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Document 32009L0083

Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009 , che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 196, 28.7.2009, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 3 - 10

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/83/oj

28.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/14


DIRETTIVA 2009/83/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2009

che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), in particolare l’articolo 150, paragrafo 1, lettera l),

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare un’attuazione e un’applicazione uniformi in tutta l’UE della direttiva 2006/48/CE, nel 2006 la Commissione e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria hanno istituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG), con il compito di esaminare le questioni relative all’attuazione e all’applicazione della direttiva e di trovare soluzioni adeguate. Secondo il gruppo di lavoro, alcune disposizioni tecniche contenute negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X e XII della direttiva 2006/48/CE devono essere ulteriormente specificati per assicurare un’applicazione convergente. Inoltre, determinate disposizioni non corrispondono a buone pratiche di gestione dei rischi degli enti creditizi. Occorre pertanto modificare dette disposizioni.

(2)

Per assicurare la realizzazione del mercato interno, occorre chiarire le modalità secondo le quali un ente creditizio può dimostrare che vi è un significativo trasferimento del rischio fuori bilancio. È inoltre opportuno aumentare il fattore di conversione creditizia per le linee di liquidità concesse dagli enti creditizi a veicoli fuori bilancio.

(3)

Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2006/48/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

1)

nell’allegato V il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono cedenti o promotori vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate. Dette politiche e procedure garantiscono in particolare che la sostanza economica dell’operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.»;

2)

l’allegato VI, parte 1, è modificato come segue:

a)

al punto 29, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«29.

Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua superiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.»;

b)

al punto 31, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«31.

Alle esposizioni verso enti aventi una durata residua fino a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.»;

c)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

d)

al punto 73, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«73.

Alle esposizioni verso enti alle quali si applicano i punti da 29 a 32 e alle esposizioni verso imprese per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un’ECAI prescelta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, nel rispetto dell’attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito:»;

e)

è aggiunto il seguente punto 90:

«90.

Il valore dell’esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un’opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). I canoni di leasing minimi comprendono altresì eventuali valori residuali garantiti, che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VIII, parte 1, punti 26, 27 e 28 riguardanti l’ammissibilità dei fornitori di protezione, nonché i requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di garanzie di cui all’allegato VIII, parte 2, punti da 14 a 19. Queste esposizioni vengono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all’articolo 79. Quando l’esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore dell’esposizione, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.»;

3)

l’allegato VII, parte 1, è modificato come segue:

a)

il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25.

L’importo delle esposizioni ponderato per il rischio è pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell’ente creditizio ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk – valore a rischio) soggetti all’intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d’interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme degli importi minimi delle esposizioni ponderati per il rischio prescritti nell’ambito del metodo PD/LGD e degli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5 e calcolati sulla base dei valori PD di cui alla parte 2, punto 24, e dei corrispondenti valori LGD di cui all’allegato VII, parte 2, punti 25 e 26.»;

b)

il punto 27 è sostituito dal seguente:

«27.

Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si calcolano conformemente alla formula seguente:

 

importo dell’esposizione ponderato per il rischio = 100 % * valore dell’esposizione,

 

fatta eccezione per i casi in cui l’esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:

 

1/t * 100 % * valore dell’esposizione,

 

dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.»;

4)

l’allegato VII, parte 2, è modificato come segue:

a)

al punto 13, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c)

per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all’elenco dell’allegato IV, e da operazioni di rimarginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 10 giorni. Per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 5 giorni. La durata viene ponderata in base all’ammontare nozionale di ciascuna operazione»;

b)

al punto 14, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«14.

In deroga al punto 13, lettere a), b), c), d) ed e), M non può essere inferiore ad 1 giorno per:»;

5)

nell’allegato VII, parte 4, il punto 96 è sostituito dal seguente:

«96.

I requisiti di cui ai punti da 97 a 104 non si applicano alle garanzie prestate da enti, da amministrazioni centrali e banche centrali e da imprese che soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 26, lettera g), se l’ente creditizio è stato autorizzato ad applicare le regole di cui agli articoli da 78 a 83 per le esposizioni verso tali entità. In tal caso si applicano i requisiti di cui agli articoli da 90 a 93.»;

