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Document 32011R0511

Regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2011 , recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

OJ L 145, 31.5.2011, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 6 - 14

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/511/oj

31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/19


REGOLAMENTO (UE) N. 511/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 maggio 2011

recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea («Corea») a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

(2)

Conclusi i negoziati, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, («l’accordo») è stato firmato il 6 ottobre 2010 (2), ha ricevuto l’approvazione del Parlamento europeo il 17 febbraio 2011 (3) e deve applicarsi come previsto all’articolo 15.10 dell’accordo.

(3)

È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’accordo sulle misure di salvaguardia.

(4)

È opportuno definire i termini «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «periodo transitorio» di cui all’articolo 3.5 dell’accordo.

(5)

Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione sia importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito all’articolo 3.1 dell’accordo.

(6)

È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all’articolo 3.1 dell’accordo.

(7)

È opportuno dare seguito all’accordo e rivederlo nonché, qualora necessario, imporre misure di salvaguardia, con la massima trasparenza possibile.

(8)

La Commissione dovrebbe presentare una relazione con cadenza annuale sull’attuazione dell’accordo e sull’applicazione delle misure di salvaguardia.

(9)

È opportuno definire nei dettagli le modalità dell’apertura dei procedimenti. La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri informazioni, comprese informazioni disponibili di carattere probatorio, riguardanti qualsiasi andamento delle importazioni che possa rendere necessarie misure di salvaguardia.

(10)

L’affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni dalla Corea nell’Unione è quindi fondamentale per determinare se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle misure di salvaguardia.

(11)

In alcuni casi, un aumento delle importazioni concentrato in uno o più Stati membri può recare di per sé un grave pregiudizio all’industria dell’Unione o una minaccia di grave pregiudizio. Nel caso in cui si registri un aumento delle importazioni, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva. La Commissione terrà pienamente conto di come il prodotto oggetto di inchiesta, e conseguentemente l’industria dell’Unione che fabbrica il prodotto in questione, possano essere definiti, in modo tale da prevedere un ricorso effettivo nel pieno rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e all’accordo.

(12)

Se risultano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione, come stabilito all’articolo 3.2, paragrafo 2, dell’accordo, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

Sono opportune disposizioni dettagliate sull’apertura delle inchieste, sull’accesso e sulle ispezioni da parte delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull’audizione delle parti coinvolte, nonché sulla possibilità, per queste ultime, di sottoporre le loro osservazioni, ai sensi dell’articolo 3.2, paragrafo 2, dell’accordo.

(14)

La Commissione dovrebbe notificare per iscritto alla Corea l’apertura delle inchieste e consultarla ai sensi dell’articolo 3.2, paragrafo 1, dell’accordo.

(15)

È altresì necessario che siano fissati, a norma degli articoli 3.2 e 3.3 dell’accordo, i termini per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all’opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(16)

L’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia dovrebbe essere preceduta da un’inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di adottare in circostanze critiche misure provvisorie, ai sensi dell’articolo 3.3 dell’accordo.

(17)

È opportuno applicare le misure di salvaguardia soltanto nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento. È opportuno definire la durata massima delle misure di salvaguardia e stabilire disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, ai sensi dell’articolo 3.2, paragrafo 5, dell’accordo.

(18)

Un attento monitoraggio faciliterà ogni decisione tempestiva riguardante l’eventuale apertura di un’inchiesta o l’imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo.

(19)

È necessario stabilire talune procedure relative all’applicazione dell’articolo 14 (restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi) del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo sulle norme di origine») dell’accordo, al fine di garantire l’effettivo funzionamento dei meccanismi ivi previsti e di assicurare un ampio scambio di informazioni con i soggetti interessati.

(20)

Poiché non sarà possibile limitare la restituzione dei dazi doganali prima che siano trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo, può essere necessario, sulla base del presente regolamento, imporre misure di salvaguardia in risposta ad un grave pregiudizio o ad una minaccia di grave pregiudizio nei confronti dei produttori dell’Unione causato da importazioni che beneficiano della restituzione dei dazi doganali o dell’esenzione da tali dazi. In un tale procedimento, la Commissione dovrebbe valutare tutti i fattori pertinenti che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, comprese le condizioni di cui all’articolo 14.2, paragrafo 1, del protocollo sulle norme di origine. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare le statistiche della Corea per i settori sensibili potenzialmente interessati dalla restituzione dei dazi doganali a partire dalla data di applicazione dell’accordo.

