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Document 32010R1239

Regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 , che adegua, con effetto dal 1 °luglio 2010 , le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati

OJ L 338, 22.12.2010, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1239/oj

22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1239/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che adegua, con effetto dal 1o luglio 2010, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che, per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea a titolo dell’esame annuale 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2010, la data «1o luglio 2009» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1o luglio 2010».

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni di cui all’articolo 66 dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2010

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Articolo 3

Con effetto dal 1o luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o gennaio 2011, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1o luglio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2010, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell’adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2010.

1

2

3

4

5

Stato/Località

Retribuzione

1.7.2010

Trasferimento

1.1.2011

Pensione

1.7.2010

Retribuzione

16.5.2010

Bulgaria

62,7

59,3

100,0

 

Repubblica Ceca

84,2

77,5

100,0

 

Danimarca

134,1

130,5

130,5

 

Germania

94,8

96,5

100,0

 

Bonn

94,7

 

 

 

Karlsruhe

92,1

 

 

 

Monaco

103,7

 

 

 

Estonia

75,6

76,6

100,0

 

Irlanda

109,1

103,9

103,9

 

Grecia

94,8

94,3

100,0

 

Spagna

97,7

91,0

100,0

 

Francia

116,1

107,6

107,6

 

Italia

106,6

102,3

102,3

 

Varese

92,3

 

 

 

Cipro

83,7

86,7

100,0

 

Lettonia

74,3

69,4

100,0

 

Lituania

72,5

68,8

100,0

 

Ungheria

79,2

68,6

100,0

 

Malta

82,2

84,8

100,0

 

Paesi Bassi

104,1

98,0

100,0

 

Austria

106,2

105,1

105,1

 

Polonia

77,1

68,1

100,0

 

Portogallo

85,0

85,1

100,0

 

Romania

 

59,1

100,0

69,5

Slovenia

89,6

84,4

100,0

 

Slovacchia

80,0

75,4

100,0

 

Finlandia

119,4

112,4

112,4

 

Svezia

118,6

112,6

112,6

 

Regno Unito

 

108,4

108,4

134,4

Culham

104,5

 

 

 

Articolo 4

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 911,73 EUR e a 1 215,63 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,52 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 372,61 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,81 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 91,02 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 505,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 363,31 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1o gennaio 2011, l’indennità per chilometro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km,

0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000 km,

0,6316 EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000 km,

0,3790 EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000 km,

0,1262 EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000 km,

0,0609 EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per una distanza superiore a

10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità per chilometro di cui sopra:

189,48 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

378,93 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2010, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

39,17 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

31,58 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 114,99 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

662,97 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 337,19 EUR, il limite superiore a 2 674,39 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, è fissata a 1 215,63 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI

1.7.2010

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

 

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

 

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

 

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

 

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

 

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

 

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

 

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

 

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

 

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

 

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

 

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

 

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

 

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

 

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Articolo 11

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

838,66 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

497,22 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 002,90 EUR, il limite superiore a 2 005,78 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7 è fissata a 911,73 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2010, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 882,33 EUR e il limite superiore a 2 076,07 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1o luglio 2010, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) sono fissate a 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR e 859,84 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1o luglio 2010, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente 5,516766.

Articolo 15

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2010

SCATTO

GRADO

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Articolo 16

Con effetto dal 1o luglio 2010, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:

131,84 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

202,14 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1o luglio 2010, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


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