EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0208
Commission Regulation (EU) No 208/2011 of 2 March 2011 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards lists and names of EU reference laboratories Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 58, 3.3.2011, p. 29–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 281 - 287
In force
3.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 208/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2011
che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto iv),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (3), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali e gli animali vivi. I laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti sono elencati nella parte I e quelli per la salute degli animali e gli animali vivi nella parte II dell’allegato di tale regolamento. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è stata designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina. |
(3) |
Con il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages dell’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francia, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la rabbia. |
(4) |
La Francia e la Danimarca hanno ufficialmente informato la Commissione di modifiche relative alla denominazione di laboratori indicati nei citati regolamenti. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, i laboratori elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, in precedenza denominati «laboratori comunitari di riferimento», devono ora essere denominati «laboratori di riferimento dell’Unione europea (UE)». |
(5) |
È importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori di riferimento dell’Unione europea figurante nei regolamenti (CE) n. 882/2004, (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008. Questi regolamenti devono quindi essere modificati di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Nel regolamento (CE) n. 180/2008, l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) con i suoi laboratori per la sanità animale e le malattie degli equini, Francia, è designata come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.
2. Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio di riferimento dell’Unione europea di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori preposti alla diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono indicati nell’allegato del presente regolamento.»
Articolo 3
Nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 737/2008, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Francia, è designato come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la rabbia per il periodo dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2013.»
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(4) GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.
(5) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.
ALLEGATO
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VII
LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (UE)
(ex “LABORATORI COMUNITARI DI RIFERIMENTO”)
I. LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UE PER I MANGIMI E GLI ALIMENTI
1. Laboratorio di riferimento dell’UE per il latte e i prodotti a base di latte
ANSES Laboratoire de sécurité des aliments |
Maisons-Alfort |
Francia |
2. Laboratorio di riferimento dell’UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (salmonella)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
Bilthoven |
Paesi Bassi |
3. Laboratorio di riferimento dell’UE per il monitoraggio delle biotossine marine
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) |
Vigo |
Spagna |
4. Laboratorio di riferimento dell’UE per il monitoraggio delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) |
Weymouth |
Regno Unito |
5. Laboratorio di riferimento dell’UE per Listeria monocytogenes
ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments |
Maisons-Alfort |
Francia |
6. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococcus aureus
ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments |
Maisons-Alfort |
Francia |
7. Laboratorio di riferimento dell’UE per Escherichia coli, compreso E. coli verotossigenico (VTEC)
Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
Roma |
Italia |
8. Laboratorio di riferimento dell’UE per Campylobacter
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) |
Uppsala |
Svezia |
9. Laboratorio di riferimento dell’UE per i parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus e Anisakis)
Istituto Superiore di Sanità (ISS) |
Roma |
Italia |
10. Laboratorio di riferimento dell’UE per la resistenza antimicrobica
Fødevareinstituttet |
Danmarks Tekniske Universitet |
København |
Danimarca |
11. Laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine nei mangimi
Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) |
Gembloux |
Belgio |
12. Laboratori di riferimento dell’UE per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale
a) |
Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4 e nella categoria B, punti 2 d e 3 d):
|
b) |
Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), di carbadox e olaquindox: ANSES — Laboratoire de Fougères Francia |
c) |
Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):
|
d) |
Per i residui delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):
|
13. Laboratorio di riferimento dell’UE per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)
Il laboratorio di cui all’allegato X, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001:
The Veterinary Laboratories Agency |
Addlestone |
Regno Unito |
14. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli additivi impiegati nell’alimentazione degli animali
Il laboratorio di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1):
Centro comune di ricerca della Commissione europea |
Geel |
Belgio |
15. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli organismi geneticamente modificati (OGM)
Il laboratorio di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2):
Centro comune di ricerca della Commissione europea |
Ispra |
Italia |
16. Laboratorio di riferimento dell’UE per i materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti
Centro comune di ricerca della Commissione europea |
Ispra |
Italia |
17. Laboratori di riferimento dell’UE per i residui di pesticidi
a) |
Cereali e mangimi:
|
b) |
Alimenti di origine animale e prodotti ad alto contenuto di grassi:
|
c) |
Frutta e verdura, compresi i prodotti ad alto contenuto di acqua e di acidi:
|
d) |
Metodi monoresidui:
|
18. Laboratorio di riferimento dell’UE per i metalli pesanti nei mangimi e negli alimenti
Centro comune di ricerca della Commissione europea |
Geel |
Belgio |
19. Laboratorio di riferimento dell’UE per le microtossine
Centro comune di ricerca della Commissione europea |
Geel |
Belgio |
20. Laboratorio di riferimento dell’UE per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Centro comune di ricerca della Commissione europea |
Geel |
Belgio |
21. Laboratorio di riferimento dell’UE per le diossine e i PCB nei mangimi e negli alimenti
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg |
Freiburg |
Germania |
II. LABORATORI DI RIFERIMENTO DELL’UE PER LA SALUTE DEGLI ANIMALI E PER GLI ANIMALI VIVI
1. Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste suina classica
Il laboratorio di cui alla direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).
2. Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste equina
Il laboratorio di cui alla direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4).
3. Laboratorio di riferimento dell’UE per l’influenza aviaria
Il laboratorio di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5).
4. Laboratorio di riferimento dell’UE per la malattia di Newcastle
Il laboratorio di cui alla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (6).
5. Laboratorio di riferimento dell’UE per la malattia vescicolare dei suini
Il laboratorio di cui alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (7).
6. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei pesci
Veterinærinstituttet |
Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr |
Danmarks Tekniske Universitet |
Aarhus |
Danimarca |
7. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei molluschi
Ifremer — Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer |
La Tremblade |
Francia |
8. Laboratorio di riferimento dell’UE per il controllo dell’azione dei vaccini antirabbici
Il laboratorio di cui alla decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (8).
9. Laboratorio di riferimento dell’UE per la febbre catarrale degli ovini
Il laboratorio di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (9).
10. Laboratorio di riferimento dell’UE per la peste suina africana
Il laboratorio di cui alla direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (10).
11. Laboratorio di riferimento dell’UE per la zootecnia
Il laboratorio di cui alla decisione 96/463/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (11).
12. Laboratorio di riferimento dell’UE per l’afta epizootica
Il laboratorio di cui alla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (12).
13. Laboratorio di riferimento dell’UE per la brucellosi
ANSES — Laboratoire de santé animale |
Maisons-Alfort |
Francia |
14. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie degli equini diverse dalla peste equina
ANSES — Laboratoire de santé animale/Laboratoire de pathologie équine |
Maisons-Alfort |
Francia |
15. Laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei crostacei
Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) |
Weymouth |
Regno Unito |
16. Laboratorio di riferimento dell’UE per la rabbia
ANSES — Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy |
Malzeville |
Francia |
17. Laboratorio di riferimento dell’UE per la tubercolosi bovina
VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid |
Madrid |
Spagna» |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.
(4) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.
(5) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(6) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
(7) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.
(8) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.
(9) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(10) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.