(21)

A decorrere dalla data di applicazione dell’accordo, la Commissione dovrebbe inoltre monitorare con particolare attenzione, specialmente nei settori sensibili, le statistiche che mostrano l’evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dalla Corea.

(22)

Le misure di salvaguardia definitive adottate a norma del presente regolamento possono essere segnalate dagli Stati membri nelle richieste di contributi finanziari ai sensi del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (4).

(23)

L’applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell’accordo richiede condizioni uniformi per l’adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive, per l’imposizione di misure di salvaguardia e per la conclusione di inchieste senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(24)

È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per l’adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all’adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell’imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

(25)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto ai prodotti originari dell’Unione o della Corea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a)

«prodotti», le merci originarie dell’Unione e della Corea; un prodotto oggetto dell’inchiesta può coprire una o più linee tariffarie o un sottosegmento delle stesse a seconda delle circostanze specifiche del mercato, ovvero qualsiasi segmentazione di prodotto comunemente applicata nell’industria dell’Unione;

b)

«parti interessate», le parti sulle quali incidono le importazioni del prodotto in questione;

c)

«industria dell’Unione», tutti i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell’Unione o i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione totale dell’Unione di questi prodotti. Nel caso in cui il prodotto simile o direttamente concorrente sia soltanto uno dei vari prodotti fabbricati dai produttori che costituiscono l’industria dell’Unione, per detta industria si intendono le operazioni specifiche che rientrano nella produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

d)

«grave pregiudizio», un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori dell’Unione;

e)

«minaccia di grave pregiudizio», l’imminenza evidente di un grave pregiudizio. L’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio è accertata sulla base di fatti verificabili e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Le previsioni, le stime e le analisi effettuate sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, dovrebbero essere tenute in considerazione, tra l’altro, al fine di determinare l’esistenza di una minaccia di grave pregiudizio;

f)

«periodo transitorio», il periodo per un prodotto che va dalla data di applicazione dell’accordo di cui all’articolo 15.10 fino a dieci anni dopo la data di completamento dell’eliminazione o riduzione delle tariffe, secondo il caso di ciascun prodotto.

Articolo 2

Principi

1.   Una misura di salvaguardia può essere applicata in conformità del presente regolamento se un prodotto originario della Corea, per effetto della riduzione o dell’eliminazione dei dazi doganali sul prodotto in questione, è importato nell’Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2.   Le misure definitive possono assumere una delle forme seguenti:

a)

la sospensione dell’ulteriore riduzione dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato prevista dall’accordo; oppure

b)

l’aumento dell’aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:

l’aliquota nazione più favorita («NPF») applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell’adozione della misura, oppure

l’aliquota di base del dazio doganale specificata nelle tabelle figuranti nell’allegato 2-A, a norma dell’articolo 2.5, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 3

Monitoraggio

1.   La Commissione monitora l’evoluzione delle statistiche relative alle importazioni ed alle esportazioni di prodotti coreani in settori sensibili potenzialmente interessati dalla restituzione dei dazi a partire dalla data di applicazione dell’accordo e coopera e scambia dati su base regolare con gli Stati membri e l’industria dell’Unione.

2.   Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l’ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.

3.   La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni dalla Corea per quanto concerne i prodotti dei settori sensibili e di quei settori cui è stato esteso il monitoraggio.

4.   Per un periodo di cinque anni dopo la data di applicazione dell’accordo, e su richiesta debitamente motivata dell’industria dell’Unione, la Commissione presta particolare attenzione ad ogni eventuale aumento delle importazioni nell’Unione di prodotti sensibili finiti originari della Corea quando un tale aumento è riconducibile a un incremento dell’uso di parti o componenti importate nella Corea da paesi terzi che non hanno concluso accordi di libero scambio con l’Unione e che beneficiano del sistema di restituzione dei dazi o di esenzione dai dazi.

