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Document 32011D0257
2011/257/EU: Council Decision of 7 March 2011 amending Decision 2010/320/EU addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening the fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit
2011/257/UE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011 , che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
2011/257/UE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011 , che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
OJ L 110, 29.4.2011, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2011; abrogato da 32011D0734
29.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 marzo 2011
che modifica la decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2011/257/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 9, e l’articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 136, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio. |
(2) |
L’articolo 126 del TFUE dispone che gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi e stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi a questo fine. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro che sostiene le politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica. |
(3) |
Il 27 aprile 2009, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio ha deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. |
(4) |
Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/320/UE (1) («la decisione») indirizzata alla Grecia, a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, e dell’articolo 136 del TFUE, allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il termine del 2014. Il Consiglio ha stabilito il seguente percorso per la correzione del disavanzo: i disavanzi della pubblica amministrazione non devono superare 18 508 milioni di EUR nel 2010, 17 065 milioni di EUR nel 2011, 14 916 milioni di EUR nel 2012, 11 399 milioni di EUR nel 2013 e 6 385 milioni di EUR nel 2014. |
(5) |
In base alle previsioni disponibili al momento dell’adozione della decisione del Consiglio, il PIL reale avrebbe dovuto ridursi del 4 % nel 2010 e del 2,5% nel 2011, per riprendersi successivamente, con tassi di crescita dell’1,1 % nel 2012 e del 2,1 % nel 2013 e nel 2014. Per gli anni dal 2010 al 2014 il deflatore del PIL avrebbe dovuto essere pari, rispettivamente, a 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % e 1,0 %. Dati gli sviluppi economici, il PIL reale dovrebbe ora ridursi del 4,5% nel 2010 e del 3 % nel 2011, per riprendersi successivamente, con tassi di crescita dell’1,1 % nel 2012 e del 2,1 % nel 2013 e nel 2014. Nel periodo dal 2010 al 2014 il deflatore del PIL dovrebbe ora essere pari, rispettivamente, a 3,0 %, – 1,6 %, 0,4 %, 0,8 % e 1,2 %. |
(6) |
Il 12 febbraio 2011 la Grecia ha presentato al Consiglio e alla Commissione una relazione che illustrava le misure adottate per conformarsi alla decisione. La Commissione ha esaminato la relazione e ha concluso che la Grecia sta ottemperando in modo soddisfacente alla decisione. Tuttavia, l’obiettivo di disavanzo per il 2011 non deve essere mancato, come è stato il caso nel 2010. |
(7) |
Alla luce di quanto precede, appare opportuno modificare la decisione sotto vari profili, mantenendo invariato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo, nonché il rispettivo percorso di aggiustamento per il disavanzo pubblico e l’aumento del debito della pubblica amministrazione in termini nominali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/320/UE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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3) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
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4) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
|
5) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera g), è sostituita dalla seguente:
|
6) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
|
7) |
all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera k), è sostituita dalla seguente:
|
8) |
all’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:
|
9) |
all’articolo 2, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:
|
10) |
all’articolo 2, paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:
|
11) |
all’articolo 2, è aggiunto un nuovo paragrafo: «8. La Grecia adotta le seguenti misure entro la fine di marzo 2012:
|
Articolo 2
La presente decisione produce effetti a decorrere dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
VÖLNER P.
(1) GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 6.