nel bilancio in corso dopo aver ricevuto il parere sulla revisione;

b)

un importo di riferimento è stato adottato come previsto all’articolo 25, paragrafo 1; o

c)

un bilancio rettificativo è approvato come previsto all’articolo 20.

5.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall’invio della richiesta corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributo per il bilancio di un nuovo esercizio in cui il pagamento è effettuato entro quaranta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

6.   Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.

7.   L’amministratore accusa ricevuta dei contributi.

Articolo 26

Prefinanziamento

1.   Nel caso di un’operazione di reazione militare rapida dell’UE, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell’importo di riferimento. Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.

2.   Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell’UE, gli Stati membri partecipanti:

a)

versano i contributi ad ATHENA in anticipo; o

b)

quando il Consiglio decide di condurre un’operazione di reazione militare rapida dell’UE al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall’invio della richiesta a concorrenza dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

3.   Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che versano i contributi in anticipo, iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi dovuti dagli Stati membri che versano i contributi in anticipo entro novanta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

4.   Gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 utilizzati per un’operazione sono reintegrati entro novanta giorni dall’invio della richiesta.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1 uno Stato membro che versa il contributo in anticipo può, in circostanze specifiche, autorizzare l’amministratore a utilizzarlo per coprire il contributo a un’operazione a cui partecipa, diversa da un’operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro novanta giorni dall’invio della richiesta.

6.   Ove siano necessari fondi per un’operazione diversa da un’operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per detta operazione:

a)

i contributi versati in anticipo dagli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione, previa approvazione degli Stati membri che versano in anticipo, possono essere utilizzati fino al 75 % del totale per coprire i contributi dovuti per l’operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri che versano in anticipo entro novanta giorni dall’invio della richiesta;

b)

nel caso di cui alla lettera a), del presente paragrafo, i contributi dovuti per l’operazione a titolo dell’articolo 25, paragrafo 1, dagli Stati membri che non hanno versato in anticipo sono versati, previa approvazione degli Stati membri interessati, entro cinque giorni dall’invio della richiesta corrispondente da parte dell’amministratore.

7.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 3, il comandante dell’operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.

8.   Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all’amministratore di almeno tre mesi.

9.   Gli interessi maturati sul prefinanziamento saranno ripartiti annualmente tra gli Stati membri che versano in anticipo e aggiunti ai loro stanziamenti accantonati. Gli importi saranno notificati a detti Stati membri nell’ambito della procedura di approvazione del bilancio annuale.

Articolo 27

Rimborso dei prefinanziamenti

1.   Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso da ATHENA, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione.

2.   Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione, se ancora in servizio, e dall’amministratore.

3.   Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore.

4.   Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l’amministratore procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di ATHENA e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione.

5.   Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l’operazione sia annullata.

6.   Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull’importo messo a disposizione con il prefinanziamento.

Articolo 28

Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni

1.   Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, con l’assistenza del comandante dell’operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un’operazione («costi a carico degli Stati»), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, è affidata ad ATHENA.

2.   Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell’operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti a un’operazione, e se del caso, di terzi, contratti per l’acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati.

3.   Il comitato speciale, nella sua decisione, stabilisce le modalità di finanziamento dei costi a carico degli Stati.

4.   ATHENA tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricato e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, un riepilogo delle spese a suo carico e sostenute da esso o dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, i terzi versano ad ATHENA i fondi necessari entro trenta giorni dall’invio della relativa richiesta.

Articolo 29

Interessi di mora

1.   Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le vigenti norme dell’Unione sugli interessi di mora fissate all’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), in relazione al pagamento di contributi al bilancio dell’UE.

2.   Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a dieci giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni, gli interessi sono calcolati per l’intero periodo.

CAPO 8

ESECUZIONE DELLE SPESE

Articolo 30

Principi

1.   Gli stanziamenti di ATHENA sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria, ossia economia, efficienza ed efficacia.

2.   Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate e alle spese di ATHENA conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e di assicurarne la regolarità e la legalità. Per eseguire le spese, gli ordinatori procedono agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all’esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:

a)

i delegati di livello appropriato;

b)

la portata dei poteri conferiti;

c)

la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri.

3.   L’esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell’ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato tramite i fondi amministrati da ATHENA richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.

