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Document 32011R0972

Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011 , recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1 ° ottobre 2011

OJ L 254, 30.9.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/972/oj

30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 972/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in questione e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per i dazi suddetti.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione applicabile a causa della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

12,44

0

1703 90 00 (2)

11,97

0


(1)  Detto importo sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, il tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.


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