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Document 32009R1177

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009 , che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 283 - 284

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1177/oj

1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (4) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.

(4)

Le direttive 2004/17/CEE, 2004/18/CEE e 2009/81/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1)

il testo dell’articolo 16 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

2)

il testo dell’articolo 61 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1)

il testo dell’articolo 7 è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

2)

all’articolo 8, il primo comma è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

3)

all’articolo 56, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

4)

all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;

5)

l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:

a)

alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».

Articolo 3

Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1)

alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;

2)

alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.


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