4.   Fatta salva la presente decisione, quando l’esecuzione delle spese comuni è affidata a uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione o, se del caso, un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme vigenti relative all’esecuzione delle proprie spese. Quando l’amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all’esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale dell’Unione europea.

5.   L’amministratore può tuttavia fornire alla presidenza spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al comitato speciale sulle norme per l’esecuzione delle spese comuni.

6.   Il comitato speciale può approvare norme per l’esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.

Articolo 31

Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a un’operazione specifica

L’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché i costi non direttamente collegabili a un’operazione specifica.

Articolo 32

Costi comuni operativi

1.   Il comandante dell’operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell’operazione affidatagli. Tuttavia, l’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un’operazione specifica ed eseguite direttamente da ATHENA, ovvero relativi all’operazione al termine della fase attiva.

2.   Su richiesta del comandante di un’operazione l’amministrazione trasferisce dal conto bancario di ATHENA al conto bancario a nome di ATHENA di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l’esecuzione delle spese di un’operazione.

3.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 5, l’adozione di un importo di riferimento dà diritto all’amministratore e al comandante dell’operazione, per il rispettivo settore di competenza, d’impegnare e di pagare spese per l’operazione in questione nella percentuale dell’importo di riferimento approvata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, a meno che il Consiglio non stabilisca un livello di impegni più elevato.

Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o del comandante dell’operazione e tenendo conto della necessità operativa e dell’urgenza, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e, se del caso, pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della presidenza, a meno che circostanze operative non impongano diversamente. Tale deroga non si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione del bilancio dell’operazione in questione.

4.   Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un’operazione, l’amministratore e il comandante dell’operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, del comandante dell’operazione o di uno Stato membro, può formulare indirizzi sull’esecuzione delle spese in questo periodo.

5.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un’operazione militare dell’UE, il comandante dell’operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l’amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l’amministratore propone, di concerto con il comandante dell’operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l’amministratore propone un bilancio rettificativo.

CAPO 9

DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE

Articolo 33

Materiali e infrastrutture

1.   In vista della liquidazione dell’operazione affidatagli, il comandante dell’operazione propone una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per tale operazione. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

2.   L’amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell’operazione allo scopo, se necessario, di trovare per essi una destinazione finale. Egli propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

3.   Il tasso di deprezzamento di materiali, infrastrutture e altri mezzi è approvato dal comitato speciale il più presto possibile.

4.   La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

a)

per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di ATHENA al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;

b)

per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di ATHENA a uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l’immagazzinamento e la manutenzione da parte di ATHENA, uno Stato membro o tale terzo, per uso in un’operazione successiva.

5.   In caso di vendita i materiali e le infrastrutture sono venduti al loro prezzo di mercato o, qualora detto prezzo non possa essere determinato, a un prezzo equo e ragionevole tenendo conto delle specifiche condizioni locali.

6.   La vendita o cessione al paese ospite o a un terzo sono effettuate in conformità delle pertinenti norme di sicurezza vigenti.

7.   Se si decide che ATHENA conserva i materiali finanziati in comune per un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell’amministratore.

CAPO 10

CONTABILITÀ E INVENTARIO

Articolo 34

Contabilità dei costi comuni operativi

Il comandante dell’operazione tiene la contabilità dei bonifici ricevuti da ATHENA, delle spese che impegna, dei pagamenti che effettua e delle entrate che incassa, come pure dell’inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio di ATHENA e utilizzati per l’operazione affidatagli.

Articolo 35

Contabilità consolidata

1.   Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Egli stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative e delle entrate eseguite sotto la responsabilità diretta dell’amministratore.

2.   Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di ATHENA. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché delle entrate che ha ricevuto.

CAPO 11

REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

Articolo 36

Informazione periodica del comitato speciale

Ogni tre mesi l’amministratore presenta al comitato speciale uno stato di esecuzione delle entrate e delle spese dall’inizio dell’esercizio. A tal fine ciascun comandante dell’operazione fornisce all’amministratore uno stato delle spese relative ai costi comuni operativi dell’operazione affidatagli.

Articolo 37

Condizioni per l’esercizio dei controlli

1.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA hanno ottenuto, prima dell’assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «Secret UE» detenute dal Consiglio o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.

2.   Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all’esecuzione delle entrate e delle spese di ATHENA forniscono all’amministratore e alle persone incaricate della revisione di tali entrate e spese l’assistenza necessaria all’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 38

Revisione esterna dei conti

1.   Quando l’esecuzione delle spese di ATHENA è affidata a uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.

2.   Tuttavia, l’amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un’operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.

