EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0850

2011/850/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2011 , recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente [notificata con il numero C(2011) 9068]

OJ L 335, 17.12.2011, p. 86–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 285 - 305

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/oj

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/86


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2011

recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente

[notificata con il numero C(2011) 9068]

(2011/850/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (2), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/107/CE fissa i valori obiettivo da raggiungere entro una certa data, definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle sostanze inquinanti in essa elencate, stabilisce le informazioni da trasmettere alla Commissione e garantisce che adeguate informazioni sui livelli di concentrazione di tali inquinanti siano messe a disposizione del pubblico. Essa prevede che vengano adottate modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.

(2)

La direttiva 2008/50/CE stabilisce un quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente. Essa prevede che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente e il calendario secondo il quale tali informazioni devono essere rese disponibili da parte degli Stati membri siano stabilite ai fini della comunicazione e dello scambio reciproco di informazioni sulla qualità dell’aria. La direttiva dispone inoltre che vengano individuate soluzioni per razionalizzare il modo in cui le informazioni vengono comunicate e scambiate.

(3)

La decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri (3), elenca le informazioni sulla qualità dell’aria che gli Stati membri sono tenuti a fornire in vista dello scambio reciproco.

(4)

La direttiva 2008/50/CE stabilisce che la decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle misure di attuazione in materia di trasmissione e comunicazione di informazioni. Di conseguenza, è opportuno che le disposizioni della decisione 97/101/CE siano riportate nella presente decisione.

(5)

L’ambito della presente decisione riguarda la relazione annuale sulla valutazione della qualità dell’aria ambiente e la presentazione di informazioni sui piani e i programmi relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente attualmente disciplinati dalla decisione 2004/224/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente (4) e dalla decisione 2004/461/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annaule da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Di conseguenza, per esigenza di chiarezza e coerenza della legislazione dell’Unione, occorre abrogare le predette decisioni.

(6)

È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga un’interfaccia internet chiamata «portale della qualità dell’aria ambiente», nella quale gli Stati membri possano rendere disponibili le informazioni sulla qualità dell’aria e dove il pubblico abbia accesso alle informazioni sull’ambiente fornite dagli Stati membri.

(7)

Per razionalizzare la quantità di informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, massimizzare l’utilità di tali informazioni e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri trasmettano le informazioni in un formato standardizzato leggibile automaticamente. È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga tale formato standardizzato, leggibile automaticamente, conformemente alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (6). Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(8)

Per ridurre l’onere amministrativo e la possibilità di errori, è opportuno che, ai fini della trasmissione delle informazioni, gli Stati membri utilizzino uno strumento elettronico basato sulle tecnologie di internet, accessibile dal portale della qualità dell’aria ambiente. Tale strumento deve essere utilizzato per verificare la coerenza delle informazioni e la qualità dei dati nonché per aggregare i dati primari nei casi in cui la presente decisione prevede che le informazioni siano disponibili in forma aggregata. Gli Stati membri devono essere in grado di utilizzare lo strumento indipendentemente dalla trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente alla Commissione per adempiere a un obbligo di notifica o per scambiare dati sulla qualità dell’aria ambiente.

(9)

È necessario che l’Agenzia europea per l’ambiente coadiuvi la Commissione, se del caso, nella gestione del portale della qualità dell’aria ambiente e nello sviluppo dello strumento per la coerenza delle informazioni, la qualità dei dati e l’aggregazione dei dati primari. L’Agenzia europea per l’ambiente deve in particolare assistere la Commissione nel monitoraggio dell’archivio dati e nell’analisi relativa al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi a essi imposti dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.

(10)

È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e valutino informazioni aggiornate relative alla qualità dell’aria per meglio comprendere gli effetti dell’inquinamento atmosferico e per formulare strategie adeguate. Al fine di agevolare il trattamento e il confronto di informazioni aggiornate sulla qualità dell’aria, tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione nella stessa forma standardizzata dei dati convalidati entro un lasso di tempo ragionevole dopo essere state rese disponibili al pubblico.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell’aria ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE per quanto riguarda:

a)

gli obblighi degli Stati membri di comunicare informazioni sulla valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente;

b)

lo scambio reciproco di informazioni tra gli Stati membri sulle reti, le stazioni e le misurazioni della qualità dell’aria fornite dalle stazioni da questi selezionate ai fini di scambio reciproco tra le stazioni esistenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione e in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/107/CE, all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE, all’articolo 2 e all’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, si applicano le seguenti definizioni:

(1)   «stazione»: luogo in cui si effettuano misurazioni o si prelevano campioni in uno o più punti di campionamento nello stesso sito all’interno di un’area di circa 100 m2;

(2)   «rete»: struttura organizzativa che esegue attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente mediante misurazioni in una o più stazioni;

(3)   «configurazione di misurazione»: attrezzature tecniche utilizzate per la misurazione di un singolo inquinante o di uno dei suoi composti in una determinata stazione;

(4)   «dati di misurazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante misurazioni;

(5)   «dati di modellizzazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante simulazione numerica di una realtà fisica;

(6)   «dati di stima obiettiva»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante analisi di esperti, anche con l’ausilio di strumenti statistici;

(7)   «dati primari»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico alla massima risoluzione temporale considerata nella presente decisione;

(8)   «dati primari aggiornati di valutazione»: dati primari raccolti con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e resi immediatamente accessibili al pubblico;

(9)   «portale della qualità dell’aria ambiente»: pagina web gestita dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mediante la quale vengono fornite le informazioni relative all’attuazione della presente decisione, compreso l’archivio dati;

(10)   «archivio dati»: sistema di informazione, collegato al portale della qualità dell’aria ambiente e gestito dall’Agenzia europea per l’ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell’aria e dati resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri;

(11)   «tipo di dati»: descrittore mediante il quale dati analoghi da utilizzare per scopi diversi sono classificati come indicato nella parte A dell’allegato II della presente decisione;

(12)   «obiettivo ambientale»: obiettivo della qualità dell’aria ambiente che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito o, se del caso, nell’arco di un determinato periodo o a lungo termine, come disposto dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI SUL PROCESSO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E SUL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Articolo 3

Portale della qualità dell’aria ambiente e archivio dati

1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, istituisce un archivio dati e lo rende accessibile attraverso il portale della qualità dell’aria ambiente (di seguito denominato «il portale»).

