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Document 32010D0613

2010/613/UE: Decisione della Commissione, dell’ 8 ottobre 2010 , che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2010) 6854] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 268, 12.10.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/613/oj

12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2010

che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati che partecipano alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche del 2011, dei Giochi olimpici o paraolimpici del 2012 nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2010) 6854]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/613/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (2), classifica i paesi terzi, dai quali è autorizzata l’ammissione temporanea nell’Unione di cavalli registrati, in specifici gruppi sanitari ai fini dell’utilizzo dei rispettivi modelli di certificati sanitari di cui all’allegato II di detta decisione. La presente decisione prevede garanzie in modo che i cavalli maschi non castrati di età superiore a 180 giorni non costituiscano un rischio per quanto riguarda l’arterite virale equina.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (3) stabilisce detto elenco dei paesi terzi, o delle loro parti di territorio da cui gli Stati membri autorizzano l’ammissione temporanea di cavalli registrati e stabilisce le condizioni per l’importazione di equidi provenienti dai paesi terzi.

(3)

I giochi estivi della XXX Olimpiade («Giochi olimpici») si terranno a Londra, Regno Unito, dal 27 luglio al 12 agosto 2012, seguiti dai XIV Giochi paraolimpici estivi («Giochi paraolimpici») dal 29 agosto al 9 settembre 2012. Le manifestazioni equestri di Olimpiadi e Paraolimpiadi, che costituiscono parte integrante dei Giochi olimpici e paraolimpici 2012, saranno precedute da manifestazioni equestri nel quadro delle manifestazioni delle prove preolimpiche, un concorso internazionale a due stelle previsto per il 4-10 luglio 2011.

(4)

I cavalli registrati che parteciperanno alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche, dei Giochi olimpici e paraolimpici saranno posti sotto la sorveglianza veterinaria delle autorità competenti del Regno Unito e della federazione organizzatrice, la Federazione equestre internazionale (Fédération Equestre Internazionale, FEI).

(5)

Determinati cavalli maschi registrati che si sono qualificati per la partecipazione a dette manifestazioni equestri di alto livello potrebbero non essere conformi ai requisiti in materia di arterite virale equina di cui alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE. Si deve pertanto prevedere una deroga a tali requisiti per i cavalli maschi non castrati registrati temporaneamente ammessi ai fini della partecipazione a questi eventi sportivi. In tale deroga è necessario stabilire i requisiti di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria al fine di escludere il rischio di diffusione dell’arterite virale equina mediante la riproduzione o la raccolta dello sperma.

(6)

Poiché l’arterite virale equina è una malattia soggetta ad obbligo di denuncia in Sud Africa e considerato che non sono stati segnalati casi dal 2001 e che la malattia è oggetto di controlli in tale paese, non è necessario estendere la deroga ai cavalli accompagnati dal certificato sanitario di cui alla lettera «F» dell’allegato II della decisione 92/260/CEE.

(7)

I requisiti per i controlli veterinari sulle importazioni che provengono dai paesi terzi sono stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4).

(8)

Per poter sviluppare il sistema informatico veterinario integrato TRACES, di cui alla decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES (5), occorre standardizzare i documenti per la dichiarazione ed il controllo onde consentire la gestione e quindi la relativa elaborazione dei dati raccolti ai fini di una maggiore sicurezza sanitaria dell’Unione europea. La Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 282/2004, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (6).

(9)

La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES (7) ha creato un’unica base dati elettronica («TRACES») per monitorare il movimento di animali all’interno dell’Unione europea e in provenienza da paesi terzi, nonché fornire tutti i dati di riferimento relativi agli scambi di tali beni.

(10)

Il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (8) stabilisce un modello per l’identificazione della spedizione che consente di stabilire un collegamento ai documenti di polizia sanitaria che hanno accompagnato l’animale fino al posto d’ispezione frontaliero del punto di entrata nell’Unione europea.

(11)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (9), stabilisce dettagli in merito a una rete di comunicazione tra le unità veterinarie negli Stati membri che consente di monitorare i movimenti, ad esempio, dei cavalli registrati ammessi temporaneamente.

(12)

Il documento veterinario comune di entrata rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 282/2004, unitamente alla certificazione per il movimento di tali cavalli dallo Stato membro della prima destinazione ad altri Stati membri («certificazione successiva»), costituisce lo strumento più appropriato per garantire che i cavalli maschi non castrati registrati, temporaneamente ammessi a determinate condizioni per quanto riguarda l’arterite virale equina, lascino l’Unione europea entro un periodo inferiore a 90 giorni dal loro ingresso e immediatamente dopo la fine delle manifestazioni equestri alle quali hanno partecipato.

(13)

Tuttavia, dato che la certificazione successiva di cui alla sezione VII del modello di certificato sanitario come da decisione 92/260/CEE non è applicata in TRACES, è necessario correlare tale certificazione successiva, utilizzando il documento veterinario comune di entrata, a un attestato sanitario conforme all’allegato B della direttiva 90/426/CEE.