5.   Ai fini del paragrafo 4, sono considerati rientranti nella categoria dei prodotti sensibili almeno i seguenti prodotti: tessili e abbigliamento (SA 2007 voci 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), elettronica di consumo (SA 2007 voci 8521, 8528), autovetture (SA 2007 voci 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) nonché i prodotti inclusi nell’elenco supplementare redatto in conformità dell’articolo 11.

Articolo 4

Apertura del procedimento

1.   Un’inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che rappresenta l’industria dell’Unione o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova prima facie sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

2.   La richiesta di aprire un’inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene generalmente le seguenti informazioni: il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.

Un’inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova prima facie sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l’apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5.

3.   Quando l’evoluzione delle importazioni dalla Corea può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione, fornendo gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 5. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

4.   La Commissione consulta immediatamente gli Stati membri qualora riceva una richiesta ai sensi del paragrafo 1, o qualora ritenga di avviare un’inchiesta di propria iniziativa. La consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri della richiesta o dell’informazione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, nell’ambito del comitato di cui all’articolo 14. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova prima facie sufficienti, determinati sulla base dei fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’apertura avviene entro un mese dalla richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.

5.   L’avviso di cui al paragrafo 4:

a)

riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

b)

stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, se di tali osservazioni e informazioni deve essere tenuto conto durante l’inchiesta;

c)

stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9.

6.   Le prove raccolte al fine di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del protocollo sulle norme di origine possono anche essere utilizzate per le inchieste in vista dell’imposizione di misure di salvaguardia qualora le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte, in particolare durante i primi cinque anni dopo l’applicazione dell’accordo.

Articolo 5

L’inchiesta

1.   Aperto il procedimento, la Commissione inizia l’inchiesta. Il periodo fissato al paragrafo 3, decorre a partire dalla data in cui la decisione di aprire l’inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se non sono riservate ai sensi dell’articolo 12, è opportuno che siano aggiunte ai fascicoli non riservati di cui al paragrafo 8.

3.   Per quanto possibile, l’inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. Questo termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di tre mesi in circostanze eccezionali, quali, tra l’altro, un numero insolitamente elevato di parti interessate o di situazioni di mercato complesse. La Commissione informa tutte le parti interessate della proroga e illustra i motivi eccezionali che vi hanno condotto.

4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo il caso, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.

5.   Nel corso dell’inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute in fattori quali il livello delle vendite, la produzione, la produttività, l’utilizzo della capacità, i profitti e le perdite, l’occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori rilevanti per determinare l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, quali le azioni, i prezzi, i rendimenti dei capitali investiti, i flussi di liquidità e altri fattori che arrecano o possono aver arrecato grave pregiudizio ovvero che minacciano di arrecarlo, all’industria dell’Unione europea.

6.   Le parti interessate che si sono manifestate a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), e i rappresentanti della Corea possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell’Unione o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell’articolo 12 e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate che si sono manifestate possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che devono essere prese in considerazione se sono suffragate da elementi di prova prima facie sufficienti.

7.   La Commissione provvede affinché tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell’inchiesta siano disponibili, chiari, trasparenti e verificabili.

8.   La Commissione si impegna, non appena sussistono i necessari presupposti tecnici, a garantire un accesso on line protetto da password al file non riservato («piattaforma on line») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni che sono pertinenti e che non sono riservate ai sensi dell’articolo 12. È consentito l’accesso a questa piattaforma on line alle parti interessate all’inchiesta nonché agli Stati membri e al Parlamento europeo.

9.   La Commissione sente le parti interessate, in particolare quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

La Commissione sente tali parti in ulteriori occasioni, qualora esistano motivi particolari per sentirle nuovamente.

10.   Qualora le informazioni non siano fornite entro i termini stabiliti dalla Commissione o lo svolgimento dell’inchiesta sia gravemente ostacolato, le conclusioni possono basarsi sui dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

11.   La Commissione notifica per iscritto alla Corea l’apertura di un’inchiesta e si consulta con la Corea con il massimo anticipo possibile rispetto all’applicazione di una misura di salvaguardia, allo scopo di esaminare le informazioni risultanti dall’inchiesta e di scambiare opinioni sulla misura.