2.   Gli Stati membri trasmettono all’archivio dati, in conformità all’articolo 5, le informazioni utilizzate per la comunicazione e lo scambio reciproco di informazioni.

3.   L’Agenzia europea per l’ambiente gestisce l’archivio dati.

4.   Il pubblico ha accesso gratuito all’archivio dati.

5.   Ogni Stato membro nomina una o più persone responsabili della trasmissione all’archivio dati, a suo nome, di ogni informazione comunicata e scambiata. Solo le persone nominate possono rendere disponibili le informazioni da comunicare o scambiare.

6.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona o delle persone di cui al paragrafo 5.

Articolo 4

Codifica delle informazioni

La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mette a disposizione degli Stati membri, nel portale, la descrizione standardizzata leggibile automaticamente della maniera di codificare le informazioni previste dalla presente decisione.

Articolo 5

Procedura per rendere disponibili le informazioni

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione dell’archivio dati le informazioni previste dalla presente decisione in conformità ai requisiti dei dati di cui alla parte A dell’allegato I. Tali informazioni sono automaticamente elaborate da uno strumento elettronico.

2.   Lo strumento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per svolgere le seguenti funzioni:

a)

un controllo della coerenza delle informazioni che devono essere rese disponibili;

b)

una verifica dei dati primari relativi agli obiettivi specifici di qualità dei dati di cui all’allegato IV della direttiva 2004/107/CE e all’allegato I della direttiva 2008/50/CE;

c)

l’aggregazione dei dati primari in conformità alle norme di cui all’allegato I della presente decisione e agli allegati VII e XI della direttiva 2008/50/CE.

3.   Se i dati aggregati devono essere resi disponibili conformemente agli articoli da 6 a 14, essi sono generati dallo strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni.

5.   Qualora uno Stato membro desideri aggiornare le informazioni, all’atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all’archivio dati esso descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi di tale aggiornamento.

La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni aggiornate che, dopo tale notifica, sono considerate informazioni ufficiali.

CAPO III

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Zone e agglomerati

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte B dell’allegato II della presente decisione relativamente alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati stabiliti in conformità all’articolo 3 della direttiva 2004/107/CE e all’articolo 4 della direttiva 2008/50/CE e in cui vengono svolte la valutazione e la gestione della qualità dell’aria nell’anno civile successivo.

Per le zone e gli agglomerati in cui si applica una deroga o una proroga ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni messe a disposizione includono un’indicazione di detta deroga o proroga.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Gli Stati membri possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.

3.   Nei casi in cui vengano apportate modifiche alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati, gli Stati membri informano la Commissione entro nove mesi a decorrere dal termine dell’anno civile in cui le modifiche sono state inserite.

Articolo 7

Sistema di valutazione

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni stabilite nella parte C dell’allegato II concernenti il sistema di valutazione da applicare per l’anno civile successivo per ciascun inquinante all’interno delle singole zone e agglomerati, conformemente all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 5 e 9 della direttiva 2008/50/CE.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Essi possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.

Articolo 8

Metodi per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II relative ai metodi utilizzati per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o alla sabbiatura o salatura invernali applicati all’interno delle singole zone e agglomerati ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

Articolo 9

Metodi di valutazione

1.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte D dell’allegato II relative alla qualità e alla tracciabilità dei metodi di valutazione applicati.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

3.   Qualora in una particolare zona o agglomerato siano obbligatorie misurazioni in siti fissi in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6, 9 e 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

la configurazione di misurazione;

b)

la dimostrazione di equivalenza quando si utilizza un metodo diverso da quelli di riferimento;

c)

l’ubicazione del punto di campionamento, la sua descrizione e classificazione;

d)

la documentazione della qualità dei dati.

4.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino misurazioni indicative in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6, 9 e 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

il metodo di misurazione applicato;

b)

i punti di campionamento e l’area di copertura;

c)

il metodo di convalida;

d)

la documentazione della qualità dei dati.

5.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino tecniche di modellizzazione in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6 e 9 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

la descrizione del modello e dei suoi fattori;

b)

la convalida del modello mediante misurazioni;

c)

la zona di copertura;

d)

la documentazione della qualità dei dati.

6.   Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzi la stima obiettiva in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6 e 9 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

la descrizione del metodo di stima;

b)

la documentazione della qualità dei dati.

7.   Gli Stati membri rendono inoltre disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II sulla qualità e la tracciabilità dei metodi di valutazione applicati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni come stabilito all’articolo 1, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, dove disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.

Articolo 10

Dati primari di valutazione convalidati e dati primari di valutazione aggiornati

1.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione convalidati per tutti i punti di campionamento in cui sono raccolti i dati di misurazione ai fini della valutazione, come indicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 per gli inquinanti elencati nelle parti B e C dell’allegato I.

Qualora in una particolare zona o agglomerato vengano utilizzate tecniche di modellizzazione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II con la massima risoluzione temporale disponibile.

