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Document 32009R0951

Regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio, del 9 ottobre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

OJ L 269, 14.10.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 235 - 240

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/951/oj

14.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/1


REGOLAMENTO (CE) N. 951/2009 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto»), in particolare l’articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Commissione (3),

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 42 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), rappresenta una componente chiave nel quadro normativo a sostegno dei compiti di raccolta di informazioni statistiche che fanno capo alla Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su di esso per effettuare e controllare la raccolta coordinata di informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

(2)

Al fine di salvaguardare il regolamento (CE) n. 2533/98 quale strumento efficace per la BCE per svolgere i compiti del SEBC di raccolta di informazioni statistiche e di garantire alla BCE la continua disponibilità di informazioni statistiche della qualità necessaria a copertura dell’intera gamma di compiti del SEBC, è essenziale rivedere la portata degli obblighi di segnalazione che detto regolamento impone. In tale contesto, l’attenzione va posta non solo sull’adempimento dei compiti del SEBC e sulla sua indipendenza, ma anche sui principi statistici stabiliti nel presente regolamento.

(3)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per consentire alla BCE di raccogliere le informazioni statistiche necessarie per svolgere i compiti del SEBC di cui al trattato. Di conseguenza, le finalità per le quali le informazioni statistiche possono essere raccolte dovrebbero anche includere le statistiche macroprudenziali richieste per l’assolvimento dei compiti del SEBC ai sensi dell’articolo 105 del trattato.

(4)

La portata degli obblighi di segnalazione necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC dovrebbe anche tener conto dell’evoluzione strutturale nei mercati finanziari e considerare i relativi obblighi di informazione statistica, meno evidenti quando fu adottato il regolamento (CE) n. 2533/98. Per questo motivo, è necessario consentire la raccolta di informazioni statistiche a partire dall’intero settore delle società finanziarie e, in particolare, dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione, che rappresentano il secondo più grande sotto-settore di società finanziarie nell’area dell’euro in termini di attività finanziarie.

(5)

Al fine di consentire una compilazione continuata di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti di sufficiente qualità, è necessario chiarire gli obblighi di segnalazione imposti in relazione ai dati su tutte le posizioni e operazioni tra i residenti degli Stati membri partecipanti.

(6)

I ricercatori richiedono in maniera crescente di avere accesso alle informazioni statistiche riservate che non consentono un’identificazione diretta per analizzare e comprendere gli sviluppi all’interno dei settori e nei vari paesi. È importante quindi consentire alla BCE e alle banche centrali nazionali di concedere agli enti di ricerca scientifica l’accesso a tali informazioni statistiche dettagliate a livello di SEBC, mantenendo allo stesso tempo rigorose misure di tutela della riservatezza.

(7)

Al fine di ridurre il più possibile l’onere di segnalazione e per permettere l’efficiente sviluppo, produzione e diffusione di statistiche di alta qualità, così come il corretto svolgimento dei compiti del SEBC, la BCE dà la priorità alle esigenze statistiche e valuta l’onere di segnalazione. Per la medesima ragione è necessario consentire il massimo utilizzo delle informazioni, delle indagini, dei dati amministrativi e dei registri statistici esistenti, nonché delle altre fonti disponibili, incluso lo scambio di informazioni statistiche riservate all’interno del SEBC e con il sistema statistico europeo (SSE).

(8)

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sia dal SEBC sia dal SSE, ma secondo distinti quadri normativi, che riflettono le rispettive strutture di governance. Il regolamento (CE) n. 2533/98 dovrebbe pertanto essere applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (5).

(9)

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse dal SEBC secondo i principi statistici di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, favorevole rapporto costi/benefici, segreto statistico, minimizzazione dell’onere di segnalazione e alta qualità del prodotto, compresa l’affidabilità. Tali principi sono definiti ed elaborati ulteriormente dalla BCE e pubblicati sul suo sito web come pubblico impegno in materia di statistiche europee prodotte dal SEBC. Tali principi sono analoghi ai principi statistici enunciati nel regolamento (CE) n. 223/2009.

(10)

Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee dovrebbe tener conto delle migliori pratiche e delle norme statistiche pertinenti a livello europeo e internazionale.