Articolo 6

Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato

1.   Quando l’andamento delle importazioni di un prodotto originario della Corea è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.

2.   Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

3.   Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

4.   Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità cessa alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 7

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1.   In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficile da riparare, si applicano misure di salvaguardia in via provvisoria sulla base di una determinazione preliminare, fondata sui fattori di cui all’articolo 5, paragrafo 5, dell’esistenza di elementi di prova prima facie sufficienti che le importazioni di un prodotto originario della Corea sono aumentate per effetto della riduzione o dell’eliminazione di un dazio doganale in forza dell’accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

Le misure provvisorie sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 14, paragrafo 2. In caso di motivi imperativi di urgenza, incluso il caso di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta le misure di salvaguardia provvisorie immediatamente applicabili in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Quando l’intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

3.   Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.

4.   Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall’inchiesta che non sussistono le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d’ufficio.

5.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Tuttavia, tali misure non pregiudicano l’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l’Unione, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione.

Articolo 8

Chiusura dell’inchiesta e procedimento senza adozione di misure

1.   Se dai fatti emerge che le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l’inchiesta procedendo in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

2.   La Commissione rende pubblica, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell’articolo 12, una relazione contenente i risultati dell’inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto.

Articolo 9

Adozione di misure definitive

1.   Quando risulta dall’accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che impone misure di salvaguardia definitive secondo la procedura di esame di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

2.   La Commissione rende pubblica, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell’articolo 12, una relazione contenente una sintesi dei dati oggettivi e delle considerazioni pertinenti alla decisione.

Articolo 10

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1.   Una misura di salvaguardia resta in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 3.

2.   Le misure di salvaguardia restano in vigore, in attesa dell’esito del riesame, durante la fase di proroga.

3.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata al massimo per due anni, a condizione che si stabilisca che la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento e che vi siano elementi di prova circa l’adeguamento in corso da parte dell’industria dell’Unione.

4.   Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese.

5.   Una misura di salvaguardia non può essere applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo consenso della Corea.

Articolo 11

Procedura per l’applicazione dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, la Commissione segue da vicino l’evoluzione delle statistiche rilevanti sulle importazioni e sulle esportazioni sia in termini di valore sia, se del caso, di quantità e condivide regolarmente questi dati con il Parlamento europeo, il Consiglio e l’industria dell’Unione interessata. Il monitoraggio ha inizio dalla data di applicazione dell’accordo e i dati sono condivisi con cadenza bimestrale.

In aggiunta alle linee tariffarie previste all’articolo 14, paragrafo 1, del protocollo sulle norme di origine, la Commissione elabora, in collaborazione con l’industria dell’Unione interessata, un elenco di linee tariffarie di rilevanza chiave, non specificatamente attinenti al comparto automobilistico, ma importanti per la fabbricazione di automobili e altri settori connessi. Un monitoraggio specifico è effettuato come stabilito all’articolo 14, paragrafo 1 del protocollo sulle norme di origine.

2.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione procede immediatamente ad esaminare se sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine e riferisce sulle risultanze entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. A seguito di consultazioni in seno al comitato speciale di cui all’articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione richiede consultazioni con la Corea in qualsiasi momento si verifichino le condizioni di cui all’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine. La Commissione considera che tali condizioni sussistano, fra l’altro, al raggiungimento delle soglie di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Una differenza di dieci punti percentuali è considerata «notevole» ai fini dell’applicazione del paragrafo 2.1, lettera a), dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell’incremento del tasso delle importazioni di pezzi di ricambio o componenti in Corea a fronte dell’incremento del tasso di esportazioni di prodotti finiti dalla Corea all’Unione. Un aumento del 10 % è considerato «notevole» ai fini dell’applicazione del paragrafo 2.1, lettera b), dell’articolo 14 del protocollo sulle norme di origine, in sede di valutazione dell’incremento delle esportazioni dalla Corea all’Unione di prodotti finiti in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’Unione. Anche gli incrementi che non eccedono i valori soglia sopra indicati possono essere considerati «notevoli», previo esame caso per caso.