2.   I dati primari di valutazione convalidati sono messi a disposizione della Commissione per un intero anno civile sotto forma di serie cronologiche complete non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

3.   Se si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti la quantificazione del contributo proveniente da fonti naturali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, o dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/50/CE.

Tali informazioni comprendono:

a)

l’estensione territoriale della detrazione;

b)

la quantità di dati primari di valutazione convalidati messi a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali;

c)

i risultati dell’applicazione dei metodi dichiarati conformemente all’articolo 8.

4.   Gli Stati membri trasmettono inoltre le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri al fine specifico di rendere disponibili le informazioni aggiornate tra le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri per lo scambio reciproco di informazioni conformemente all’articolo 1, lettera b), per quanto riguarda gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altriinquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo.

5.   Gli Stati membri mettono altresì a disposizione le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II sui dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni ai sensi dell’articolo 1, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.

6.   I dati primari di valutazione aggiornati a norma del paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione a titolo provvisorio con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e entro un lasso di tempo ragionevole, dopo che i dati sono stati messi a disposizione del pubblico a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/50/CE, per gli inquinanti specificati a tal fine nella parte B dell’allegato I della presente decisione.

Le informazioni comprendono:

a)

i livelli di concentrazione valutati;

b)

un’indicazione dello status del controllo di qualità.

7.   Le informazioni primarie aggiornate rese disponibili a norma dell’articolo 4 devono essere coerenti con le informazioni comunicate a norma degli articoli 6, 7 e 9.

8.   Gli Stati membri possono aggiornare, a seguito di ulteriori controlli qualità, i dati primari di valutazione aggiornati resi disponibili a norma del paragrafo 4. Le informazioni aggiornate sostituiscono le informazioni iniziali e il loro status deve essere chiaramente indicato.

Articolo 11

Dati di valutazione aggregati e convalidati

1.   Lo strumento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, genera le informazioni di cui alla parte F dell’allegato II relative ai dati di valutazione aggregati e convalidati, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui dati primari di valutazione convalidati a norma dell’articolo 10.

2.   Per gli inquinanti soggetti a obblighi di monitoraggio, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione misurati e aggregati per tutti i punti di campionamento per i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

3.   Per gli inquinanti per i quali sono stati definiti obiettivi ambientali, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione espressi nell’unità associata all’obiettivo ambientale definito di cui alla parte B dell’allegato I e comprendono:

a)

la media annua, se è stato definito un obiettivo di media annua o un valore limite;

b)

il numero totale di ore di superamento se è stato definito un valore limite orario;

c)

il numero complessivo di giorni di superamento se è stato definito un valore limite giornaliero, o il percentile 90,4 per il PM10 nel caso specifico in cui vengano applicate misurazioni casuali invece di misurazioni continue;

d)

il numero totale dei giorni di superamento se è stato definito un obiettivo massimo giornaliero di otto ore o un valore limite;

e)

il valore AOT40 come definito nella parte A dell’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, nel caso del valore obiettivo dell’ozono per la protezione della vegetazione;

f)

l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 nel caso dell’obiettivo di riduzione dell’esposizione e dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione.

Articolo 12

Conseguimento degli obiettivi ambientali

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte G dell’allegato II relative al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.

Le informazioni comprendono:

a)

una dichiarazione di conseguimento di tutti gli obiettivi ambientali in ogni zona o agglomerato specifici, comprese le informazioni relative al superamento di qualsiasi margine applicabile di tolleranza;

b)

se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento della zona è imputabile a fonti naturali;

c)

se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento di un obiettivo di qualità dell’aria relativo al PM10 nella zona o agglomerato è causato della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura invernali delle strade;

d)

informazioni sul conseguimento dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione per il PM2,5.

3.   Quando si verifica un superamento, le informazioni fornite devono comprendere anche informazioni sulla zona di superamento e sul numero delle persone esposte.

4.   Le informazioni messe a disposizione sono coerenti con la delimitazione della zona indicata a norma dell’articolo 6 per lo stesso anno civile e con i dati di valutazione aggregati e convalidati comunicati a norma dell’articolo 11.

Articolo 13

Piani per la qualità dell’aria

1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni riportate nelle parti H, I, J e K dell’allegato II della presente decisione relative ai piani per la qualità dell’aria, come previsto dall’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, compresi:

a)

gli elementi obbligatori del piano per la qualità dell’aria come da elenco di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE nella sezione A dell’allegato XV della medesima direttiva;

b)

i riferimenti attraverso i quali il pubblico può avere accesso a informazioni regolarmente aggiornate sull’esecuzione dei piani per la qualità dell’aria.

2.   Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione immediatamente e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato rilevato il primo superamento.

Articolo 14

Misure per la conformità ai valori obiettivo della direttiva 2004/107/CE

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte K dell’allegato II della presente decisione in relazione alle misure adottate per conformarsi ai valori obiettivo previsti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/107/CE.

2.   Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione al più tardi entro due anni a decorrere dal termine dell’anno in cui il superamento che ha dato luogo alla misura è stato osservato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Abrogazione

Le decisioni 2004/224/CE e 2004/461/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 16

Applicabilità

1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni richieste a norma degli articoli 6 e 7 per la prima volta entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(2)  GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14.

(4)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 27.

(5)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 93.

(6)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

A)   Requisiti relativi ai dati

1)   Riferimenti temporali

Ogni riferimento temporale viene comunicato in conformità alla norma ISO 8601:2004(E) utilizzando il formato (AAAA-MM-GG hh:mm:ss ± hh:mm), che include le informazioni sulle differenze rispetto al tempo universale coordinato (UTC).

L’orodotazione si riferisce alla fine del periodo di misurazione.

2)   Numero di cifre e arrotondamento

I dati vengono resi disponibili con lo stesso numero di cifre che sono utilizzate nella rete di monitoraggio.