(11)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, dello statuto, il SEBC e l’SSE collaborano strettamente al fine di garantire la coerenza necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee. In particolare, il SEBC e l’SSE collaborano nell’elaborazione dei propri principi statistici, nella concezione dei rispettivi programmi di lavoro in materia statistica e nell’impegno a ridurre l’onere di risposta complessivo. A tal fine, lo scambio di informazioni appropriate attinenti ai programmi statistici del SEBC e dell’SSE tra i comitati pertinenti dei due sistemi, nonché tra la BCE e la Commissione, riveste un’importanza particolare al fine di ottimizzare i vantaggi di una buona cooperazione ed evitare duplicazioni nella raccolta di informazioni statistiche.

(12)

I membri dell’SSE necessitano di una parte dei dati raccolti dal SEBC per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009. È opportuno pertanto porre in essere misure appropriate in modo da mettere a disposizione dei membri dell’SSE i rispettivi dati.

(13)

Inoltre, è importante assicurare una stretta cooperazione tra il SEBC e l’SSE, in particolare promuovere lo scambio di informazioni statistiche riservate tra i due sistemi a fini statistici, ai sensi dell’articolo 285 del trattato e dell’articolo 5 dello statuto.

(14)

Ai fini di una maggiore trasparenza, le statistiche compilate dal SEBC in base alle informazioni statistiche fornite dalle istituzioni finanziarie dovrebbero essere rese disponibili al pubblico, seppur garantendo un livello elevato di protezione delle informazioni riservate.

(15)

Le informazioni statistiche riservate raccolte e fornite a un membro del SEBC da un’autorità appartenente all’SSE non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi da quelli esclusivamente statistici, quali finalità amministrative o fiscali o procedimenti giudiziari o per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2533/98. A questo proposito è necessario garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate, nonché impedirne la divulgazione illecita e l’utilizzo a fini non statistici.

(16)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6), è entrato in vigore e deve essere osservato nel quadro dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche da parte del SEBC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2533/98 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende/si intendono per:

1)

“obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE”, le informazioni statistiche che i soggetti dichiaranti devono fornire e che sono necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC;

1bis)

“Statistiche europee”, le statistiche che sono: i) necessarie affinché il SEBC possa svolgere i compiti assegnatigli dal trattato; ii) definite nel programma statistico del SEBC; e iii) sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 3 bis;

2)

“soggetti dichiaranti”, le persone giuridiche, le persone fisiche e gli enti e le filiali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, che sono soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE;

3)

“Stato membro partecipante”, uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

4)

“residente”, qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico nel territorio economico di un paese, come descritto nel capitolo 1 (1.30) dell’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (7); in questo contesto, “posizioni e operazioni transfrontaliere” indicano, rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;

5)

“posizione patrimoniale sull’estero”, il bilancio delle attività e delle passività finanziarie transfrontaliere;

6)

“moneta elettronica”, un valore monetario registrato elettronicamente su un supporto tecnico, comprese le carte prepagate, che può essere largamente utilizzato a scopo di pagamento a soggetti diversi dall’emittente e che non comporta necessariamente l’utilizzo di conti bancari nella transazione, ma serve da strumento prepagato al portatore;

7)

“uso a fini statistici”, l’uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;

8)

“sviluppo”, attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

9)

“produzione”, tutte le attività connesse alla raccolta, all’archiviazione, al trattamento e all’analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;

10)

“diffusione”, le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche, le analisi statistiche e le informazioni non riservate;

11)

“informazioni statistiche”, dati aggregati e individuali, indicatori e metadati correlati;

12)

“informazioni statistiche riservate”, informazioni statistiche che consentono l’identificazione del soggetto dichiarante o di qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale, sia direttamente dal nome o dall’indirizzo o da un codice ufficiale di identificazione, sia indirettamente per deduzione, divulgando in tal modo informazioni individuali. Per determinare se un soggetto dichiarante o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, ente o filiale sia identificabile, si deve tenere conto di tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il suddetto soggetto dichiarante oppure la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o la filiale.

