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Document 32011R0111
Commission Regulation (EU) No 111/2011 of 7 February 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 111/2011 della Commissione, del 7 febbraio 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 111/2011 della Commissione, del 7 febbraio 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
OJ L 34, 9.2.2011, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 191 - 192
In force
9.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 111/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali norme si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che sia istituita da disposizioni specifiche dell’Unione e che ricalchi totalmente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali. |
(3) |
In applicazione di tali norme generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni illustrate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
1 |
2 |
3 |
Dispositivo di forma tronco-conica, in titanio, dotato di un’estremità filettata (il cosiddetto “pilastro moncone”). Per uso odontoiatrico. È destinato ad essere avvitato a un impianto nella mascella e a collegare quest’ultimo con la corona artificiale. Per l’importazione è contenuto in un imballaggio sterilizzato. (1) cfr. immagini. |
9021 29 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nota 2(B) del capitolo 90 e del testo dei codici NC 9021 e 9021 29 00. Per le sue caratteristiche, il dispositivo è destinato a un utilizzo specifico in odontoiatria e non può essere considerato come facente parte delle “forniture di impiego generale” ai sensi della nota 2 della sezione XV. Pertanto, la classificazione nell’ambito della sezione XV è esclusa. Il dispositivo, in quanto parte di un impianto di protesi dentaria, deve essere classificato alla voce 9021 che include vari accessori odontoiatrici per la realizzazione di corone o di protesi dentarie (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 III B 4). Il prodotto deve dunque essere classificato nel codice NC 9021 29 00 come una parte di un impianto di protesi dentaria. |
(1) Le immagini sono puramente dimostrative.