L’arrotondamento deve costituire l’ultima fase per qualsiasi calcolo, vale a dire immediatamente prima di confrontare il risultato con l’obiettivo ambientale e deve essere effettuato un’unica volta. Il sistema eseguirà automaticamente un arrotondamento dei dati resi disponibili ove appropriato, seguendo le regole di arrotondamento commerciale.

3)   Equivalenza

Quando più di un metodo di valutazione è utilizzato in un luogo specifico, i dati dovrebbero essere forniti usando il metodo di valutazione che presenta l’incertezza più bassa e in quel determinato luogo.

4)   Normalizzazione

Le disposizioni di cui alla parte IV dell’allegato IV della direttiva 2004/107/CE e alla parte C dell’allegato VI della direttiva 2008/50/CE sono applicate allo scambio reciproco di informazioni.

5)   Disposizioni per il PM2,5

Valori limite + margine di tolleranza

Per il PM2,5, conformemente alla parte E dell’allegato XIV della direttiva 2008/50/CE, la seguente somma dei valori limite (LV) + margine di tolleranza (MOT) si applica ai rispettivi anni indicati di seguito:

Anno

LV + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Calcolo dell’indicatore di esposizione media (IEM), conformemente alla parte A dell’allegato XIV della direttiva 2008/50/CE

Il calcolo viene effettuato per ogni singolo anno, calcolando le medie annuali del PM2,5 per ciascuno dei punti di campionamento designati. La selezione dei punti di campionamento deve essere chiaramente indicata nelle informazioni pertinenti disponibili.

Le medie annuali valide conformi agli obiettivi di qualità dei dati sono misurate in tutti i siti IEM dello Stato membro per ottenere una media annua.

Il procedimento viene ripetuto per ciascuno dei tre anni e tra le tre le medie annuali viene poi effettuata una media per ottenere l’IEM.

L’IEM è reso disponibile annualmente come media basata su tre anni consecutivi. Qualora sia necessario aggiornare dei dati che potrebbero direttamente o indirettamente (mediante selezione del punto di campionamento) influenzare l’IEM, occorre effettuare l’aggiornamento completo di tutte le informazioni interessate.

B)   Obiettivi ambientali e parametri per le comunicazioni

Formula

Obiettivo protezione

Tipo di obiettivo ambientale (codice (1))

Periodo medio di valutazione

Parametri per l’obiettivo ambientale

Valori numerici dell’obiettivo ambientale

(numero consentito di superamenti)

Inquinanti per i quali devono essere comunicati dati aggiornati e convalidati

NO2

Salute

LV

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

Un anno civile

MEDIA annua

40 μg/m3

LVMT

ALT

Un’ora

Tre ore consecutive di superamento (in siti rappresentativi della qualità dell’aria su un’area di almeno 100 km2 oppure in una zona o un agglomerato interi, se tale superficie è inferiore)

400 μg/m3

NOx

Vegetazione

CL

Un anno civile

MEDIA annua

30 μg/m3

PM10

Salute

LV

Un giorno

Giorni di superamento in un anno civile

50 μg/m3 (35)

Percentile di 90,4

LV

Un anno civile

MEDIA annua

40 μg/m3

WSS (2)

Un giorno

Giorni di superamento dedotti in un anno civile

n.a.

Un anno civile

Deduzione della media annua

n.a.

NAT (2)

Un giorno

Giorni di superamento dedotti in un anno civile

n.a.

Un anno civile

Deduzione della media annua

n.a.

PM2,5

Salute

ECO

Tre anni civili consecutivi

Indicatore di esposizione media: (per il calcolo cfr. direttiva 2008/50/CE)

20 μg/m3

ERT

In conformità all’allegato XIV, parte B, della direttiva 2008/50/CE

TV

Un anno civile

MEDIA annua

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Salute

LV

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

350 μg/m3 (24)

Un giorno

Giorni di superamento in un anno civile

125 μg/m3 (3)

ALT

Un’ora

Tre ore consecutive di superamento (in siti rappresentativi della qualità dell’aria su un’area di almeno 100 km2 oppure in una zona o un agglomerato interi, se tale superficie è inferiore)

500 μg/m3

NAT (2)

Un’ora

Ore di superamento dedotte in un anno civile

n.a.

Un giorno

Giorni di superamento dedotti in un anno civile

n.a.

Vegetazione

CL

Un anno civile

MEDIA annuale

20 μg/m3

Inverno

Valore medio durante i mesi invernali, vale a dire dal 1o ottobre anno x-1 al 31 marzo anno x

20 μg/m3

O3

Salute

TV

MEDIA massima giornaliera su otto ore

Giorni in cui la media massima giornaliera su otto ore ha superato il valore obiettivo medio calcolato in tre anni

120 μg/m3 (25)

LTO

MEDIA massima giornaliera su otto ore

Giorni in cui la media massima giornaliera su otto ore ha superato l’obiettivo a lungo termine in un anno civile

120 μg/m3

INT

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

180 μg/m3

ALT

Un’ora

Ore di superamento in un anno civile

240 μg/m3

Vegetazione

TV

Dal 1o maggio al 31 luglio

AOT40 (per il calcolo cfr. direttiva 2008/50/CE, allegato VII)

18 000 μg/m3·h

LTO

Dal 1o maggio al 31 luglio

AOT40 (per il calcolo cfr. direttiva 2008/50/CE, allegato VII)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Salute

LV

MEDIA massima giornaliera su otto ore

Giorni in cui la media massima giornaliera su otto ore ha superato il valore limite

10 mg/m3

Inquinanti per i quali devono essere comunicati soltanto dati convalidati

Benzene

Salute

LV

Un anno civile

MEDIA annuale

5 μg/m3

Piombo

Salute

LV

Un anno civile

MEDIA annuale

0,5 μg/m3

Cadmio

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

5 ng/m3

Arsenico

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

6 ng/m3

Nickel

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

10 ng/m3

B(a)P

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

1 ng/m3

C)   Inquinanti soggetti ad obblighi di monitoraggio

L’elenco comprende tutti gli inquinanti soggetti ad obblighi di monitoraggio di cui alle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. L’Agenzia europea per l’Ambiente mantiene un elenco, consultabile sul portale, in cui figurano altri inquinanti riguardo ai quali gli Stati membri procedono allo scambio reciproco dei datidisponibili.