6)

l’allegato VIII, parte 1, è modificato come segue:

a)

al punto 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Se l’organismo di investimento collettivo non deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8, le quote possono essere riconosciute come garanzie reali per il valore delle attività ammissibili, ipotizzando che l’organismo di investimento collettivo abbia investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi del suo mandato. Nei casi in cui le attività non ammissibili abbiano un valore negativo a causa di passività o di potenziali sopravvenienze passive risultanti dalla proprietà, l’ente creditizio calcola il valore totale delle attività non ammissibili e, qualora sia negativo, lo sottrae al valore delle attività ammissibili.»;

b)

al punto 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Se l’organismo di investimento collettivo non deve limitarsi a investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8 e in quelli menzionati al presente punto, lettera a), le quote possono essere riconosciute come garanzie reali per il valore delle attività ammissibili, ipotizzando che l’organismo di investimento collettivo abbia investito in attività non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi del suo mandato. Nei casi in cui le attività non ammissibili abbiano un valore negativo a causa di passività o di potenziali sopravvenienze passive risultanti dalla proprietà, l’ente creditizio calcola il valore totale delle attività non ammissibili e, qualora sia negativo, lo sottrae al valore delle attività ammissibili.»;

7)

l’allegato VIII, parte 2, è modificato come segue:

a)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

Il riconoscimento delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell’ente creditizio che concede il prestito presuppone che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la polizza di assicurazione vita deve essere esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all’ente creditizio che concede il prestito;

b)

la società che fornisce l’assicurazione vita deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e di conseguenza non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il consenso dell’ente creditizio che concede il prestito;

c)

l’ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di inadempimento del debitore;

d)

l’ente creditizio che concede il prestito deve essere informato dell’eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;

e)

la protezione del credito viene fornita per tutta la durata del prestito; ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l’ente creditizio deve garantire che l’importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l’ente creditizio fino al termine del contratto di credito;

f)

la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;

g)

il valore di riscatto è dichiarato dall’impresa che fornisce l’assicurazione vita e non è riducibile;

h)

il valore di riscatto deve essere pagato tempestivamente su richiesta;

i)

il valore di riscatto non può essere richiesto senza il consenso dell’ente creditizio;

j)

la società che fornisce l’assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2002/83/CE e alla direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o è soggetta alla vigilanza di un’autorità competente di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie.

b)

al punto 16, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«16.

Quando un’esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di un’amministrazione centrale o di una banca centrale, di un’amministrazione regionale, o di un’autorità locale o di un ente del settore pubblico, i crediti verso i quali sono trattati come i crediti verso l’amministrazione centrale del paese in cui hanno sede, in applicazione degli articoli da 78 a 83, di una banca multilaterale di sviluppo o di un’organizzazione internazionale alla quale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base agli articoli da 78 a 83, o di un ente del settore pubblico, le esposizioni verso il quale sono trattate come le esposizioni verso enti creditizi, in applicazione degli articoli da 78 a 83, l’esposizione può essere trattata come un’esposizione protetta da una garanzia personale fornita dall’entità in questione purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»;

8)

l’allegato VIII, parte 3, è modificato come segue:

a)

il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24.

Il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie può essere utilizzato solo se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83. Un ente creditizio non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell’articolo 85, paragrafo 1 e dell’articolo 89, paragrafo 1. Gli enti creditizi devono dimostrare alle autorità competenti che l’applicazione in via eccezionale di entrambi i metodi non avviene in maniera selettiva allo scopo di ridurre il requisito patrimoniale minimo e non determina un arbitraggio regolamentare.»;

b)

il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26.

Il fattore di ponderazione del rischio attribuibile in forza degli articoli da 78 a 83 se il finanziatore avesse un’esposizione diretta verso lo strumento dato in garanzia è attribuito alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato della garanzia riconosciuta. A tal fine, il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 78, paragrafo 1. Il fattore di ponderazione del rischio della parte garantita non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai punti da 27 a 29. La parte residua del valore dell’esposizione riceve la ponderazione del rischio attribuibile ad un’esposizione non garantita verso la controparte in forza degli articoli da 78 a 83.»;

c)

al punto 33, la definizione della variabile «E» è sostituita dalla seguente:

«E è il valore dell’esposizione quale sarebbe determinato in applicazione degli articoli da 78 a 83 o, a seconda dei casi, degli articoli da 84 a 89, se l’esposizione non fosse garantita. A tal fine, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83 il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 78, paragrafo 1; parimenti, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 84 a 89, il valore dell’esposizione delle voci elencate nell’allegato VII, parte 3, punti da 9 a 11 è calcolato in base a un fattore di conversione del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti punti.»;

d)

al punto 69, è aggiunta la frase seguente:

«A questo scopo, il valore dell’esposizione delle voci elencate nell’allegato VII, parte 3, punti 9, 10 e 11 è calcolato in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché i fattori di conversione o le percentuali indicate in detti punti.»;

e)

il punto 75 è sostituito dal seguente:

«75.

