EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R1354
Commission Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 of 20 December 2011 opening annual Union tariff quotas for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011 , recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
OJ L 338, 21.12.2011, p. 36–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 225 - 227
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4
21.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1354/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2011
recante apertura di contingenti tariffari annui dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno disporre l’apertura a decorrere dal 2012 di contingenti tariffari dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine. Occorre fissare i dazi applicabili e i quantitativi contingentali in conformità agli accordi internazionali in vigore nel 2012. In esito ai negoziati che hanno portato all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (2), l’Unione si è impegnata a aumentare di 400 tonnellate il volume annuale della Nuova Zelanda e a inserire nel proprio elenco un contingente tariffario annuale erga omnes per l’importazione di 200 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine e caprine. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie stabilite dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (3), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate e un ulteriore aumento annuale del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Pertanto al contingente tariffario GATT/OMC di cui dispone il Cile saranno aggiunte ogni anno 200 tonnellate ed è opportuno continuare a gestire nello stesso modo entrambi i contingenti. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1245/2010 della Commissione, del 21 dicembre 2010, recante apertura, per il 2011, di contingenti tariffari dell’Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (4), ha aperto per l’anno 2011 contingenti tariffari dell’Unione in conformità agli accordi internazionali in vigore nel corso del 2011. È opportuno mantenere detti contingenti tariffari e prevederne l’apertura su base annua tenendo conto delle disposizioni stabilite dai suindicati accordi con la Nuova Zelanda e con il Cile. Inoltre il regolamento (UE) n. 1245/2010 diventa obsoleto alla fine del 2011 e deve essere pertanto abrogato. Occorre inoltre prevedere che il presente regolamento possa essere applicato per diversi anni e risponda a un obiettivo di semplificazione, evitando di adottare ogni anno un regolamento. |
(4) |
Le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile. |
(5) |
Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari dell’Unione, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. |
(6) |
I contingenti tariffari relativi ai prodotti a base di carni ovine e caprine devono essere gestiti in conformità all’articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (5). Tale gestione deve essere conforme agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6). |
(7) |
I contingenti tariffari di cui al presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare alla costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti tariffari, in conformità all’articolo 308 quater, paragrafo 1, e all’articolo 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(8) |
È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore per attestare l’origine dei prodotti al fine di poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento reca apertura, a decorrere dal 1o gennaio 2012, di contingenti tariffari annui dell’Unione per l’importazione di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili ai prodotti nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, i codici NC, i paesi di origine, il volume annuale e i numeri d’ordine sono indicati nell’allegato.
Articolo 3
1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di prodotti nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1, sono indicati nell’allegato.
2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a) |
animali vivi: 0,47; |
b) |
carni di agnello e di capretto disossate: 1,67; |
c) |
carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81; |
d) |
prodotti non disossati: 1,00. |
Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
Articolo 4
In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non sono richiesti titoli di importazione.
Articolo 5
1. Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell’allegato è necessario presentare alle autorità doganali dell’Unione una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo e accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi.
L’origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è stabilita in conformità alle disposizioni in vigore nell’Unione.
2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a) |
per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo; |
b) |
per altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:
|
c) |
per i paesi i cui contingenti tariffari rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a). |
La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione di immissione in libera pratica, può contenere più numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa contiene un solo numero d’ordine.
Articolo 6
Il regolamento (UE) n. 1245/2010 è abrogato.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2.
(3) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.
(4) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 37.
(5) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.
(6) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI DELL’UNIONE A DECORRERE DAL 2012
Codici NC |
Dazi ad valorem % |
Dazi specifici EUR/100 Kg |
Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito» |
Origine |
Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa |
|||
Animali vivi (coefficiente = 0,47) |
Carni disossate di agnelli (1) (coefficiente = 1,67) |
Carni disossate di montone e pecora (2) (coefficiente = 1,81) |
Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00) |
|||||
0204 |
Zero |
Zero |
— |
09.2101 |
09.2102 |
09.2011 |
Argentina |
23 000 |
— |
09.2105 |
09.2106 |
09.2012 |
Australia |
19 186 |
|||
— |
09.2109 |
09.2110 |
09.2013 |
Nuova Zelanda |
228 254 |
|||
— |
09.2111 |
09.2112 |
09.2014 |
Uruguay |
5 800 |
|||
— |
09.2115 |
09.2116 |
09.1922 |
Cile (3) |
6 800 |
|||
— |
09.2121 |
09.2122 |
09.0781 |
Norvegia |
300 |
|||
— |
09.2125 |
09.2126 |
09.0693 |
Groenlandia |
100 |
|||
— |
09.2129 |
09.2130 |
09.0690 |
Isole Færøer |
20 |
|||
— |
09.2131 |
09.2132 |
09.0227 |
Turchia |
200 |
|||
— |
09.2171 |
09.2175 |
09.2015 |
Altri (4) |
200 |
|||
— |
09.2178 |
09.2179 |
09.2016 |
Erga omnes (5) |
200 |
|||
0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60 |
Zero |
Zero |
— |
09.2119 |
09.2120 |
09.0790 |
Islanda |
1 850 |
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 % |
Zero |
09.2181 |
— |
— |
09.2019 |
Erga omnes (5) |
92 |
(1) E di capretto.
(2) E di capra, escluso il capretto.
(3) Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.
(4) Per «altri» si intendono tutti i paesi membri dell’OMC, con l’esclusione dell’Argentina, dell’Australia, della Nuova Zelanda, dell’Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell’Islanda.
(5) Per «Erga omnes» si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.