Codice airbase

Formula dell’inquinante

Nome dell’inquinante

Unità di misura

Inquinanti gassosi inorganici

1

SO2

Biossido di zolfo

μg/m3

8

NO2

Biossido di azoto

μg/m3

9

NOx  (3)

Ossidi di azoto

μg/m3

7

O3

Ozono

μg/m3

10

CO

Monossido di carbonio

mg/m3

Particolato (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Speciazione del PM2,5

1047

SO4 2 + nel PM2,5

Solfato nel PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - nel PM2,5

Nitrato nel PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + nel PM2,5

Ammonio nel PM2,5

μg/m3

1771

C elem. nel PM2,5

Carbonio elementare nel PM2,5

μg/m3

1772

C org. nel PM2,5

Carbonio organico nel PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + nel PM2,5

Calcio nel PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + nel PM2,5

Magnesio nel PM2,5

μg/m3

1657

K + nel PM2,5

Potassio nel PM2,5

μg/m3

1668

Na + nel PM2,5

Sodio nel PM2,5

μg/m3

1631

Cl- nel PM2,5

Cloruro nel PM2,5

μg/m3

Metalli pesanti

5012

Pb

Piombo nel PM10

μg/m3

5014

Cd

Cadmio nel PM10

ng/m3

5018

As

Arsenico nel PM10

ng/m3

5015

Ni

Nickel nel PM10

ng/m3

Deposizione di metalli pesanti

2012

Deposizione di Pb

Deposizione umida/totale di Pb

μg/m2.giorno

2014

Deposizione di Cd

Deposizione umida/totale di Cd

μg m2.giorno

2018

Deposizione di As

Deposizione umida/totale di As

μg/m2.giorno

2015

Deposizione di Ni

Deposizione umida/totale di Ni

μg/m2.giorno

7013

Deposizione di Hg

Deposizione umida/totale di Hg

μg/m2.giorno

Mercurio

4013

Hg metallico gassoso

Mercurio elementare gassoso

ng/m3

4813

Hg totale gassoso

Hg totale gassoso

ng/m3

653

Hg reattivo gassoso

Mercurio reattivo gassoso

ng/m3

5013

Particolato di Hg

Particolato di mercurio

ng/m3

Idrocarburi policiclici aromatici

5029

B(a)P

Benzo(a)pirene nel PM10

ng/m3

5610

Benzo(a)antracene

Benzo(a)antracene nel PM10

ng/m3

5617

Benzo(b)fluorantene

Benzo(b)fluorantene nel PM10

ng/m3

5759

Benzo(j)fluorantene

Benzo(j)fluorantene nel PM10

ng/m3

5626

Benzo(k)fluorantene

Benzo(k)fluorantene nel PM10

ng/m3

5655

Indeno(1,2,3,-cd)pirene

Indeno(1,2,3,-cd)pirene nel PM10

ng/m3

5763

Dibenzo(a,h)antracene

Dibenzo(a,h)antracene nel PM10

ng/m3

Deposizione di idrocarburi policiclici aromatici

7029

B(a)P

Deposizione di benzo(a)pirene

μg/m2.giorno

611

Benzo(a)antracene

Deposizione di benzo(a)antracene

μg/m2.giorno

618

Benzo(b)fluorantene

Deposizione di benzo(b)fluorantene

μg/m2.giorno

760

Benzo(j)fluorantene

Deposizione di benzo(j)fluorantene

μg/m2.giorno

627

Benzo(k)fluorantene

Deposizione di benzo(k)fluorantene

μg/m2.giorno

656

Indeno(1,2,3,-cd)pirene

Deposizione di indeno(1,2,3,-cd)pirene

μg/m2.giorno

7419

Dibenzo(a,h)antracene

Deposizione di dibenzo(a,h)antracene

μg/m2.giorno

Composti organici volatili

20

C6H6

Benzene

μg/m3

428

C2H6

Etano

μg/m3

430

C2H4

Etene (etilene)

μg/m3

432

HC≡CH

Etino (acetilene)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propano

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Propene

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butano

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metilproprano (i-butano)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-butene

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-butene

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-butene

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadiene

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentano

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutano (i-pentano)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentene

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentene

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metil-1,3-butadiene (isoprene)

μg/m3

443

C6H14

n-esano

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metilpentaneo(i-esano)

μg/m3

441

C7H16

n-eptano

μg/m3

475

C8H18

n-ottano

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimetilpentano (i-ottano)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluene

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Etil benzene

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xilene

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xilene

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetilbenzene

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetilbenzene

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetilbenzene

μg/m3

32

THC(NM)

Idrocarburi non metanici totali

μg/m3

25

HCHO

Metanale (formaldeide)

μg/m3


(1)  LV (Limit value): valore limite; LVMT (Limit value plus margin of tolerance): valore limite più margine di tolleranza; TV (Target value): valore obiettivo; LTO (Long-term objective): obiettivo a lungo termine; INT (Information threshold): soglia di informazione; ALT (Alert threshold): soglia di allarme; CL (Critical level): livello critico; NAT (Assessment of natural contribution): valutazione del contributo naturale; WSS (Assessment of winter sanding and salting): valutazione della salatura e sabbiatura invernali; ERT (Exposure reduction target): obiettivo di riduzione dell’esposizione; ECO (Exposure concentration obligation): obbligo di concentrazione dell’esposizione.