Articolo 12

Trattamento riservato

1.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.   Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento non sono divulgate, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

3.   Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l’informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l’informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell’informazione in questione.

4.   Un’informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell’Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

Articolo 13

Relazione

1.   La Commissione pubblica una relazione annuale sull’applicazione e l’attuazione dell’accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell’attuazione dell’accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.

2.   Sezioni speciali della relazione sono dedicate al rispetto degli obblighi di cui al capo 13 dell’accordo e alle attività del gruppo consultivo nazionale e del Forum della società civile.

3.   La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell’evoluzione del commercio con la Corea. Essa si sofferma in particolare sui risultati del monitoraggio relativo alla restituzione dei dazi doganali.

4.   La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.

5.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione redatta dalla Commissione, invitare quest’ultima ad una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all’applicazione dell’accordo.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (6). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

5.   I paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano in alcun modo l’esercizio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del potere di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo di cui all’articolo 15.10 dello stesso. Un avviso in cui è specificata la data di applicazione dell’accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 aprile 2011.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(6)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore l’accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento di salvaguardia.

Come previsto dal regolamento, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l’applicazione dell’accordo di libero scambio UE-Corea e sarà pronta a discutere con la commissione competente del Parlamento europeo su eventuali questioni connesse all’attuazione dell’accordo.

In tale contesto, la Commissione intende rilevare quanto segue:

a)

La Commissione monitorerà attentamente l’attuazione da parte della Corea degli impegni assunti su questioni regolamentari tra cui, in particolare, gli impegni in materia di regolamentazioni tecniche nel settore automobilistico. Il monitoraggio comprende tutti gli aspetti delle barriere non tariffarie e i suoi risultati sono documentati e comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

b)

La Commissione, inoltre, attribuisce particolare importanza all’effettiva attuazione degli impegni su lavoro e ambiente del capo 13 dell’accordo di libero scambio (commercio e sviluppo sostenibile). A questo proposito, la Commissione chiederà il parere del gruppo consultivo nazionale che comprende rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati e delle organizzazioni non governative. L’attuazione del capo 13 dell’accordo di libero scambio è debitamente documentata e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione condivide inoltre l’importanza di garantire un’efficace protezione in caso di picchi improvvisi di importazioni in settori sensibili, tra cui le automobili di piccole dimensioni. Il monitoraggio di settori sensibili comprende le automobili, i prodotti tessili e l’elettronica di consumo. A questo proposito, la Commissione osserva che il settore delle piccole auto può essere considerato un mercato rilevante ai fini di un’inchiesta di salvaguardia.

La Commissione rileva che la designazione di zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12 del protocollo sulle norme d’origine, richiederebbe un accordo internazionale fra le parti, da sottoporre all’approvazione del Parlamento europeo. La Commissione terrà il Parlamento pienamente informato delle deliberazioni del comitato sulle zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana.

Infine, la Commissione rileva altresì che, se a causa di circostanze eccezionali essa decide di prolungare la durata delle inchieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, farà in modo che tale proroga non vada oltre la data di scadenza di eventuali misure provvisorie introdotte a norma dell’articolo 7.


ALLEGATO II

DICHIARAZIONE COMUNE

La Commissione e il Parlamento europeo concordano sull’importanza di una stretta collaborazione nel monitoraggio dell’applicazione dell’accordo di libero scambio UE-Corea e del regolamento di salvaguardia. A tal fine convengono quanto segue:

nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione al fine dell’apertura di un’inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l’apertura d’ufficio dell’inchiesta. Nel caso in cui la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustrerà tutti i fattori rilevanti per l’apertura di una tale inchiesta,

su richiesta della commissione competente del Parlamento europeo, la Commissione riferisce a quest’ultimo su eventuali problematiche specifiche relative all’attuazione da parte della Corea dei propri impegni in relazione a misure non tariffarie o al capo 13 (commercio e sviluppo sostenibile) dell’accordo di libero scambio.


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