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Document 32010D0380

2010/380/: Decisione della Commissione, del 7 luglio 2010 , che modifica la decisione 2008/840/CE per quanto riguarda le misure di emergenza per impedire l’introduzione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) [notificata con il numero C(2010) 4546]

OJ L 174, 9.7.2010, p. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2012; abrogato da 32012D0138

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/380/oj

9.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

che modifica la decisione 2008/840/CE per quanto riguarda le misure di emergenza per impedire l’introduzione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)

[notificata con il numero C(2010) 4546]

(2010/380/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster) (2) prevede che gli Stati membri adottino misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster) nell’Unione.

(2)

Da una missione della Commissione svoltasi in Cina dal 9 al 20 febbraio 2009 è emerso che l’applicazione delle misure di emergenza previste dalla decisione 2008/840/CE non era del tutto soddisfacente per quanto riguarda la produzione e la supervisione di piante che rientrano nel campo di applicazione di detta decisione, nel seguito denominate «piante specificate».

(3)

La Commissione ha contattato la Cina il 3 luglio 2009 esponendo le conclusioni ricavate dalla missione.

(4)

Il 29 settembre 2009 la Cina ha presentato una serie di misure atte a migliorare il controllo dell’Anoplophora chinensis (Forster) nell’ambito della produzione di piante specificate destinate all’esportazione nell’Unione. In particolare, la Cina ha attuato una procedura di registrazione dei luoghi di produzione per l’esportazione nell’Unione. Ha ridotto il numero di luoghi di produzione da cui le piante specificate possono essere esportate nell’Unione ai luoghi di produzione già registrati dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali, in conformità dell’allegato I, sezione I, parte B, punto 1, lettera b), della decisione 2008/840/CE, come modificata. Tale registro è stato inviato alla Commissione lo stesso giorno. La Cina ha inoltre annunciato l’adozione di misure qualora l’Anoplophora chinensis (Forster) fosse trovata in uno dei luoghi di produzione registrati, fra cui la cancellazione del luogo di produzione in questione dal registro, in determinate circostanze. La Commissione ha comunicato agli Stati membri le informazioni ricevute dalla Cina.

(5)

Il 23 dicembre 2009 la Commissione ha informato la Cina in merito alle proprie attese secondo cui il rilevamento della presenza di Anoplophora chinensis (Forster) deve portare all’eliminazione automatica del luogo di produzione in questione dal registro.

(6)

Non sono stati segnalati altri rilevamenti di piante specificate importate dalla Cina fino alla fine di febbraio 2010. I Paesi Bassi hanno tuttavia segnalato il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) il 1o e il 3 marzo 2010 su piante specificate originarie di due luoghi di produzione iscritti nel registro.

(7)

Il 25 marzo 2010 la Cina ha comunicato alla Commissione il proprio impegno a mantenere aggiornato il registro precedentemente inviato alla Commissione il 29 settembre 2009, fra le altre cose rimuovendo prontamente i due luoghi di produzione citati e mettendo le versioni aggiornate del registro a disposizione della Commissione.

(8)

È necessario adattare le misure previste dalla decisione 2008/840/CE per quanto riguarda le importazioni di piante specificate dalla Cina tenendo conto di questi sviluppi.

(9)

Poiché la maggior parte delle intercettazioni in piante specificate importate dalla Cina è stata segnalata su piante delle specie Acer spp., è opportuno bandire l’importazione di queste ultime per due anni tenendo conto del ciclo di vita dell’insetto.

(10)

Oltre ai requisiti applicabili alle piante specificate importate da paesi terzi in cui è presente l’Anoplophora chinensis (Forster), le piante specificate originarie della Cina vanno importate solamente se provengono da un luogo di produzione iscritto nel registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali. La Commissione deve tenere informati gli Stati membri circa qualunque aggiornamento del registro da parte delle autorità cinesi. Se un luogo di produzione è rimosso dal registro dalle autorità cinesi, le piante specificate coltivate in detto luogo non possono essere importate nell’Unione per due anni a partire dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri di tale aggiornamento.

(11)

Nel caso in cui la Commissione abbia comprovato che un luogo di produzione iscritto nel registro non è più conforme all’allegato I, sezione I, parte B, punto 1, lettera b), della decisione 2008/840/CE, o che l’Anoplophora chinensis (Forster) sia presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica tale informazione agli Stati membri. In seguito a detta comunicazione le piante specificate originarie del luogo di produzione in questione non possono essere importate nell’Unione per due anni a partire dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri della non conformità, a prescindere da quanto intrapreso dalla Cina per aggiornare il registro.

(12)

È necessario che un luogo di produzione situato in una zona indenne da organismi nocivi in un paese terzo, come definito nell’allegato I, sezione I, punto 1, lettera a), della decisione 2008/840/CE nella versione attuale, sia registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali di detto paese.

(13)

Tenendo conto dei risultati delle recenti ispezioni di piante specificate, svolte ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione in conformità dell’allegato I, sezione I, punto 2, della decisione 2008/840/CE nella versione attuale, è necessario includere un campionamento distruttivo nell’ispezione effettuata nei paesi terzi subito prima dell’esportazione e nell’ispezione effettuata in conformità delle disposizioni a cui si fa riferimento.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/840/CE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’articolo 2 della decisione 2008/840/CE è sostituito dai seguenti:

«Articolo 2

Importazione delle piante specificate da paesi terzi eccetto la Cina

Per quanto riguarda l’importazione di piante specificate da paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l’Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente, dette piante possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, lettera A, punto 1;

b)

fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione I, lettera A, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.

