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Document 32011R1161

Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011 , che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/29


REGOLAMENTO (UE) N. 1161/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II della direttiva 2002/46/CE stabilisce l’elenco delle vitamine e dei minerali consentiti nella fabbricazione degli integratori alimentari. Il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione (4) ha sostituito gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE. Le modifiche dell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2002/46/CE, modificato dal suddetto regolamento, vanno adottate in conformità alle prescrizioni dell’articolo 4 e alla procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 3, di detta direttiva.

(2)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 reca l’elenco delle vitamine e dei minerali che possono essere aggiunti agli alimenti.

(3)

L’allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione (5) reca l’elenco delle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.

(4)

L’EFSA ha esaminato nuovi minerali da utilizzare negli alimenti. Le sostanze per le quali l’EFSA ha espresso un parere favorevole devono essere aggiunte agli elenchi degli atti succitati.

(5)

Le parti interessate sono state consultate tramite il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE, il regolamento (CE) n. 1925/2006 ed il regolamento (CE) n. 953/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II, parte B della direttiva 2002/46/CE è modificato come segue:

a)

dopo la voce «Fosfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«Fosfato di ammonio ferroso

Sodio ferrico EDTA»;

b)

dopo la voce «Sali di sodio dell’acido ortofosforico» sono inserite le seguenti voci:

«Solfato di sodio

Solfato di potassio».

Articolo 2

L’allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

a)

dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«fosfato di ammonio ferroso

sodio ferrico EDTA»;

b)

dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:

«picolinato di cromo».

Articolo 3

La categoria 2 (minerali) dell’allegato del regolamento (CE) n. 953/2009 è modificata come segue:

a)

dopo la voce «solfato ferroso» sono inserite le seguenti voci:

«fosfato di ammonio ferroso

x

 

sodio ferrico EDTA

 

b)

dopo la voce «solfato di cromo (III) e il suo esaidrato» è inserita la voce seguente:

«picolinato di cromo

 

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(2)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(3)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(4)  GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 36.

(5)  GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.


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