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Document 32011R0348
Council Implementing Regulation (EU) No 348/2011 of 8 April 2011 implementing Regulation (EC) No 560/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Côte d’Ivoire
Regolamento di esecuzione (UE) n. 348/2011 del Consiglio, dell' 8 aprile 2011 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio
Regolamento di esecuzione (UE) n. 348/2011 del Consiglio, dell' 8 aprile 2011 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio
OJ L 97, 12.4.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 246 - 247
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 348/2011 DEL CONSIGLIO
dell'8 aprile 2011
recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005. |
(2) |
Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 aprile 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
ALLEGATO
ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1
1. |
SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) |
2. |
Porto autonomo di Abidjan |
3. |
Porto autonomo di San Pedro |
4. |
CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao) |