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Document 32009D0979

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2009 , che approva il programma nazionale presentato dalla Bulgaria per il controllo e la sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall’Unione attraverso il porto di Burgas e il contributo finanziario dell’Unione per il 2010 [notificata con il numero C(2009) 10004]

OJ L 336, 18.12.2009, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/979/oj

18.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che approva il programma nazionale presentato dalla Bulgaria per il controllo e la sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall’Unione attraverso il porto di Burgas e il contributo finanziario dell’Unione per il 2010

[notificata con il numero C(2009) 10004]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2009/979/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 37,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (in appresso denominato «regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (in appresso «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario comunitario alle spese in campo veterinario.

(2)

In particolare, l’articolo 37, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE stabilisce che se uno Stato membro incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura per attuare la politica di controlli richiesta dal funzionamento del mercato interno per gli animali vivi, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un’assistenza finanziaria della Comunità. Inoltre, l’articolo 37, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE stabilisce che lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale, corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate ed inteso a migliorare il suo sistema di controllo.

(3)

Il funzionamento del mercato interno richiede un sistema di controllo armonizzato per gli animali vivi, compresi quelli esportati verso i paesi terzi. È opportuno agevolare l’applicazione di questa politica fornendo un contributo finanziario dell’Unione alla sua esecuzione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (4) stabilisce che l’uscita degli animali dal territorio doganale dell’Unione può effettuarsi attraverso un punto di uscita dove il veterinario ufficiale verifica, per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, se le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (5), sono state rispettate dal luogo di partenza fino al punto di uscita e se le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce che allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita, i veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente a tale regolamento. Qualora l’autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare al posto di controllo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE (6) stabilisce i criteri applicabili in tutta la Comunità relativamente ai posti di controllo, al fine di garantire le migliori condizioni di benessere per gli animali che vi soggiornano, nonché prevedere talune disposizioni particolari in materia di polizia sanitaria.

(7)

La Bulgaria ha incontrato difficoltà in materia di personale o di infrastruttura al punto di uscita del porto di Burgas per eseguire sugli animali vivi della specie bovina esportati attraverso questo porto i controlli veterinari richiesti nella Comunità dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003. In particolare, non esistono strutture per l’ispezione dei bovini da parte dei veterinari ufficiali né un posto di controllo autorizzato conformemente al regolamento (CE) n. 1255/97 nelle immediate vicinanze del porto, dove gli animali possano essere scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare se non sono in condizioni di proseguire il viaggio o se non possono essere trasportati entro i tempi di viaggio fissati dal regolamento (CE) n. 1/2005.

(8)

Il 17 settembre 2009 la Bulgaria ha presentato alla Commissione un programma per il 2010 relativo al controllo e alla sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall’Unione attraverso il porto di Burgas, programma per il quale la Bulgaria desidera ottenere un contributo finanziario dall’Unione.

(9)

La Commissione ha esaminato il programma presentato dalla Bulgaria per il 2010 sotto il profilo veterinario e finanziario. Il programma è risultato conforme alla normativa veterinaria pertinente dell’Unione, in particolare ai criteri di cui all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2005 e all’allegato del regolamento (CE) n. 1255/97.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma nazionale per il 2010, presentato dalla Bulgaria il 17 settembre 2009, per il controllo e la sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall’Unione attraverso il porto di Burgas, è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il contributo finanziario dell’Unione è pari all’80 % dei costi di progettazione e di costruzione sostenuti dalla Bulgaria per costruire le strutture di ispezione e un posto di controllo capace di contenere da 120 a 140 bovini nel porto di Burgas.

Il contributo finanziario non deve superare l’importo di 152 000 EUR, finanziato con la seguente linea di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2010, a condizione che sia stato adottato:

linea di bilancio n. 17 04 02.

Articolo 3

1.   Le spese presentate dalla Bulgaria ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte.

2.   Qualora le spese della Bulgaria siano in una valuta diversa dall’euro, la Bulgaria le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea, in vigore fino al primo giorno del mese in cui la domanda di rimborso è presentata dalla Bulgaria.

Articolo 4

1.   Il contributo finanziario dell’Unione per il programma nazionale di cui all’articolo 1 è concesso a condizione che la Bulgaria:

a)

attui il programma conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)

trasmetta alla Commissione entro il 31 luglio 2010 le relazioni tecniche e finanziarie intermedie relative al programma di cui all’articolo 1, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;

c)

trasmetta alla Commissione entro il 30 aprile 2011, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione tecnica finale particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010;

d)

trasmetta alla Commissione entro il 30 aprile 2011, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il programma presentato il 17 settembre 2009;

e)

non presenti, per il programma di cui all’articolo 1, altre domande di contributi dell’Unione per tali misure, e non abbia presentato simili domande in precedenza.

2.   In caso di ritardo nella presentazione delle domande, si applicano le riduzioni del contributo finanziario previste all’articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 6

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10.

(5)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(6)  GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.


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