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Document 32010R0906

Regolamento (UE) n. 906/2010 della Commissione dell' 11 ottobre 2010 , recante centotrentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

OJ L 268, 12.10.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 164 - 165

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/906/oj

12.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/21


REGOLAMENTO (UE) N. 906/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2010,

recante centotrentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 27 e il 29 settembre 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti due persone fisiche del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Karel KOVANDA

Direttore generale f.f. delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito dal regolamento (UE) n. 1286/2009 del Consiglio (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Passaporto n.: a) 939254 (documento di viaggio egiziano), b) 0003213 (passaporto egiziano), c) 981358 (passaporto egiziano), d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: nel gennaio 2005 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Data di nascita: 20.11.1973. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Passaporto n.: a) 939254 (documento di viaggio egiziano), b) 0003213 (passaporto egiziano), c) 981358 (passaporto egiziano), d) C00071659 (documento sostitutivo del passaporto rilasciato dalla Repubblica federale di Germania). Altre informazioni: il nome di suo fratello è Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

(2)

La voce «Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam). Indirizzo Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam (i) Hammedi Mohamedben). Indirizzo Midlands, Regno Unito. Data di nascita: 22.9.1966. Luogo di nascita: Libia. Nazionalità: libica.»


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