(14)

Data l’importanza dell’evento e il numero limitato di singoli cavalli ben conosciuti introdotti nell’Unione europea alle condizioni specifiche di cui alla presente decisione, le procedure amministrative aggiuntive sono considerate appropriate.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 1 della decisione 92/260/CEE e all’articolo 6, lettera a), della decisione 2004/211/CE, gli Stati membri autorizzano l’ammissione temporanea di cavalli maschi non castrati registrati che non soddisfano i requisiti in materia di arterite virale equina di cui alla sezione III, lettera e), punto v), dei modelli di certificati sanitari da «A» a «E» di cui all’allegato II della decisione 92/260/CEE, a condizione che tali cavalli siano:

a)

destinati a partecipare alle seguenti manifestazioni equestri a Londra, Regno Unito:

i)

le prove preolimpiche dal 4 luglio 2011 al 10 luglio 2011;

ii)

la XXX Olimpiade («Giochi olimpici») dal 27 luglio 2012 al 12 agosto 2012;

iii)

i XIV Giochi paraolimpici estivi («Giochi paraolimpici») dal 29 agosto 2012 al 9 settembre 2012; e

b)

conformi alle condizioni di cui all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i cavalli di cui all’articolo 1 («i cavalli») siano accompagnati da un certificato sanitario corrispondente al modello appropriato di cui alle lettere da «A» a «E» dell’allegato II della decisione 92/260/CEE modificato come segue:

a)

alla sezione III, lettera e), punto v) relativo all’arterite virale equina è aggiunto quanto segue:

«oppure

il cavallo registrato è ammesso a norma della decisione 2010/613/UE della Commissione.»;

b)

nella parte della sezione IV che il veterinario ufficiale deve completare sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

il cavallo è destinato a partecipare alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche nel luglio 2011/dei Giochi olimpici nel luglio e nell’agosto 2012/dei Giochi paraolimpici nell’agosto e nel settembre 2012 (sottolineare la voce applicabile e barrare le altre),

sono stati presi provvedimenti per trasportare il cavallo fuori dall’Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione equestre delle prove preolimpiche/dei Giochi olimpici/dei Giochi paraolimpici (sottolineare la voce applicabile e barrare le altre), il … (inserire la data) dal seguente punto di uscita … (inserire il nome del punto di uscita),

il cavallo non è destinato alla riproduzione o alla raccolta di sperma durante la sua permanenza inferiore a 90 giorni in uno Stato membro dell’Unione europea.»

2.   Gli Stati membri non applicano un sistema di controllo alternativo per i cavalli, quale stabilito dall’articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

3.   L’ammissione temporanea dei cavalli non può diventare permanente.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri garantiscono che, oltre ad effettuare i controlli veterinari dei cavalli in conformità della direttiva 91/496/CEE, le autorità veterinarie che rilasciano il documento veterinario comune di entrata («DVCE») di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 provvedano anche a:

a)

notificare il punto di uscita, indicato alla sezione IV del certificato di cui all’articolo 2, lettera b), per l’esportazione prevista al di fuori dell’Unione europea completando il punto 20 del DVCE; nonché

b)

comunicare via fax o e-mail l’arrivo dei cavalli all’unità veterinaria locale (GB04001), quale definita all’articolo 2, lettera b), punto iii), della decisione 2009/821/CE, responsabile del luogo designato per la manifestazione equestre di cui all’articolo 1 («il luogo della manifestazione»).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i cavalli in viaggio dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE ad un altro Stato membro o al luogo della manifestazione siano accompagnati dai seguenti documenti sanitari:

a)

il certificato sanitario redatto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, in cui sia completata l’apposita sezione VII destinata alla certificazione dei movimenti tra Stati membri; e

b)

l’attestato sanitario di cui all’allegato B della direttiva 90/426/CEE, che deve essere notificato al luogo di destinazione secondo il modello prescritto dal regolamento (CE) n. 599/2004 e indicare, come riferimento nella sua parte I, sezione I.6, il certificato di cui alla lettera a).

3.   Gli Stati membri che ricevono la notifica del movimento dei cavalli conformemente al paragrafo 2 confermano l’arrivo dei cavalli indicandolo nella parte 3, punto 45, del DVCE.

Articolo 4

Il Regno Unito provvede affinché le autorità competenti, in collaborazione con gli organizzatori delle manifestazioni di cui all’articolo 1 e con la società di trasporti designata, prendano le misure necessarie affinché i cavalli:

a)

siano ammessi al luogo della manifestazione solo se i loro movimenti dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE al Regno Unito sono documentati conformemente all’articolo 3, paragrafo 2; e

b)

lascino l’Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2)  GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(5)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.

(6)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(7)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

(8)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

(9)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


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