3.   Per l’esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina i membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un’unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi.

I candidati devono appartenere al più importante organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro o essere raccomandati da tale istituzione e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Essi devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di ATHENA ogni qual volta sia necessario. Nell’esercizio di tali funzioni:

a)

i membri del collegio continuano a essere retribuiti dall’organismo di appartenenza; ATHENA si fa carico delle spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari dell’Unione europea di grado equivalente;

b)

i membri possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio e i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;

c)

i membri riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti;

d)

i membri verificano, sia durante l’esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l’esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, ovvero economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.

Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il suo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all’amministratore e al comitato speciale.

4.   In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.

5.   Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di ATHENA è considerato come un costo comune a carico di ATHENA.

Articolo 39

Revisione interna dei conti

1.   Il segretario generale del Consiglio nomina, su proposta dell’amministratore e dopo aver informato il comitato speciale, un revisore interno del meccanismo ATHENA e almeno un revisore interno aggiunto, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta; i revisori interni devono possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario.

2.   Il revisore interno riferisce all’amministratore riguardo al controllo dei rischi esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a migliorare il controllo interno delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. In particolare, è incaricato di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi a essi associati.

3.   Il revisore interno esercita le sue funzioni sull’insieme dei servizi che partecipano all’incasso delle entrate di ATHENA o all’esecuzione delle spese finanziate da ATHENA.

4.   Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell’esercizio, secondo necessità. Egli riferisce all’amministratore e informa il comandante dell’operazione delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. Il comandante dell’operazione e l’amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni.

5.   L’amministratore rende conto annualmente al comitato speciale dei lavori di revisione interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.

6.   Inoltre, ciascun comandante dell’operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all’operazione che comanda. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di controllo interno solidi ed efficaci.

7.   I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione del collegio di revisori dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.

Articolo 40

Rendimento e chiusura annuale dei conti

1.   Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di ATHENA, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell’operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell’articolo 28 e la relazione di attività annuale.

2.   L’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell’esercizio, lo stato finanziario e la relazione di attività annuale.

3.   Entro otto settimane dalla trasmissione dello stato finanziario il comitato speciale riceve un parere sulla revisione dal collegio dei revisori e lo stato finanziario certificato di ATHENA dall’amministratore, assistito dal contabile e da ciascun comandante dell’operazione.

4.   Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell’esercizio il comitato speciale riceve dal collegio dei revisori la relazione sulla revisione e la esamina insieme con il parere sulla revisione e lo stato finanziario al fine di dare scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.

5.   L’insieme dei conti e degli inventari è conservato, ai rispettivi livelli, dal contabile e da ciascun comandante dell’operazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente. Al termine di un’operazione il comandante dell’operazione provvede alla trasmissione dell’insieme dei conti e degli inventari al contabile.

6.   Il comitato speciale decide di iscrivere il saldo dell’esecuzione di un esercizio i cui conti sono stati approvati a bilancio dell’esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi, mediante un bilancio rettificativo. Il comitato speciale può tuttavia decidere di iscrivere il saldo dell’esecuzione dell’esercizio dopo aver ricevuto il parere sulla revisione del collegio dei revisori.

7.   La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.

8.   La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a detta operazione.

9.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.

10.   Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un’operazione può fornire all’amministratore, se del caso attraverso il comandante dell’operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l’operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L’amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell’operazione.

Articolo 41

Chiusura dei conti di un’operazione

1.   Al termine di un’operazione il comitato speciale può decidere, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, che l’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell’operazione, presenti al comitato speciale lo stato finanziario dell’operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all’amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell’operazione.

2.   Se lo stato finanziario non può includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell’operazione, tali entrate e spese figurano nello stato finanziario di ATHENA e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro della procedura di cui all’articolo 40.

3.   Il comitato speciale approva, sulla scorta del parere del collegio dei revisori, lo stato finanziario dell’operazione che gli viene sottoposto. Esso dà scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l’operazione considerata.

4.   Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell’anno di rimborso.

CAPO 12

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 42

Regime di responsabilità

1.   Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell’operazione, dell’amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni dell’Unione o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell’esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, ATHENA può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato contributore, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.

