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Document 32009E0509

Azione comune 2009/509/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che modifica e proroga l’azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

OJ L 172, 2.7.2009, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/509/oj

2.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/36


AZIONE COMUNE 2009/509/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

che modifica e proroga l’azione comune 2007/406/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/406/PESC (1), relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo), che ha sostituito la missione precedentemente istituita dall’azione comune 2005/355/PESC (2).

(2)

Il 26 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/491/PESC (3) che modifica e proroga l’azione comune 2007/406/PESC fino al 30 giugno 2009.

(3)

Dalle consultazioni con le autorità congolesi e con altre parti interessate è emersa la necessità di prorogare la missione per un ulteriore periodo, e il 12 maggio 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione di altri tre mesi.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2007/406/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2007/406/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 30 settembre 2009 è pari a 8 450 000 EUR.»;

2)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2009.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO


(1)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 52.

(2)  GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20.

(3)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 42.


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