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest’ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell’articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire lo svolgimento dei compiti del SEBC. Le informazioni possono essere raccolte in particolare nei settori delle statistiche monetarie e finanziarie, delle statistiche sulle banconote, delle statistiche sui pagamenti e sui sistemi di pagamento, delle statistiche di stabilità finanziaria, delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero. Quando necessario ai fini dello svolgimento dei compiti del SEBC, è possibile raccogliere informazioni supplementari anche in altri settori in casi debitamente motivati. Le informazioni raccolte per assolvere agli obblighi di segnalazione statistica della BCE sono definite ulteriormente nel programma statistico del SEBC.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In tale contesto, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i seguenti soggetti dichiaranti:

a)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro e che rientrano nel settore “società finanziarie” come definito nel SEC 95;

b)

istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro situate in uno Stato membro;

c)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni transfrontaliere o abbiano effettuato operazioni transfrontaliere;

d)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui abbiano emesso titoli o moneta elettronica;

e)

persone fisiche e giuridiche residenti in uno Stato membro partecipante, nella misura in cui detengano posizioni finanziarie nei confronti dei residenti degli altri Stati membri partecipanti o abbiano eseguito operazioni finanziarie con i residenti degli altri Stati membri partecipanti.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In casi debitamente motivati, ad esempio per le statistiche relative alla stabilità finanziaria, la BCE ha la facoltà di raccogliere presso le persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 2, lettera a), e presso gli enti e le filiali di cui al paragrafo 3, informazioni statistiche su base consolidata, incluse informazioni sugli organismi controllati da detti organismi e persone fisiche e giuridiche. La BCE precisa l’entità del consolidamento.»;

3)

l’articolo che segue è inserito dopo l’articolo 2:

«Articolo 2 bis

Cooperazione con l’SSE

Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, il SEBC e l’SSE collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’articolo 3 bis.»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica

Nella definizione e nell’imposizione degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle categorie di operatori definite nell’articolo 2. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, la BCE:

a)

utilizza le statistiche esistenti per quanto possibile;

b)

tiene conto delle norme statistiche pertinenti a livello europeo e internazionale;

c)

per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l’esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

Prima di adottare un regolamento di cui all’articolo 5 in materia di nuove statistiche la BCE valuta i meriti e i costi relativi alla raccolta delle nuove informazioni statistiche in questione. In particolare, tiene conto delle caratteristiche specifiche della raccolta, del numero degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e della periodicità, nonché delle informazioni statistiche già in possesso delle autorità o amministrazioni statistiche.»;

5)

l’articolo che segue è inserito dopo l’articolo 3:

«Articolo 3 bis

Principi statistici applicati alle statistiche europee prodotte dal SEBC

Lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee da parte del SEBC si ispirano ai principi di imparzialità, obiettività, indipendenza professionale, favorevole rapporto costi-benefici, segreto statistico, minimizzazione dell’onere di segnalazione e alta qualità del prodotto, compresa l’affidabilità, e le definizioni di tali principi sono adottate, sviluppate e pubblicate dalla BCE. Tali principi sono analoghi ai principi statistici enunciati nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (8).

6)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Protezione e utilizzo di informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC

Le norme seguenti si applicano al fine di impedire l’utilizzo e la divulgazione illeciti di informazioni statistiche riservate fornite dal soggetto dichiarante o altra persona fisica o giuridica, ente o filiale a un membro del SEBC o trasmesse all’interno del SEBC.

1)

Il SEBC utilizza le informazioni statistiche riservate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, a eccezione dei seguenti casi:

a)

se il soggetto dichiarante o l’altra persona giuridica o fisica, ente o filiale che possono essere identificati, hanno dato il proprio consenso esplicito all’uso di tali informazioni statistiche per altri fini;

b)

per la trasmissione ai membri dell’SSE conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 1;

c)

per consentire agli enti per la ricerca scientifica l’accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l’identificazione diretta, e con il previo esplicito consenso dell’autorità che ha fornito l’informazione;

d)

per quanto riguarda le banche centrali nazionali, se le dette informazioni statistiche sono utilizzate nel campo della vigilanza prudenziale o, ai sensi dell’articolo 14.4 dello statuto, per l’esercizio di funzioni diverse da quelle specificate nello statuto stesso.

2)

I soggetti dichiaranti sono informati circa l’utilizzo per fini statistici e per altri scopi, segnatamente amministrativi, delle informazioni statistiche da essi fornite. I soggetti dichiaranti hanno il diritto di ottenere informazioni riguardanti la base giuridica che giustifica la trasmissione e le misure di salvaguardia introdotte.