Nel caso in cui le autorità competenti di uno Stato membro esercitino la facoltà di cui al punto 73, le autorità competenti di un altro Stato membro possono autorizzare i loro enti creditizi ad attribuire i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell’ambito del trattamento di cui al punto 73 per le esposizioni garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio del primo Stato membro alle condizioni applicabili nel primo Stato membro.»;

f)

il punto 80 è sostituito dal seguente:

«80.

Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 13, la quota dell’esposizione garantita dal valore di riscatto corrente della protezione del credito rientrante nei termini della parte 1, punto 24:

a)

è soggetta ai fattori di ponderazione del rischio specificati al punto 80 bis, nel caso in cui l’esposizione è soggetta agli articoli da 78 a 83; oppure

b)

riceve una LGD del 40 %, nel caso in cui l’esposizione è soggetta agli articoli da 84 a 89 ma non soggetta alle stime proprie della LGD dell’istituto di credito.

In caso di disallineamenti di valuta, il valore di riscatto corrente è ridotto conformemente al punto 84, e il valore di protezione del credito è il valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.»;

g)

dopo il punto 80 è inserito il seguente nuovo punto 80 bis:

«80 bis

Ai fini del punto 80 lettera a), vengono attribuiti i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa di assicurazione che fornisce l’assicurazione vita:

a)

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;

b)

un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;

c)

un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;

d)

un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all’esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell’impresa che fornisce l’assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.»;

h)

il punto 87 è sostituito dal seguente:

«87.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, g è il fattore di ponderazione del rischio da assegnare ad un’esposizione, il cui valore dell’esposizione (E) è pienamente coperto da una protezione del credito non finanziata (GA), dove:

 

E è il valore dell’esposizione conformemente all’articolo 78; a tal fine, il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 78, paragrafo 1;

 

g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83; e

 

GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione del punto 84 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.»;

i)

al punto 88, la definizione della variabile «E» è sostituita dalla seguente:

«E è il valore dell’esposizione conformemente all’articolo 78. A tal fine, il valore dell’esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell’allegato II è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato nell’articolo 78, paragrafo 1;»;

j)

i punti 90, 91 e 92 sono sostituiti dal testo seguente:

«90.

Per la quota garantita dal valore dell’esposizione (E) (sulla base del valore corretto della protezione del credito GA), la PD, ai fini dell’applicazione dell’allegato VII, parte 2, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito non finanziata non subordinata, la LGD da applicare ai fini dell’allegato VII, parte 2 può essere quella associata a crediti di primo rango.

91.

Per eventuali quote non garantite del valore dell’esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell’esposizione sottostante.

92.

GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione del punto 84 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4. E è il valore dell’esposizione conformemente all’allegato VII, parte 3. A questo scopo, il valore dell’esposizione delle voci elencate nell’allegato VII, parte 3, punti da 9 a 11 è calcolato in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti punti.»;

9)

l’allegato IX, parte 2, è modificato come segue:

a)

il punto 1 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«1.

L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si ritiene che un rischio di credito significativo associato alle esposizioni cartolarizzate sia stato trasferito a terzi;

b)

l’ente creditizio cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni inerenti a cartolarizzazione dai fondi propri conformemente all’articolo 57, lettera r).»;

ii)

dopo la frase introduttiva sono inseriti i seguenti punti da 1 bis a 1 quinquies:

«1 bis

A meno che l’autorità competente non decida in un caso specifico che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente creditizio cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito ai terzi, si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito nei seguenti casi:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente creditizio cedente nella cartolarizzazione non eccedono il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l’ente creditizio cedente non detiene più del 20 % del valore dell’esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.

ter

Ai fini del punto 1 bis, per posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior nella cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata:

a)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 6 a 36, la classe di merito di credito 1; o

b)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 37 a 76, la classe di merito di credito 1 o 2, conformemente alla parte 3.

quater

In alternativa ai punti 1 bis e 1 ter si può ritenere che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l’autorità competente accerta che un ente creditizio attua politiche e metodologie che assicurano che la possibile riduzione dei requisiti patrimoniali che l’ente creditizio cedente consegue con la cartolarizzazione sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Le autorità competenti giungono a tale conclusione solo se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il trasferimento del rischio di credito ai terzi è anche riconosciuto ai fini della gestione interna del rischio e dell’attribuzione interna del capitale dell’ente creditizio.

quinquies

In aggiunta ai punti da 1 a 1 quater, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

b)

il punto 2 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.