(2)  Non devono essere comunicati dati aggiornati.

(3)  Si può notificare NOx o la somma delle misure NO e NO2 prese ello stesso punto. Da notificare in μg NO2/m3.


ALLEGATO II

A)   Tipi di dati comuni

Se un certo tipo di dati deve essere reso disponibile ai sensi delle parti da B a K del presente allegato, devono essere incluse tutte le informazioni elencate nel tipo di dati pertinente specificato qui di seguito.

1)   Tipo di dati «Contatti»

1.

Nome dell’autorità, istituzione o organismo responsabile

2.

Nome della persona responsabile

3.

Sito Web

4.

Indirizzo

5.

Numero di telefono

6.

E-mail

2)   Tipo di dati «Situazione di superamento»

1.

Codice della situazione di superamento

2.

Obiettivo ambientale superato

3.

Area della situazione di superamento (tipo di dati «Estensione territoriale»)

4.

Classificazione dell’area

5.

Unità amministrative

6.

Stima della superficie in cui il livello ha superato l’obiettivo ambientale

7.

Stima della lunghezza della strada in cui il livello ha superato l’obiettivo ambientale

8.

Stazioni di monitoraggio nell’area di superamento (collegamento a D)

9.

Superamento modellizzato (collegamento a D)

10.

Stima della popolazione totale che risiede nell’area di superamento

11.

Stima della dell’ecosistema/della vegetazione esposta a valori superiori rispetto all’obiettivo ambientale

12.

Anno di riferimento

3)   Tipo di dati «Obiettivo ambientale»

1.

Tipo di obiettivo

2.

Periodo medio di valutazione

3.

Obiettivo di protezione

4)   Tipo di dati «Estensione territoriale»

1.

Informazioni del SIG fornite sotto forma di coordinate

5)   Tipo di dati «Osservazione territoriale»

1.

Dati sulla valutazione territoriale

6)   Tipo di dati «Pubblicazione»

1.

Pubblicazione

2.

Titolo

3.

Autore/i

4.

Data pubblicazione

5.

Editore

6.

Sito web

7)   Tipo di dati «Documentazione della modifica»

1.

Modifica

2.

Descrizione della modifica

B)   Informazioni sulle zone e gli agglomerati (articolo 6)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Codice della zona

4)

Denominazione della zona

5)

Tipo di zona

6)

Delimitazione zona (tipo di dati «Estensione territoriale»)

7)

Cronistoria della zona: date di inizio e fine dell’applicazione

8)

Predecessori (collegamento a B)

9)

Popolazione residente

10)

Popolazione residente nell’anno di riferimento

11)

Codice dell’inquinante considerato

12)

Obiettivo protezione

13)

Deroga o proroga ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE

C)   Informazioni sul sistema di valutazione (articolo 7)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

4)

Inquinante

5)

Obiettivo ambientale (tipo di dati «Obiettivo ambientale»)

6)

Conseguimento della soglia di valutazione

7)

Anno di classificazione della soglia di valutazione

8)

Documentazione della classificazione (sito web)

9)

Tipo di valutazione

10)

Tipo di valutazione: descrizione

11)

Metadati individuali di valutazione, compresi il codice della stazione e le informazioni di localizzazione (collegamento a D)

12)

Autorità responsabile della valutazione della qualità dell’aria (tipo di dati «Contatti»)

13)

Autorità responsabile dell’approvazione dei sistemi di misurazione (tipo di dati «Contatti»)

14)

Autorità responsabile della precisione delle misurazioni (tipo di dati «Contatti»)

15)

Autorità responsabile dell’analisi del metodo di valutazione (tipo di dati «Contatti»)

16)

Autorità responsabile del coordinamento della garanzia della qualità a livello nazionale (tipo di dati «Contatti»)

17)

Autorità responsabile della cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione (tipo di dati «Contatti»)

D)   Informazioni sui metodi di valutazione (articoli 8 e 9)

i)   Informazioni generali relative a tutti i metodi di valutazione

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Tipo di valutazione

4)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

5)

Inquinante

ii)   Informazioni sulle misurazioni fisse

1)

Codice della configurazione di misurazione

2)

Codice della stazione europea

3)

Codice della rete

4)

Codice della stazione nazionale

5)

Nome della stazione di monitoraggio

6)

Nome del comune

7)

Date di inizio e fine della misurazione

8)

Tipo di misurazione

9)

Metodo di misurazione/campionamento/analisi

10)

Apparecchiatura di misurazione/campionamento (se disponibile)

11)

Limite di rilevamento (se disponibile)

12)

Dimostrazione di equivalenza

13)

Dimostrazione di equivalenza: documentazione (sito web)

14)

Tempi di campionamento

15)

Intervallo di campionamento

16)

Estensione territoriale dell’area rappresentativa (tipo di dati «Estensione territoriale») (se disponibile)

17)

Valutazione della rappresentatività (se disponibile)

18)

Documentazione della rappresentatività (sito web) (se disponibile)

19)

Ubicazione del punto di campionamento: altezza dal suolo della presa dell’aria

20)

Ubicazione del punto di campionamento: distanza orizzontale della presa dell’aria dall’edificio più vicino (per stazioni di traffico)

21)

Ubicazione del punto di campionamento: distanza della presa dell’aria dalla strada più vicina (per stazioni di traffico)

22)

Classificazione della stazione in relazione alle fonti predominanti di emissioni rilevanti per la configurazione di misurazione di ciascun inquinante