3)

I membri del SEBC adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate. La BCE definisce regole comuni e applica norme minime al fine di impedirne la divulgazione illecita e l’utilizzo non autorizzato delle informazioni statistiche riservate.

4)

La trasmissione all’interno del SEBC di informazioni statistiche riservate che sono state raccolte ai sensi dell’articolo 5 dello statuto ha luogo:

a)

nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato; oppure

b)

a condizione che tale trasmissione sia necessaria per un efficiente sviluppo, produzione o diffusione delle statistiche ai sensi dell’articolo 5 dello statuto o per aumentarne la qualità.

5)

La BCE può decidere di raccogliere e trasmettere, nei limiti e al livello di dettaglio necessari, all’interno del SEBC, le informazioni riservate inizialmente raccolte a fini diversi da quelli previsti dall’articolo 5 dello statuto, a condizione che ciò sia necessario per lo sviluppo o produzione efficiente di statistiche o per aumentarne la qualità, e che tali statistiche siano necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato.

6)

Le informazioni statistiche riservate possono essere scambiate all’interno del SEBC al fine di consentire agli enti di ricerca scientifica l’accesso a tali informazioni, in conformità del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2.

7)

Non sono considerate riservate le informazioni statistiche provenienti da fonti che, secondo la legge nazionale, sono accessibili al pubblico.

8)

Gli Stati membri e la BCE adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l’applicazione di misure coercitive appropriate in caso d’infrazione.

Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni speciali nazionali o comunitarie relative alla trasmissione al SEBC di informazioni diverse dalle informazioni statistiche riservate e non si applica alle informazioni statistiche riservate inizialmente trasmesse tra un’autorità appartenente all’SSE e un membro del SEBC, cui si applica l’articolo 8 bis.

Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.»;

7)

i seguenti articoli sono inseriti dopo l’articolo 8:

«Articolo 8 bis

Scambio di informazioni statistiche riservate tra il SEBC e l’SSE

1.   Fatte salve le disposizioni nazionali sullo scambio delle informazioni statistiche riservate diverse dalle informazioni di cui al presente regolamento, la trasmissione delle informazioni statistiche riservate tra un membro del SEBC che ha raccolto l’informazione e un’autorità del SSE può aver luogo a condizione che la trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC e che tale esigenza sia stata giustificata.

2.   Qualsiasi trasmissione ulteriore oltre la prima deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità che ha raccolto l’informazione.

3.   Le informazioni statistiche riservate trasmesse a un membro del SEBC da un’autorità appartenente all’SSE non sono utilizzate a fini diversi da quelli esclusivamente statistici, quali finalità amministrative o fiscali o procedimenti giudiziari o per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7.

4.   Le informazioni statistiche che i membri del SEBC ricevono dalle autorità appartenenti all’SSE, ottenute da fonti legittime a disposizione del pubblico e che rimangono accessibili al pubblico ai sensi della legislazione nazionale, non sono considerate riservate ai fini della diffusione di statistiche ottenute a partire da dette informazioni statistiche.

5.   Nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, i membri del SEBC adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate (controllo della divulgazione statistica) fornita dalle autorità appartenenti all’SSE.

6.   Informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all’SSE sono accessibili unicamente ai membri del personale impegnato in attività nel settore statistico all’interno del proprio specifico settore lavorativo. Tali persone utilizzano detti dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano ad essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

7.   Gli Stati membri e la BCE adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione della protezione di informazioni statistiche riservate fornite dalle autorità appartenenti all’SSE.

Articolo 8 ter

Rapporto sulla riservatezza

La BCE pubblica un rapporto annuale sulla riservatezza relativo alle misure adottate per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche di cui agli articoli 8 e 8 bis.

Articolo 8 quater

Protezione delle informazioni riservate sulle persone fisiche

Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

Articolo 8 quinquies

Accesso a dati amministrativi

Allo scopo di ridurre l’onere per i rispondenti, le banche centrali nazionali e la BCE hanno accesso alle fonti pertinenti di dati amministrativi, nell’ambito dei settori di attività delle rispettive pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell’effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla BCE nell’ambito delle rispettive sfere di competenza.

Tali dati sono utilizzati dai membri del SEBC esclusivamente a fini statistici.

8)

gli allegati A e B sono soppressi.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 251 del 3.10.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1»;

(8)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.».


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