L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti 3 e 4 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito finanziata o non finanziata;

b)

l’ente creditizio cedente applica una ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce le posizioni inerenti a cartolarizzazione dai fondi propri conformemente all’articolo 57, lettera r).»;

ii)

dopo la frase introduttiva sono inseriti i seguenti punti da 2 bis a 2 quinquies:

«2 bis

A meno che l’autorità competente decida caso per caso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente creditizio cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito ai terzi, si ritiene che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine detenute dall’ente creditizio cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;

b)

in assenza di posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine in una data cartolarizzazione, se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il valore dell’esposizione delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate, l’ente creditizio cedente non detiene più del 20 % dei valori delle esposizioni delle posizioni inerenti a cartolarizzazione che sarebbero soggette a deduzione dai fondi propri o ad un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

ter

Ai fini del punto 2 bis, con posizioni inerenti a cartolarizzazione mezzanine si intendono le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e che sono più junior della posizione più senior della cartolarizzazione e più junior di ogni posizione di cartolarizzazione nella cartolarizzazione alla quale è assegnata:

a)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 6 a 36 la classe di merito di credito 1; o

b)

nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione soggetta alla parte 4, punti da 37 a 76 la classe di merito di credito 1 o 2, conformemente alla parte 3.

quater

In alternativa ai punti 2 bis e 2 ter si può ritenere che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito se l’autorità competente accerta che un ente creditizio attua politiche e metodologie che assicurino che la possibile riduzione dei requisiti patrimoniali che l’ente creditizio cedente consegue con la cartolarizzazione sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Le autorità competenti giungono a tale conclusione solo se l’ente creditizio cedente può dimostrare che il trasferimento del rischio di credito ai terzi è anche riconosciuto ai fini della gestione interna del rischio e dell’attribuzione interna del capitale dell’ente creditizio.

quinquies

Inoltre, il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:»;

10)

L’allegato IX, parte 4, è modificato come segue:

a)

al punto 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando sono soddisfatte le condizioni indicate di seguito, per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione del 50 % può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità:»;

b)

i punti 2.4.2 e 14 sono soppressi;

c)

il punto 48 è soppresso;

d)

i punti 3.5.1 e 56 sono soppressi;

11)

nell’allegato X, parte 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari alla media su tre anni delle somme annuali dei requisiti patrimoniali per le aree di attività di cui alla tabella 2. Per ogni anno, i requisiti patrimoniali negativi (dovuti a proventi lordi negativi) di ogni area di attività possono compensare senza limiti i requisiti patrimoniali positivi in altre aree di attività. Tuttavia, qualora i requisiti patrimoniali aggregati di tutte le aree di attività in un determinato anno siano negativi, il valore immesso al numeratore per quell’anno è pari a zero.»;

12)

l’allegato X, parte 3, è modificato come segue:

a)

il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

Gli enti creditizi sono in grado di classificare i propri dati storici di perdita in funzione delle pertinenti aree di attività definite nella parte 2 e delle tipologie di eventi definite nella parte 5, nonché di fornire su richiesta questi dati alle autorità competenti. Gli eventi di perdita che interessano l’intero ente possono essere attribuiti ad un’area di attività aggiuntiva «elementi d’impresa» a causa delle circostanze eccezionali. Esistono criteri documentati e oggettivi per attribuire le perdite alle specifiche aree di attività e tipologie di eventi. Le perdite da rischio operativo collegate al rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati interna relativa al rischio di credito sono registrate nella banca dati sul rischio operativo e rilevate separatamente. Tali perdite non sono soggette all’applicazione del requisito previsto per il rischio operativo fintantoché continuano ad essere trattate come rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Le perdite da rischio operativo collegate ai rischi di mercato vengono computate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.»;

b)

il punto 29 è sostituito dal seguente:

«29.

La riduzione dei requisiti patrimoniali derivante dal riconoscimento delle assicurazioni o di altri meccanismi di trasferimento del rischio non supera il 20 % del requisito patrimoniale per il rischio operativo precedente al riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio.»;

13)

nell’allegato XII, parte 2, al punto 10 sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

«d)

i dati giornalieri VaR massimi, medi e minimi nel corso del periodo di segnalazione e i valori VaR di fine periodo;

e)

il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni in di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l’analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.»;

14)

nell’allegato XII, parte 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all’articolo 105 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell’uso delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell’attenuazione del rischio.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.»;


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