23)

Principali fonti (traffico, riscaldamento domestico, fonti industriali o zona fonte, ecc.) (se disponibile)

24)

Distanza dalla fonte industriale o dalla zona fonte predominante (per le stazioni industriali)

25)

Riferimenti temporali della stazione: date di inizio e fine

26)

Coordinate geografiche: longitudine, latitudine e altitudine della stazione di monitoraggio

27)

Documentazione delle informazioni della stazione con mappe e fotografie (sito web) (se disponibile)

28)

Classificazione dell’area

29)

Distanza dall’incrocio principale (per le stazioni di traffico)

30)

Volume stimato del traffico (per le stazioni di traffico)

31)

Percentuale di traffico imputabile al traffico pesante (per le stazioni di traffico, se disponibile)

32)

Velocità del traffico (per le stazioni di traffico, se disponibile)

33)

Canyon urbano — larghezza della strada (per le stazioni di traffico, se disponibile)

34)

Canyon urbano — altezza media delle facciate degli edifici (per le stazioni di traffico, se disponibile)

35)

Nome della rete

36)

Rete: date di inizio e fine del funzionamento

37)

Organismo responsabile della gestione della rete (tipo di dati «Contatti»)

38)

Metodo di valutazione per la sabbiatura e la salatura invernali (in caso di applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2008/50/CE)

39)

Metodo di valutazione per il contributo naturale (in caso di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/50/CE)

40)

Obiettivi di qualità dei dati: copertura temporale

41)

Obiettivi di qualità dei dati: raccolta dei dati

42)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

43)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione sulla tracciabilità e la stima dell’incertezza

44)

Documentazione degli obiettivi di qualità dei dati GQ/CQ (sito web)

iii)   Informazioni sulle misurazioni indicative

1)

Codice delle misurazioni indicative

2)

Descrizione del metodo di misurazione

3)

Tipo di misurazione

4)

Metodo di misurazione

5)

Apparecchiatura di misurazione/campionamento (se disponibile)

6)

Limite di rilevamento (se disponibile)

7)

Tempi di campionamento

8)

Intervallo di campionamento

9)

Coordinate geografiche: longitudine, latitudine e altitudine geografica

10)

Metodo di valutazione per la sabbiatura e la salatura invernali (in caso di applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2008/50/CE)

11)

Metodo di valutazione per il contributo naturale (in caso di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/50/CE)

12)

Obiettivi di qualità dei dati: copertura temporale

13)

Obiettivi di qualità dei dati: raccolta dei dati

14)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

15)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione sulla tracciabilità e la stima dell’incertezza

16)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione GQ/CQ (sito web)

iv)   Informazioni sulla modellizzazione

1)

Codice della modellizzazione

2)

Tipo di obiettivo ambientale (tipo di dati «Obiettivo ambientale»)

3)

Metodo di modellizzazione: nome

4)

Metodo di modellizzazione: descrizione

5)

Metodo di modellizzazione: documentazione (sito web)

6)

Metodo di modellizzazione: convalida tramite misurazione

7)

Metodo di modellizzazione: convalida mediante misurazioni in luoghi che non sono oggetto di notifica ai sensi della direttiva sulla qualità dell’aria

8)

Periodo di modellizzazione

9)

Area di modellizzazione (tipo di dati «Estensione territoriale»)

10)

Risoluzione spaziale

11)

Metodo di valutazione per la sabbiatura e la salatura invernali (in caso di applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2008/50/CE)

12)

Metodo di valutazione per il contributo naturale (in caso di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/50/CE)

13)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

14)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione GQ/CQ (sito web)

v)   Informazioni sulla stima obiettiva

1)

Codice della stima obiettiva

2)

Descrizione

3)

Area della stima obiettiva (tipo di dati «Estensione territoriale»)

4)

Obiettivi di qualità dei dati: stima dell’incertezza

5)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione sulla tracciabilità e la stima dell’incertezza

6)

Obiettivi di qualità dei dati: documentazione GQ/CQ (sito web)

E)   Informazioni sui dati primari di valutazione convalidati e i dati primari di valutazione aggiornati (articolo 10)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Numero della versione

4)

Inquinante

5)

Unità dell’inquinante

6)

Tipo di valutazione

7)

Metodo di valutazione (collegamento a D)

8)

Date di inizio e fine del campionamento

9)

Unità temporali e numero di unità di campionamento

10)

Valore di misurazione [incluso il quantitativo dei livelli di concentrazione dell’inquinante imputabile a fonti naturali e a sabbiatura e salatura invernali (in caso di applicazione degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE)]

11)

Valore di modellizzazione (tipo dati «Osservazione territoriale») [incluso il quantitativo dei livelli di concentrazione dell’inquinante imputabile a fonti naturali e a sabbiatura e salatura invernali (in caso di applicazione degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE)]

12)

Validità

13)

Stato della verifica

F)   Informazioni sui dati aggregati generati (articolo 11)

1)

Codice di valutazione

2)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

3)

Inquinante

4)

Unità dell’inquinante

5)

Obiettivo ambientale (tipo di dati «Obiettivo ambientale»)

6)

Tipo di valutazione

7)

Metodo di valutazione (collegamento a D)

8)

Tempo di riferimento: date di inizio e fine del periodo di aggregazione

9)

Valore aggregato di misurazione

10)

Valore aggregato di modellizzazione (tipo di dati «Estensione territoriale»)

11)

Obiettivo di qualità dei dati: copertura temporale

12)

Obiettivo di qualità dei dati: raccolta dati

13)

Obiettivo di qualità dei dati: stima dell’incertezza

14)

Validità

15)

Stato della verifica

G)   Informazioni sul conseguimento degli obiettivi ambientali (articolo 12)

Queste informazioni devono coprire tutte le zone e gli agglomerati ed essere pienamente coerenti con le informazioni generate nell’ambito della parte F del presente allegato relative ai dati di valutazione aggregati e convalidati per gli inquinanti per i quali sono stati definiti obiettivi ambientali.