2.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione o del segretario generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell’amministratore, del contabile o del personale a essi affiancati.

3.   La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati contributori per il tramite di ATHENA. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.

4.   In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione, ovvero dal personale assegnato a detti comandi nell’esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati contributori tramite ATHENA conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.

5.   In nessun caso la responsabilità dell’Unione o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale a essi assegnato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 43

Riesame e revisione

La presente decisione o parte di essa, inclusi gli allegati, è sottoposta a riesame, se necessario, su richiesta di uno Stato membro o dopo ciascuna operazione. Essa è sottoposta a revisione almeno ogni tre anni. In sede di riesame o revisione può essere fatto ricorso a tutti gli esperti utili ai lavori, in particolare agli organi di gestione di ATHENA.

Articolo 44

Disposizioni finali

La decisione 2008/975/PESC è abrogata.

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 96.

(3)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

COSTI COMUNI A CARICO DI ATHENA OVE INSORGANO

Nei casi in cui i costi sotto elencati non siano direttamente collegabili a un’operazione specifica, il comitato speciale può decidere di imputare gli stanziamenti corrispondenti alla parte generale del bilancio annuale. Nella misura del possibile detti stanziamenti dovrebbero essere imputati agli articoli relativi all’operazione a cui essi sono principalmente connessi.

1.

Spese di missione sostenute dal comandante dell’operazione e dal suo personale per la presentazione dei conti dell’operazione al comitato speciale.

2.

Risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e azioni legali cui deve far fronte ATHENA.

3.

Costi derivanti da decisioni di immagazzinare materiali acquistati in comune per un’operazione (ove tali costi siano imputati alla parte generale del bilancio annuale, viene indicato il nesso con un’operazione specifica).

La parte generale del bilancio annuale comprende inoltre, se necessario, stanziamenti destinati a coprire i seguenti costi comuni relativi a operazioni al cui finanziamento contribuiscono gli Stati membri partecipanti:

1.

costi bancari;

2.

costi della revisione dei conti;

3.

costi comuni relativi alla fase preparatoria di un’operazione ai sensi dell’allegato II;

4.

costi relativi allo sviluppo e al mantenimento del sistema contabile e di gestione degli attivi di ATHENA.


ALLEGATO II

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE PREPARATORIA A CARICO DI ATHENA

Costi incrementali necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti da personale militare e civile in vista di una specifica operazione militare dell’UE: trasporto, alloggio, uso di mezzi di comunicazioni operative, ingaggio di personale civile locale per l’esecuzione della missione come interpreti e autisti.

Servizi medici: il costo delle evacuazioni mediche d’urgenza (Medevac) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dal personale militare e civile in vista di una specifica operazione militare dell’UE, quando nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.


ALLEGATO III

PARTE A

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DELLE OPERAZIONI SEMPRE A CARICO DI ATHENA

Per ciascuna operazione militare dell’UE ATHENA si fa carico, a titolo di costi comuni operativi, dei costi incrementali necessari all’operazione definiti qui di seguito.

1.   Costi incrementali relativi ai comandi (rischierabili o fissi) nell’ambito di operazioni condotte dall’UE

1.1.

Definizione dei comandi i cui costi incrementali sono finanziati in comune:

a)   comando (QG): comando (QG); elementi di comando e di supporto approvati nel piano operativo (OPLAN);

b)   comando operativo (OHQ): comando fisso del comandante dell’operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza UE.

La definizione dei costi comuni applicabili all’OHQ di un’operazione è altresì applicabile al segretariato generale del Consiglio, al servizio europeo per l’azione esterna e ad ATHENA, nella misura in cui intervengono direttamente nell’operazione in questione;

c)   comando della forza (FHQ): comando di una forza UE schierata nella zona delle operazioni;

d)   comando componente (CCHQ): comando di un comandante della componente UE schierata per l’operazione (ad esempio un comandante della componente aerea, terrestre o marittima oppure di forze speciali che potrebbe essere necessario designare a seconda della natura dell’operazione).

1.2.

