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Document 32011R0208

Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 58, 3.3.2011, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 281 - 287

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/208/oj

3.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/29


REGOLAMENTO (UE) N. 208/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto iv),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (3), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali e gli animali vivi. I laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti sono elencati nella parte I e quelli per la salute degli animali e gli animali vivi nella parte II dell’allegato di tale regolamento.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è stata designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia.

(4)

La Francia e la Danimarca hanno ufficialmente informato la Commissione di modifiche relative alla denominazione di laboratori indicati nei citati regolamenti. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, i laboratori elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, in precedenza denominati «laboratori comunitari di riferimento», devono ora essere denominati «laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE)».

(5)

È importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori di riferimento dell’Unione europea figurante nei regolamenti (CE) n. 882/2004, (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008. Questi regolamenti devono quindi essere modificati di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 180/2008, l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con i suoi laboratori per la sanità animale e le malattie degli equini, Francia, è designata come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.

2.   Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori preposti alla diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono indicati nell’allegato del presente regolamento.»

Articolo 3

Nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 737/2008, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Francia, è designato come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la rabbia per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(4)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(5)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.


ALLEGATO

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (UE)

(ex “LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO”)

I.   LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UE PER I MANGIMI E GLI ALIMENTI

1.   Laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latte

ANSES Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Francia

2.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthoven

Paesi Bassi

3.   Laboratorio di riferimento dell’UE per il monitoraggio delle biotossine marine

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

Vigo

Spagna

4.   Laboratorio di riferimento dell’UE per il monitoraggio delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth

Regno Unito

5.   Laboratorio di riferimento dell’UE per Listeria monocytogenes

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Francia

6.   Laboratorio di riferimento dell’UE per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments

Maisons-Alfort

Francia

7.   Laboratorio di riferimento dell’UE per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Roma

Italia

8.   Laboratorio di riferimento dell’UE per Campylobacter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Uppsala

Svezia

9.   Laboratorio di riferimento dell’UE per i parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Roma

Italia

10.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la resistenza antimicrobica

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

København

Danimarca

11.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine nei mangimi

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

Gembloux

Belgio

12.   Laboratori di riferimento dell’UE per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale

a)

Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4 e nella categoria B, punti 2 d e 3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Bilthoven

Paesi Bassi

b)

Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), di carbadox e olaquindox:

ANSES — Laboratoire de Fougères

Francia

c)

Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Berlin

Germania

d)

Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):

Istituto Superiore di Sanità

Roma

Italia

13.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Il laboratorio di cui all’allegato X, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001:

The Veterinary Laboratories Agency

Addlestone

Regno Unito

14.   Laboratorio di riferimento dell’UE per gli additivi impiegati nell’alimentazione degli animali

Il laboratorio di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1):

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

15.   Laboratorio di riferimento dell’UE per gli organismi geneticamente modificati (OGM)

Il laboratorio di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2):

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Ispra

Italia

16.   Laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Ispra

Italia

17.   Laboratori di riferimento dell’UE per i residui di pesticidi

a)

Cereali e mangimi:

Fødevareinstituttet

Danmarks Tekniske Universitet

København

Danimarca

b)

Alimenti di origine animale e prodotti ad alto contenuto di grassi:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Germania

c)

Frutta e verdura, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e di acidi:

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Burjassot-Valencia

Spagna

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

Almería

Spagna

d)

Metodi monoresidui:

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Fellbach

Germania

18.   Laboratorio di riferimento dell’UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

19.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le microtossine

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

20.   Laboratorio di riferimento dell’UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Centro comune di ricerca della Commissione europea

Geel

Belgio

21.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Germania

II.   LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UE PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI E PER GLI ANIMALI VIVI

1.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste suina classica

Il laboratorio di cui alla direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

2.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste equina

Il laboratorio di cui alla direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4).

3.   Laboratorio di riferimento dell’UE per l’influenza aviaria

Il laboratorio di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5).

4.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la malattia di Newcastle

Il laboratorio di cui alla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (6).

5.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la malattia vescicolare dei suini

Il laboratorio di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (7).

6.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei pesci

Veterinærinstituttet

Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr

Danmarks Tekniske Universitet

Aarhus

Danimarca

7.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei molluschi

Ifremer — Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

La Tremblade

Francia

8.   Laboratorio di riferimento dell’UE per il controllo dell’azione dei vaccini antirabbici

Il laboratorio di cui alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (8).

9.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la febbre catarrale degli ovini

Il laboratorio di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (9).

10.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste suina africana

Il laboratorio di cui alla direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (10).

11.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la zootecnia

Il laboratorio di cui alla decisione 96/463/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (11).

12.   Laboratorio di riferimento dell’UE per l’afta epizootica

Il laboratorio di cui alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (12).

13.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la brucellosi

ANSES — Laboratoire de santé animale

Maisons-Alfort

Francia

14.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie degli equini diverse dalla peste equina

ANSES — Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine

Maisons-Alfort

Francia

15.   Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostacei

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth

Regno Unito

16.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la rabbia

ANSES — Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy

Malzeville

Francia

17.   Laboratorio di riferimento dell’UE per la tubercolosi bovina

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Madrid

Spagna»


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(4)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(7)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(8)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(9)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(10)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(11)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(12)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.


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