Articolo 2 bis

Importazione delle piante specificate dalla Cina

1.1.   Per quanto riguarda l’importazione delle piante specificate dalla Cina, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1;

b)

fatto salvo l’articolo 13 bis, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 2, della presente decisione per verificare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo;

c)

il luogo di produzione di dette piante:

i)

è identificato da un unico numero di registrazione assegnato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali;

ii)

è incluso nella versione più recente del registro trasmessa dalla Commissione agli Stati membri in conformità del paragrafo 3;

iii)

non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri relativa alla sua rimozione dal registro in conformità del paragrafo 3; e

iv)

non è stato oggetto, nei due anni precedenti, di una comunicazione fra la Commissione e gli Stati membri di cui ai paragrafi 4 o 5.

2.   Piante di Acer spp. non devono tuttavia essere introdotte nell’Unione fino al 30 aprile 2012.

A partire dal 1o maggio 2012, il paragrafo 1 si applica alle piante di Acer spp.

3.   La Commissione trasmette agli Stati membri il registro dei luoghi di produzione in Cina redatto dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali in conformità dell’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b).

Qualora detto organismo aggiorni il registro rimuovendo un luogo di produzione poiché ha trovato che quest’ultimo non è più conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), o perché la Commissione ha informato la Cina della presenza comprovata di Anoplophora chinensis (Forster) in piante specificate importate da uno di questi luoghi di produzione, e qualora la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro, la Commissione trasmetterà agli Stati membri tale versione aggiornata tramite pagine informative su Internet.

Qualora detto organismo aggiorni il registro aggiungendo un luogo di produzione perché ha riscontrato che il luogo di produzione è conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), e la Cina metta a disposizione della Commissione la versione aggiornata del registro nonché le note esplicative necessarie, la Commissione trasmette detta versione aggiornata e, ove opportuno, dette note esplicative agli Stati membri tramite pagine informative su Internet.

Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette il registro e i relativi aggiornamenti a disposizione del pubblico.

4.   Qualora durante un’ispezione in uno dei luoghi di produzione registrati, come definito nell’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), punti ii), iii) e iv), l’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali comprovi la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e la Commissione ne venga informata dalla Cina, la Commissione informa immediatamente gli Stati membri di tale scoperta attraverso le pagine informative su Internet.

Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico.

5.   Qualora la Commissione abbia riscontro, da fonti diverse da quelle citate ai paragrafi 3 e 4, che un luogo di produzione iscritto nel registro non è conforme all’allegato I, sezione I, lettera B, punto 1, lettera b), o che l’Anoplophora chinensis (Forster) è presente su piante specificate importate da un tale luogo di produzione, essa comunica agli Stati membri tale informazione relativa al luogo di produzione tramite le pagine informative su Internet.

Attraverso dette pagine informative su Internet la Commissione mette inoltre tali informazioni a disposizione del pubblico.»

2.   L’allegato I della decisione 2008/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 36.


ALLEGATO

L’allegato I, sezione I, della decisione 2008/840/CE è sostituito dal seguente:

«I.   Prescrizioni specifiche relative all’importazione

A —   Importazioni da paesi terzi eccetto la Cina

1)

Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie di paesi terzi diversi dalla Cina in cui l’Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica “Dichiarazione supplementare” che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica “luogo di origine”; o

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine; e

ii)

che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, successivamente alle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa per rilevare l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

2)

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (1). I metodi di controllo applicati assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Detta ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

B —   Importazioni dalla Cina

1)

Ferme restando le disposizioni di cui all’allegato III, parte A, punti 9, 16, 18, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46, della direttiva 2000/29/CE, le piante specificate originarie in Cina devono essere accompagnate da un certificato, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della suddetta direttiva, che indichi alla rubrica “Dichiarazione supplementare” che:

a)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organismo nazionale cinese per la protezione dei vegetali e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi è menzionato nella rubrica “luogo di origine”; o

b)

le piante sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate, in un luogo di produzione indenne da Anoplophora chinensis (Forster) stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante; e

ii)

che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate ad intervalli opportuni, successivamente alle quali non è stata constatata la presenza di tale organismo; e

iii)

dove le piante sono state coltivate in un sito:

a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplophora chinensis (Forster), o

in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente ispezioni ufficiali per il rilevamento di Anoplophora chinensis (Forster) ad intervalli opportuni. Nel caso in cui si riscontrino tracce di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo; e

iv)

in cui, immediatamente prima dell’esportazione, le piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa comprendente un campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto per rilevare l’eventuale presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante.

Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %;

c)

il numero di registrazione dello stabilimento di produzione.

2)

Le piante specificate importate conformemente al punto 1 sono ispezionate minuziosamente ai punti d’entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE. I metodi di controllo applicati, compreso il campionamento distruttivo mirato su ciascun lotto, assicurano il rilevamento di eventuali tracce di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare nelle radici e nel fusto delle piante. Le dimensioni del campione sottoposto ad ispezione devono essere tali da permettere almeno il rilevamento dell’1 % della contaminazione con un livello di affidabilità del 99 %.

Il campionamento distruttivo di cui al primo comma va effettuato al livello definito nella tabella seguente:

Numero di piante nel lotto

Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare)

1-4 500

10 % delle dimensioni del lotto

> 4 500

450


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16


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