Definizione dei costi incrementali finanziati in comune:

a)   costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino dell’FHQ e dei CCHQ;

b)   spostamenti e alloggio: costi di spostamento e alloggio sostenuti dall’OHQ per viaggi ufficiali necessari a un’operazione; costi di spostamento e alloggio sostenuti dal personale dei QG schierati per viaggi ufficiali verso Bruxelles e/o i luoghi di riunioni connesse all’operazione;

c)   trasporti/spostamenti (escluse le indennità giornaliere) dei QG nel teatro delle operazioni: spese connesse al trasporto con veicoli e a spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; noleggio di veicoli supplementari; spese per l’assicurazione responsabilità civile imposta da taluni paesi a organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio;

d)   amministrazione: attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici dei QG;

e)   personale civile ingaggiato specificamente nei QG ammissibili per le esigenze dell’operazione: personale civile che lavora nell’Unione, personale internazionale e personale locale assunto nel teatro delle operazioni per condurre l’operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario);

f)   comunicazioni tra QG ammissibili e tra QG ammissibili e forze direttamente subordinate: spese in conto capitale per l’acquisto e l’uso di apparecchiature di comunicazione e TI supplementari e costi per i servizi prestati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, accesso a Internet, linee dati, reti locali);

g)   caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l’acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture del QG nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende), se necessario;

h)   informazione del pubblico: costi connessi a campagne di informazione e all’informazione dei media presso l’OHQ e l’FHQ, conformemente alla strategia informativa elaborata dall’OHQ;

i)   rappresentanza e ricevimento: spese di rappresentanza; costi sostenuti dai QG per la condotta di un’operazione.

2.   Costi incrementali per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

a)   lavori relativi allo schieramento/all’infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, principali strade per la logistica, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate utilizzati in comune; controllo, pompaggio, trattamento, distribuzione e evacuazione dell’acqua, fornitura di energia e di acqua, movimento terra e protezione passiva delle forze, strutture di deposito, in particolare di carburante e di munizioni, aree di raccolta per la logistica; supporto ingegneristico per l’infrastruttura finanziata in comune);

b)   marchio di identificazione: contrassegni di identificazione specifici, carte d’identità «Unione europea», tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell’Unione europea e altri contrassegni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi);

c)   strutture e servizi e medici: evacuazioni mediche d’urgenza (Medevac). Struttura di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro di tipo aeroporti e porti di sbarco, approvati nel piano operativo (OPLAN);

d)   acquisizione di informazioni: Immagini satellitari per l’intelligence approvate nel piano operativo (OPLAN) se non possono essere finanziate con i fondi del bilancio del Centro satellitare dell’Unione europea (Satcen).

3.   Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’operazione diretta dall’Unione europea.

I costi a carico dell’Unione derivanti dall’applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l’Unione europea e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un’operazione diretta dall’Unione europea. Rimborsi della NATO all’Unione europea.

4.   Costi incrementali sostenuti dall’Unione per beni, servizi o lavori di cui all’elenco dei costi comuni e messi a disposizione, per un’operazione condotta dall’Unione europea, da uno Stato membro, un’istituzione dell’Unione, uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale in virtù di una disposizione di cui all’articolo 11. Rimborsi effettuati da uno Stato, un’istituzione dell’Unione o un’organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.

PARTE B

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DI UN’OPERAZIONE SPECIFICA A CARICO DI ATHENA LADDOVE IL CONSIGLIO DECIDA IN TAL SENSO

Costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all’operazione.

Comandi multinazionali dei gruppi operativi: i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell’Unione europea schierati nella zona delle operazioni.

PARTE C

COSTI COMUNI OPERATIVI A CARICO DI ATHENA, SE RICHIESTO DAL COMANDANTE DELL’OPERAZIONE E APPROVATO DAL COMITATO SPECIALE

a)   Caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l’acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l’operazione.

b)   Attrezzature supplementari essenziali: noleggio o acquisto, nel corso dell’operazione, di attrezzature specifiche non previste, essenziali per l’esecuzione dell’operazione nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione.

c)   Strutture e servizi e medici: strutture e servizi di ruolo 2 in teatro, diversi da quella di cui all’allegato III, parte A.

d)   Acquisizione di informazioni: acquisizione di informazioni (immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana).

e)   Altre capacità essenziali a livello di teatro: sminamento se necessario per l’operazione, protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona delle operazioni.


ALLEGATO IV

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI UN’OPERAZIONE A CARICO DI ATHENA

Costi insorti per l’assegnazione di una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per l’operazione.

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell’operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell’allegato III, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell’operazione in questione, anche dopo la cessazione delle sue attività.


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