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Anno di notifica

3)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

4)

Informazioni sulla zona (collegamento a B)

5)

Situazione del superamento (tipo di dati «Situazione di superamento»)

6)

Inquinante

7)

Informazioni di valutazione (collegamento a D)

8)

Superamento dell’obiettivo ambientale

9)

Superamento dell’obiettivo ambientale e del margine di tolleranza

10)

Superamento tenendo conto delle fonti naturali

11)

Superamento tenendo conto della sabbiatura o della salatura invernali

12)

Situazione di superamento dopo aver preso in considerazione i contributi naturali e la sabbiatura o salatura invernali (tipo di dati «Situazione di superamento»).

13)

Numero totale di superamenti (secondo i punti da 8 a 11)

H)   Informazioni sui piani per la qualità dell’aria (articolo 13)

1)

Fornitore (tipo di dati «Contatti»)

2)

Documentazione della modifica (tipo di dati «Documentazione della modifica»)

3)

Piano per la qualità dell’aria: codice

4)

Piano per la qualità dell’aria: nome

5)

Piano per la qualità dell’aria: anno di riferimento del primo superamento

6)

Autorità competente (tipo di dati «Contatti»)

7)

Piano per la qualità dell’aria: stato

8)

Piano per la qualità dell’aria: inquinanti considerati

9)

Piano per la qualità dell’aria: data di adozione ufficiale

10)

Piano per la qualità dell’aria: calendario di attuazione

11)

Riferimento al piano per la qualità dell’aria (sito web)

12)

Riferimento all’attuazione (sito web)

13)

Pubblicazione pertinente (tipo di dati «Pubblicazione»)

14)

Codice della/e situazione/i di superamento pertinente/i (collegamento a G)

I)   Informazioni sulla ripartizione delle fonti (articolo 13)

1)

Codice/i della situazione di superamento (collegamento a G)

2)

Anno di riferimento

3)

Livello di fondo regionale: totale

4)

Livello di fondo regionale: all’interno dello Stato membro

5)

Livello di fondo regionale: transfrontaliero

6)

Livello di fondo regionale: naturale

7)

Incremento del livello di fondo urbano: totale

8)

Incremento del livello di fondo urbano: traffico

9)

Incremento del livello di fondo urbano: industria, compresa la produzione di calore e di elettricità

10)

Incremento del livello di fondo urbano: agricoltura

11)

Incremento del livello di fondo urbano: commerciale e residenziale

12)

Incremento del livello di fondo urbano: navigazione

13)

Incremento del livello di fondo urbano: macchine mobili non stradali

14)

Incremento del livello di fondo urbano: naturale

15)

Incremento del livello di fondo urbano: transfrontaliero

16)

Incremento locale: totale

17)

Incremento locale: traffico

18)

Incremento locale: industria, compresa la produzione di calore e di elettricità

19)

Incremento locale: agricoltura

20)

Incremento locale: settore commerciale e residenziale

21)

Incremento locale: traffico marittimo

22)

Incremento locale: macchine mobili non stradali

23)

Incremento locale: naturale

24)

Incremento locale: transfrontaliero

J)   Informazioni sullo scenario dell’anno di conseguimento (articolo 13)

1)

Codice della situazione di superamento (collegamento a G)

2)

Codice dello scenario

3)

Codice del piano per la qualità dell’aria (collegamento a H)

4)

Anno di riferimento per il quale le proiezioni sono elaborate

5)

Anno di riferimento a partire dal quale iniziano le proiezioni

6)

Ripartizione delle fonti (collegamento a I)

7)

Pubblicazione pertinente (tipo di dati «Pubblicazione»)

8)

Scenario di riferimento: descrizione dello scenario di emissione

9)

Scenario di riferimento: emissioni totali nell’unità territoriale pertinente

10)

Scenario di riferimento: misure considerate (collegamento a K)

11)

Scenario di riferimento: livelli di concentrazione previsti nell’anno della proiezione

12)

Scenario di riferimento: numero previsto di superamenti nell’anno della proiezione

13)

Proiezione: descrizione dello scenario di emissione

14)

Proiezione: emissioni totali nell’unità territoriale pertinente

15)

Proiezione: misure considerate (collegamento a K)

16)

Proiezione: livelli di concentrazione previsti nell’anno della proiezione

17)

Proiezione: numero previsto di superamenti nell’anno della proiezione

K)   Informazioni sulle misure (articoli 13 e 14)

1)

Codice/i della situazione di superamento (collegamento a G)

2)

Codice del piano per la qualità dell’aria (collegamento a H)

3)

Codice dello scenario di valutazione (collegamento a J)

4)

Misura: codice

5)

Misura: nome

6)

Misura: descrizione

7)

Misura: classificazione

8)

Misura: tipo

9)

Misura: livello amministrativo

10)

Misura: calendario

11)

Misura: settore delle fonti interessato

12)

Misura: estensione

13)

Costi stimati di attuazione (se disponibili)

14)

Attuazione prevista: date di inizio e fine

15)

Data in cui si prevede che la misura produrrà piena efficacia

16)

Altre date chiave di attuazione

17)

Indicatore per il monitoraggio dei progressi

18)

Riduzione delle emissioni annue dovuta alla misura applicata

19)

Impatto previsto sul livello delle concentrazioni nell’anno di proiezione (se disponibile)

20)

Impatto previsto sul numero dei superamenti nell’anno di proiezione (se disponibile)


Top