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Document 32009D0765

2009/765/CE: Decisione della Commissione, del 15 ottobre 2009 , relativa a una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture [notificata con il numero C(2009) 7761] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/765/oj

20.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2009

relativa a una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture

[notificata con il numero C(2009) 7761]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/765/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, del 17 giugno 1999, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o esenzioni agli autoveicoli che circolano solo occasionalmente sulla pubblica via dello Stato membro di immatricolazione e che sono utilizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale non è il trasporto di merci, a condizione che i trasporti effettuati da tali veicoli non comportino distorsioni di concorrenza e fatto salvo l’accordo della Commissione.

(2)

La Francia ha chiesto alla Commissione il rinnovo fino al 31 dicembre 2014 dell’autorizzazione dell’esenzione, di cui alla decisione 2005/449/CE della Commissione (2), dalla tassa sugli autoveicoli ai sensi della direttiva 1999/62/CE per veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate, utilizzati esclusivamente per lavori pubblici e industriali in Francia.

(3)

Le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE sono soddisfatte, dato che detti veicoli circolano solo occasionalmente sulla pubblica via, non sono utilizzati per il trasporto di merci e non comportano distorsioni di concorrenza perché possono essere utilizzati solo per trasportare le attrezzature installate in modo permanente sul veicolo e usate come tali.

(4)

Per permettere alla Commissione di esaminare la domanda di esenzione dalla tassa sugli autoveicoli, la durata della presente approvazione deve essere limitata.

(5)

Occorre quindi approvare l’esenzione chiesta dalla Francia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, la Commissione approva l’esenzione, fino al 31 dicembre 2014, dalla tassa sui veicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate utilizzati esclusivamente per il trasporto di attrezzature installate in modo permanente per lavori pubblici e industriali in Francia:

1.

macchine mobili di sollevamento e di movimentazione (gru installate su un telaio su ruote);

2.

pompe o stazioni di pompaggio mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote;

3.

gruppi moto compressori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;

4.

betoniere e pompe per calcestruzzo installate in modo permanente su un telaio su ruote (tranne le betoniere a tamburo utilizzate per il trasporto di calcestruzzo);

5.

gruppi generatori mobili installati in modo permanente su un telaio su ruote;

6.

perforatrici mobili installate in modo permanente su un telaio su ruote.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.

(2)  GU L 158 del 21.6.2005, pag. 23.


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